Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19094 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19094 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA
sul ricorso 17324-2013 proposto da:
TAPPA

MARIA

CRISTINA

C.F.

IPPMCR57E64A592L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLA 52,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA
MANTOVANI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SEBASTIANO BRIGANTI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2018
1683

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

Data pubblicazione: 18/07/2018

COSTA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati SONIA GASPARRI e ALFREDO PISCHEDDA, giusta
delega in atti;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 9/2013 della CORTE D’APPELLO

G. N. 13/2011.

SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 09/03/2013, R.

R.G. 17324/2013

RILEVATO CHE:

la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, a conferma della
pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda di Maria Cristina Tappa, medico

ottenere la corresponsione dell’indennità di “alta specializzazione”, oltre interessi e
rivalutazione, a far data dall’1/7/2008, quale responsabile della Metodica mediconucleare di separazione e marcatura dei leucociti, per lo studio delle patologie infettive
in ambito ortopedico e di chirurgia vascolare;
la Corte territoriale ha statuito in proposito che, ai sensi dell’art. 46, co.3 e
dell’art.48, co.1 della legge provinciale n.7/2001, tanto il conferimento di un incarico
di alta specializzazione, quanto il rinnovo dello stesso, hanno carattere discrezionale;
ha osservato che tale natura non era risultata smentita dalla contrattazione collettiva
per l’area del personale del comparto medico e medico – veterinario del Servizio
sanitario Provinciale del 13/3/2003;
legittimamente, quindi, il Direttore Generale, all’epoca competente ad emettere il
provvedimento in mancanza dell’istituzione del Nucleo di valutazione ai sensi dell’art.
18 del contratto collettivo provinciale, su proposta del Direttore di comprensorio aveva
conferito l’incarico di Alta specializzazione (unico per l’intero reparto in ragione delle
ristrettezze di bilancio) ad altro dirigente medico, il dott. Farsad, e, di riflesso, non ne
aveva confermato l’attribuzione alla appellante, attribuendo valenza assolutamente
prioritaria al servizio ricoperto da quest’ultimo, avente ad oggetto la diagnostica

PET-

CTlimaging molecolare oncologico;

quanto al giudizio positivo sull’operato di Maria Cristina Tappa da parte del
Primario di medicina nucleare e del Direttore di comprensorio, secondo la Corte
territoriale, esso costituiva condizione necessaria ma non sufficiente a far sorgere in
capo all’appellante il diritto al rinnovo, per un secondo biennio, dell’incarico di alta
specializzazione;
per la cassazione di tale sentenza ricorre Maria Cristina Tappa con due motivi
illustrati da memoria, mentre l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
resiste con controricorso.

dirigente presso l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, rivolta ad

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la
parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 I.p. n.7/2001,
nonché dell’art. 1363 cod. civ. in relazione alla erronea interpretazione del contratto
collettivo provinciale di lavoro 13.3.2003”. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe

conferimento dell’incarico debba riferirsi a elementi di tipo tecnologico ed economico,
e che, in virtù di ciò essa non potesse essere affidata al dirigente medico, il cui
giudizio non può che vertere sulle attitudini e capacità tecnico-professionali. La Corte
d’Appello avrebbe, altresì, errato nel ritenere che l’art. 18 del c.c.p.I. del 13/3/2003
consentisse al direttore di comprensorio di effettuare la valutazione in merito al
rinnovo dell’incarico sulla base di valutazioni di carattere economico e tecnico,
violando i criteri ermeneutici di interpretazione, secondo cui le clausole contrattuali
vanno interpretate le une per mezzo delle altre. Infatti, l’art. 18 avrebbe dovuto
essere letto in combinato con il successivo art. 19, che, al comma 2 prevede che la
valutazione del medico in merito al rinnovo dell’incarico dirigenziale deve vertere
esclusivamente sulle capacità e sulle attitudini professionali dello stesso. L’erronea
interpretazione delle norme di legge e contrattuali avrebbe così sottratto rilievo alla
valutazione positiva da parte del Primario di medicina nucleare e del Direttore di
comprensorio in merito alla prestazione della ricorrente, e privilegiato le ragioni
economiche e quelle relative allo sviluppo della tecnica sottese alla scelta adottata;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., la
ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”. La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare
in motivazione la circostanza che la ricorrente ha continuato a svolgere le funzioni
oggetto dell’incarico di alta specializzazione anche successivamente al mancato
formale rinnovo di quest’ultimo; ciò avrebbe dovuto rivestire rilevanza ai fini del
riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dell’indennità, a prescindere
dall’assunzione di un atto formale di conferimento, a titolo di svolgimento di fatto di
mansioni e funzioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza;
la prima censura è inammissibile;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “…In tema di giudizio per
cassazione, l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore
2

