Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19096 del 01/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18674-2011 proposto da:

G.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

CASSANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 8708/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2011 R.G.N. 11523/2008.

Fatto

RITENUTO

che G.R. proponeva opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi INPS (gestione commercianti, anni 2004-5), deducendo vizi formali per insufficiente indicazione dei motivi;

che il Tribunale riteneva tardivo il ricorso in quanto i vizi in questione avrebbero dovuto essere dedotti con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., entro 20 gg. dalla notifica della cartella e dichiarava inammissibile il ricorso;

che proponeva appello il G., affermando tra l’altro che l’INPS avesse annullato la pretesa creditoria successiva all’1.10.2004, ma la Corte d’Appello di Roma (sentenza 16.02.11) dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 434 c.p.c., non ravvisando nella stessa elementi utili alla decisione della causa e concrete censure alle statuizioni del primo giudice;

che propone ricorso con G.R. unico motivo, reclamando l’erronea interpretazione dell’art. 434 c.p.c., quanto ad individuazione del contenuto che deve necessariamente avere l’atto di appello;

che l’INPS è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è infondato atteso che la Corte territoriale ha affermato che “l’atto di gravame non contenesse alcun elemento utile per la decisione della controversia, in quanto limitato a sostenere del tutto assertivamente la correttezza dell’opposizione proposta in prime cure nonchè l’avvenuto annullamento della pretesa creditoria da parte dell’INPS senza esprimere critiche ovvero indicare elementi di censura alla statuizione del primo giudice”;

che la correttezza della decisione d’appello (la quale in sostanza confermava la genericità dell’atto di appello) si evince dallo stesso contenuto della censura qui sollevata la quale conferma come l’atto di appello (peraltro riportato solo per stralci) non contenesse alcun specifico motivo di impugnazione della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la tardività del ricorso perchè i vizi dovevano dedursi con opposizione agli atti esecutivi) idoneo a devolvere alla Corte d’appello la decisione della causa anche nel merito dell’esistenza degli asseriti vizi sostanziali;

che tale necessario elemento non può essere ravvisato nella generica contestazione della cartella (per “assoluta carenza di motivazione” sia nell’an che nel quantum) di cui si parla nel ricorso, la quale non può costituire nè specifica impugnazione della sentenza di primo grado nè motivo idoneo a consentire una diversa decisione nel merito della controversia;

che il ricorso deve essere quindi respinto, mentre nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio non avendo l’INPS esercitato attività difensive.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA