Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19095 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 06/09/2010), n.19095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M., con domicilio eletto in Roma, Via Timavo n. 3,
presso l’Avv. AVENI Giuseppe, che lo rappresenta e difende come da
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA;
– intimato –
per la cassazione del decreto dei Giudice di pace di Messina
depositato in data 20 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.M. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Messina in data 25 gennaio 2009 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, per avere il giudice del merito omesso di pronunciarsi in ordine ad alcune censure proposte avverso il decreto prefettizio di espulsione sono inammissibili innanzitutto perchè in ognuno dei tre motivi vengono proposte contestualmente censure distinte e tra loro alternative nel senso che da un lato si deduce l’omessa pronuncia su una ragione di impugnazione del decreto prefettizio e dall’altro si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice nel non rilevare un motivo di illegittimità dell’atto impugnato.
I motivi sono altresì inammissibili sia perchè privi di autosufficienza, poichè l’omessa testuale esposizione delle censure che si assumono non esaminate impedisce alla Corte di valutarne l’effettiva specificità e chiarezza, sia per inidoneità dei quesiti che, limitandosi a richiedere se sussista la violazione dell’art. 112 c.p.c., allorquando manca la pronunzia su un motivo di opposizione, sono eccessivamente generici in quanto totalmente svincolati dalla fattispecie e comunque insufficienti a provocare l’affermazione di un principio di diritto che non sia ovvio nella sua genericità, posto che, ad esempio, non sussiste l’omessa pronuncia ma reiezione implicita di una censura allorquando la decisione presupponga necessariamente la ritenuta infondatezza della censura stessa (Cassazione civile , sez. 2^, 24 giugno 2005, n. 13649).
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010