Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19095 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22657-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2013 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE

TORINO, depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Z. che ha chiesto un rinvio e

nel merito si riporta agli atti; udito il P.M. in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso

per l’inammissibilità e in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data (OMISSIS) F.L., di anni 52, risolveva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro dipendente con Enel spa, percependo una somma a titolo di indennità supplementare per incentivo all’esodo, sulla quale veniva applicata l’aliquota Irpef nella misura piena, per difetto del requisito dell’età maggiore di anni 55, richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 comma 4 bis, ai fini dell’applicazione della aliquota Irpef nella misura ridotta del 50%.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.7.2005 emessa nel procedimento C-207/04, Vergani, stabiliva che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 9.2.1976, 76/207 CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, è ostativa alla norma nazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, che prevede un trattamento fiscale differenziato dell’indennità di incentivazione all’esodo basata sul sesso del lavoratore.

Con istanza presentata in data 1.7.2010 F.L. richiedeva il rimborso del 50% della ritenuta Irpef operata sulla somma percepita nell’anno (OMISSIS) a titolo di incentivo all’esodo, essendo applicabile anche ai lavoratori di sesso maschile l’aliquota ridotta del 50% prevista in favore delle lavoratrici donne di età superiore ai 50 anni.

Con provvedimento del 15.7.2010 Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta perchè presentata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

Contro il diniego di rimborso il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Novara, che lo accoglieva con sentenza n. 136 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Torino che lo rigettava con sentenza n. 30 del 19.2.2013. Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimato non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte preliminarmente rileva la mancanza in atti dell’avviso di ricevimento relativo alla spedizione a mezzo posta del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dello stesso per mancanza di prova della avvenuta notificazione. In proposito deve ribadirsi che II ricorrente per cassazione, il quale abbia richiesto la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, se ha, da un lato, la possibilità, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, primo periodo, di farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, l’originale dell’atto per eseguirne il deposito in giudizio, ha, dall’altro, l’onere – ove l’intimato non si sia costituito – di produrre successivamente, osservate le modalità di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, l’avviso di ricevimento, altrimenti, a norma del secondo periodo dello stesso comma, “la causa non potrà essere messa in decisione” (formula che ribadisce la regola – stabilita dall’art. 149 c.p.c. e L. cit. art. 4, comma 3, – della indispensabilità dell’avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo) e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’inesistenza della notifica, (Sez. 1^, Sentenza n. 4900 del 10/03/2004, Rv. 570941; Sez. 1^, Sentenza n. 2722 del 10/02/2005, Rv. 579038).

Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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