Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19095 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8323-2019 R.G. proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMEDEO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

PUNTO IMMOBILIARE TIBURTINO SAS;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

TIVOLI, depositata il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza e chiede

di dichiarare che il Tribunale di Tivoli è il giudice

territorialmente competente alla trattazione della causa.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 28 dicembre 2012 D.P.M. conveniva in giudizio la società Punto Immobiliare Tiburtino s.a.s., chiedendo che la società fosse condannata alla restituzione dell’importo di Euro 8.191,40, versato a titolo di provvigione e spese di mediazione per un affare non concluso per colpa della convenuta, non avendo la stessa informato l’attore che l’immobile oggetto della proposta poi trasfusa in contratto preliminare era pignorato e in comproprietà. Costituitasi in giudizio, la Punto Immobiliare Tiburtino contestava “tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito” e affermava di essere del tutto estranea al giudizio, essendo l’affare stato seguito dalla Punto Immobiliare Tivoli s.a.s., che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio con conseguente propria estromissione dal processo; nella “denegata ipotesi” di non essere ritenuta estranea al processo, eccepiva infine il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Tivoli, dovendosi ritenere invece competente il Tribunale di Roma, luogo dove si trova la sede della convenuta. Il Tribunale adito, con ordinanza 8 febbraio 2019, n. 1431, accoglieva l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza “per essere competente il Tribunale di Roma”.

2. Contro l’ordinanza propone ricorso per regolamento necessario di competenza D.P.M..

La società Punto Immobiliare Tiburtino s.a.s. non ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso anzitutto sostiene l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza sollevata della società Punto Immobiliare Tiburtino s.a.s., avendo questa subordinato lo scrutinio dell’eccezione di incompetenza a quello del merito della causa. Il rilievo è fondato. Punto Immobiliare Tiburtino, costituendosi in giudizio, ha infatti chiesto al Tribunale di Tivoli di “ordinare l’estromissione della Punto Immobiliare Tiburtino dal presente giudizio (..) e comunque in subordine rigettare le domande tutte proposte nei propri confronti (..) in quanto infondate in fatto e in diritto, non potendosi rinvenire nel comportamento tenuto in relazione ai fatti di causa dalla società comparente medesima alcun inadempimento ai doveri e agli oneri che la legge pone a carico del mediatore immobiliare e peraltro nessun obbligo di rifondere una provvigione incassata da altri; nel caso in cui, in estremo subordine, si dovesse ritenere il giudizio legittimamente incardinato nei confronti della società comparente, si eccepisce formalmente un difetto di competenza territoriale del Tribunale di Tivoli, così come adito dal ricorrente, dovendosi ritenere unicamente competente il Tribunale di Roma” (così le conclusioni, v. p. 6 della comparsa di risposta di primo grado).

L’eccezione di incompetenza è stata irritualmente proposta. Secondo l’orientamento di questa Corte, “la questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l’eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta” (così Cass. 16557/2008).

La mancanza di una rituale eccezione da esaminare determina l’assorbimento dell’ulteriore rilievo del ricorrente, secondo cui la competenza in ogni caso spetterebbe al Tribunale di Tivoli, sia in base al luogo di conclusione del contratto oggetto di causa (art. 20 c.p.c.), sia in base al foro inderogabile del consumatore (art. 33 cod. cons.).

2. Il ricorso va dunque accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va affermata la competenza del Tribunale di Tivoli; il processo deve essere conseguentemente proseguito davanti al Tribunale di Tivoli, a cui si rimettono le parti nei termini di legge.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli; per l’effetto dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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