Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19094 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5181-2020 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE, 10,

presso lo studio dell’Avvocato MARINA ALTOBELLI, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIULIO CERIOLI, LUCIO MAZZOTTI, ALESSANDRO

BILETTA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo

studio dell’Avvocato MARCO MACHETTA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4456/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’11 /11 /2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che R.G. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4456/19, dell’11 novembre 2019, della Corte di Appello di Milano, che – rigettando il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 2397/17, del 17 agosto 2017, del Tribunale di Monza – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente nei confronti del Condominio (OMISSIS) (d’ora in poi, “Condominio (OMISSIS)”), in relazione ad una caduta occorsagli, il 15 dicembre 2012, sul pavimento di proprietà condominiale;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale brianzolo agendo ai sensi dell’art. 2051 c.c., ovvero in via di subordine ex art. 2043 c.c., indicando sin dall’atto di citazione di essere caduto in corrispondenza dell’ingresso dello stabile condominiale, “per la presenza di ghiaccio o neve non rimossa” sul pavimento, “lastricato a mattonelle (qualcuna anche sconnessa)”;

– che nel corso del giudizio di primo grado egli, oltre a produrre fotografie attestanti la “situazione di pericolosa insidia del pavimento”, giacchè esse ne “evidenziavano la sconnessione”, articolava prova testimoniale diretta, tra l’altro, a dimostrare che le mattonelle erano “rotte e sconnesse”;

– che il giudice di prime cure, tuttavia, respingeva la domanda risarcitoria, sul presupposto che l’attore – quantunque avesse dedotto “la circostanza che la pavimentazione fosse sconnessa”, facendone “oggetto pure di istanza di provà, – aveva, in realtà, ricondotto la caduta non ad un inciampo, bensì ad una scivolata, ovvero ad un fatto privo “di qualsiasi rilievo ai fini della decisione, perchè del tutto scollegato dall’eziologia della caduta” come dallo stesso individuata;

– che esperito gravame dall’attore soccombente (reiterando, peraltro, la richiesta di prova testimoniale non ammessa dal Tribunale), il giudice di appello lo rigettava, confermando la reiezione della domanda risarcitoria, quantunque “con motivazioni diverse”, ovvero che il R. non avrebbe fatto “nessun accenno alla sconnessione delle piastrelle come causa della caduta, attribuita definitivamente soltanto alla presenza di neve” (non essendo stato, nell’appello, “menzionato neppure il ghiaccio”), ed inoltre che “i fatti di causa come allegati” non consentissero di affermare che lo stato dei luoghi presentasse “un’obiettiva pericolosità”;

– che su tali basi, pertanto, la Corte territoriale concludeva attribuendo la causa della caduta alla condotta negligente dello stesso danneggiato, essendo la presenza della neve “visibile e nota all’attore, sia perchè era caduta per tutta la giornata, sia perchè egli era già passato da quello stesso luogo per entrare all’interno del locale” (sito nello stabile condominiale), nonchè risultando la “presenza di ghiaccio, alle ore 23.00 circa del 15 dicembre”, non solo “assolutamente prevedibile”, ma tale da imporre “una cautela adeguata ad una situazione di potenziale rischio”;

– che avverso la sentenza della Corte ambrosiana il R. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di quattro motivi;

– che il primo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione dell’art. 2051 c.c.”;

– che esso censura la sentenza impugnata tanto nella parte in cui afferma che l’allora appellante non avrebbe fatto “nessun accenno alla sconnessione delle piastrelle come causa della caduta, attribuita definitivamente soltanto alla presenza di neve” (non essendo stato, nell’atto di gravame, “menzionato neppure il ghiaccio”), ed inoltre che “i fatti di causa come allegati non consentono di affermare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva pericolosità”, quanto nella parte in cui assume che “le deduzioni aggiunte nel prosieguo del giudizio, nei successivi scritti difensivi” di esso R., “sono tardive ed irrilevanti”, sicchè “correttamente il Giudice di prime cure non ne ha tenuto conto”;

