Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19095 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15028-2011 proposto da:

L.Z.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’OCA 47, presso lo studio degli avvocati SABRINA DE PAOLA,

GIOVANNI DE PAOLA, che la rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ENRICO

MITTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4442/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2010 R.G.N. 103/2008.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.Z.L. e la moglie C.E.C. sono soci della s.n.c. La Grande Hai Cheng, esercente attività di ristorante;

che con verbale di accertamento l’INPS contesta loro l’omessa iscrizione alla gestione commercianti, rispettivamente quale titolare e coadiutore dell’esercizio;

che rigettata l’opposizione di L.Z.L. e interposto appello dal medesimo, la Corte d’Appello di Roma (sentenza 11.06.10) rigettava l’impugnazione, rilevando che non solo dal verbale ispettivo, ma anche dalle dichiarazioni dall’appellante risultava che i due coniugi erano gestori del ristorante, di modo che erano acquisiti i presupposti per la loro iscrizione;

che propone ricorso L.Z.L. sostenendo che non risulti provata la partecipazione abituale e prevalente dei coniugi al lavoro aziendale;

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo di ricorso è infondato atteso che da una parte, sotto il profilo giuridico, la Corte di merito non ha errato nell’individuare quali presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti dei soci la partecipazione al lavoro aziendale quale attività personale, abituale e prevalente a mente della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203;

mentre sul piano fattuale la Corte d’Appello ha accertato in concreto, con giudizio scevro da vizi logici e pertanto insindacabile in questa sede di legittimità, che L.Z.L. e la moglie C.E. oltre ad essere soci della s.n.c. La Grande Hai Cheng, svolgessero altresì in concreto la stessa attività di lavoro abituale e prevalente nella conduzione del ristorante (che facevano “andare avanti”) secondo le prove assunte nel giudizio, ed in mancanza di altra attività lavorativa personale;

che le censure sollevate con il ricorso si appuntano in realtà contro l’accertamento di merito pretendendo una diversa e generale valutazione dei fatti che non rientra tra i compiti di questa Corte effettuare e che è stata già compiuta correttamente dal giudice deputato allo scopo;

che il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2600, di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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