Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19094 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8238-2019 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso

lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, resa il

12/07/2018 e pubblicata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ordinanza del 17-23 marzo 2017 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione di F.N. avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale adottato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale di Torino 11 febbraio 2016.

2. Avverso l’ordinanza proponeva appello F.N., nel frattempo ammesso (con provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino del 4 maggio 2017) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Respinto l’appello con sentenza n. 697/2018, con separato decreto del 3 aprile 2018 la Corte d’appello di Torino revocava il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

3. Contro il decreto F.N. proponeva opposizione alla medesima Corte d’appello D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

La Corte d’appello, con ordinanza resa il 12 luglio 2018, respingeva l’opposizione.

4. Avverso l’ordinanza ricorre in cassazione F.N.. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il Collegio non condivide la proposta del relatore.

Il motivo di ricorso contesta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione ai criteri in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato: la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione avverso il decreto che ha revocato il patrocinio erroneamente ritenendo che l’asserita infondatezza dell’appello giustificasse la revoca del beneficio, così sovrapponendo la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella concernente la protezione internazionale.

Il motivo – ad avviso del Collegio – è fondato.

La Corte d’appello, dopo avere osservato che F.N., che non ha chiesto di essere sentito, ha sostanzialmente riprodotto in appello le medesime questioni già rigettate dal Tribunale, così che l’opposizione “non conteneva fondati e convincenti motivi nuovi e ulteriori”, ha concluso che, pertanto, “può dirsi integrata la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, a suffragio del provvedimento di revoca qui impugnato”.

La correlazione posta dal giudice tra rigetto sul merito e revoca del beneficio del patrocinio (in un caso in cui, va sottolineato, il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda di protezione umanitaria) è erronea. Secondo l’orientamento di questa Corte – che il Collegio condivide – “il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell’ipotesi in cui venga accertato che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell’azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell’agire in giudizio, e non sull’infondatezza dell’azione nel merito” (Cass. 21610/2018, v. pure Cass. 20270/2017).

Quanto all’argomento speso nel controricorso dall’Avvocatura dello Stato secondo cui, a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120, il soccombente in primo grado non potrebbe giovarsi del patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello, lo stesso è stato recentemente confutato. Secondo Cass. 11470/2019, “la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120, non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sè sfavorevole, purchè, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio”.

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., alla Corte d’appello di Torino, che si atterrà al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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