escluso la violazione delle norme procedurali, che prevedono che la valutazione per il

pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con
esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni
sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti
e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al
territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione
di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei

comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di
autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il
contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l’illogica o
contraddittoria interpretazione.” (Così Cass. n.8231/2011; cfr. anche Cass. n.
6748/2010; Cass. n.28859/2008)
con riferimento alla interpretazione del contratto collettivo integrativo nell’ambito
del pubblico impiego privatizzato, è utile osservare che questa Corte ha ripetutamente
affermato

(ex plurimis

Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008), come in

relazione ai contratti integrativi contemplati dall’art. 40 del d.lgs. n.165/2001, il
controllo di legittimità sia finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei
canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione
sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 5745/2014, n. 16185/2006,n.
13751/2004);
quanto a questi, peraltro, la ricorrente si è limitata genericamente ad accennare al
fatto che la Corte d’Appello, violando l’art. 1363 cod. civ. – secondo cui le clausole del
contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre – ha ritenuto che la
valutazione del medico in merito al rinnovo dell’incarico dirigenziale avrebbe ben
potuto basarsi esclusivamente su ragioni tecniche ed economiche e non anche o
addirittura soltanto (p. 17 ricorso), sulle capacità e attitudini professionali, attestate
dalla valutazione positiva dei superiori;
la censura si rivela inidonea, pertanto, a censurare la ratio decidendi sotto il
profilo della violazione dei criteri interpretativi delle clausole contrattuali, producendo
come unico risultato quello di sollecitare una lettura delle risultanze processuali
diversa da quella accolta dal Giudice del merito;

la seconda censura è altresì inammissibile;

3

contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo

parte ricorrente introduce una domanda che non risulta essere stata oggetto di
discussione tra le parti, ossia quella secondo cui la sentenza sarebbe affetta da vizio di
motivazione per non aver considerato la richiesta di corresponsione dell’indennità di
alta specializzazione da parte della ricorrente a titolo di svolgimento di fatto di
mansioni superiori, atteso che la stessa aveva continuato nell’esercizio delle
prestazioni collegate allo svolgimento del superiore incarico alla cui proroga aspirava;

proposto la predetta domanda nel giudizio d’appello, e, in definitiva, tenta di
introdurla per la prima volta davanti a questa Corte, in spregio al divieto di proporre
nuove domande od argomentazioni in Cassazione rispetto a quelle esposte nel giudizio
d’appello (da ultima cfr. Cass. n.6854/2017);
la censura non si confronta sul punto nemmeno con l’interpretazione delle norme
contrattuali (e partitamente degli artt. 18, 46 co.4 e 48, co.1 del del c.c. provinciale)
fornita dalla Corte territoriale, la quale ha accertato che l’incarico di alta
specializzazione è conferito mediante provvedimento del Direttore Generale su
proposta del Direttore del comprensorio il quale a sua volta recepisce le valutazioni
espresse dal Primario del reparto competente a valutare l’operato del medico (p. 10 11 sent.), il che avrebbe dovuto far ritenere esclusa in partenza la possibile rilevanza
dello svolgimento di fatto dell’incarico di alta specializzazione ai fini dell’attribuzione
della relativa indennità;

in definitiva, non meritando le censure accoglimento, il ricorso è inammissibile; le
spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, nei
confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dela ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art.13.
4

la censura è ammissibile, poiché la ricorrente non precisa dove, come e quando ha

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 17 aprile 2018

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Napoletano)

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