– che, per contro, dall’esame degli atti di causa risulterebbe che l’odierno ricorrente “ha allegato, sin dal proprio atto di citazione in giudizio, di essere caduto su una porzione di corridoio lastricato a mattonelle “qualcuna anche sconnessa”” (pag. 1 dell’atto di citazione), vieppiù “reso viscido e scivoloso per la presenza del ghiaccio””, formulando su tale circostanza apposito capitolo di prova testimoniale, teso a dimostrare che “le mattonelle dello spazio comune posto al piano terra del Condominio (OMISSIS) sono lisce e, all’epoca dei fatti, in parte rotte e sconnesse come da foto che si rammostrano al teste”;

– che, pertanto, ricorrendo entrambi i presupposti della responsabilità da cose in custodia (ovvero, l’alterazione della cosa – qui “consistita nella presenza di neve e ghiaccio sul pavimento sconnesso” – e la sua imprevedibilità e invisibilità), sussistevano tutti i requisiti per la condanna del custode al risarcimento dei danni;

– che il secondo motivo deduce “omessa valutazione di un fatto decisivo”, censurando la sentenza impugnata per “aver giudicato come non allegato un fatto (idoneo ad “affermare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità” ai sensi dell’art. 2051 c.c.”), vale a dire la sconnessione della pavimentazione, che invece “è stato puntualmente allegato, documentato fotograficamente e chiesto di provare per testi”;

– che il terzo motivo deduce “omessa ammissione e valutazione di una prova decisiva”, lamentando, in questo caso, il ricorrente che la Corte territoriale abbia ritenuto di condividere – ritenendola non errata – la scelta del primo giudice di “non ammettere le prove orali perchè prive di rilievo ai fini della decisione”, mentre le stesse vertevano su un fatto (nuovamente, la sconnessione del pavimento) non solo tempestivamente dedotto da esso R., ma anche “ritenuto decisivo dalla Corte stessa”;

– che, infine, il quarto motivo deduce “illegittimità costituzionale” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, giacchè, ove si riconosca natura sanzionatoria al raddoppio del contributo unificato imposto alla parte che impugni e che perda, esso confliggerebbe con gli artt. 3,24,25 e 111 Cost., applicando una sanzione in difetto di un precetto violato, mentre ove gli si attribuisca natura puramente tributaria il raddoppio del contributo violerebbe gli artt. 3,24,53 e 111 Cost., in quanto non sarebbe connesso alla fruizione del servizio giustizia, bensì al risultato ottenuto (richiama, sul punto, il ricorrente l’ordinanza del 3 maggio 2019 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha sollevato analoga questione innanzi alla Corte costituzionale);

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Condominio (OMISSIS), chiedendo la reiezione del ricorso;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il giorno 11 febbraio 2021;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che questo collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle indicate nella proposta del consigliere relatore;

– che il primo motivo è inammissibile;

– che esso, come detto, censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo – che si assume essere contraddetto dalle risultanze degli atti defensionali riprodotti nel ricorso – che l’odierno ricorrente non avrebbe mai fatto nemmeno un accenno alla sconnessione della pavimentazione, per cui, in assenza del predetto elemento, la causa della caduta sarebbe da attribuire alla negligenza dello stesso R.;

– che tale censura, tuttavia, è prospettata “sub specie” di “violazione ed errata applicazione dell’art. 2051 c.c.”;

– che, tuttavia, secondo questa Corte il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa” (e non, come nella specie, della domanda), mentre “l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02);

– che, pertanto, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), risultanze qui costituite dal contenuto degli atti defensionali del R.;

– che il vizio prospettato, dunque, attenendo alla verifica del contenuto della domanda – ovvero, se nella stessa fosse individuata come causa del sinistro la disconnessione della pavimentazione condominiale, oppure la sola presenza su di essa di ghiaccio o di neve (come, invece, ha ritenuto la Corte ambrosiana, valorizzando il fatto che il R. nell’atto di citazione in primo grado affermava di essere scivolato “sul pavimento dell’ingresso dello stabile, reso viscido per la presenza di ghiaccio e neve caduta nella giornata” e “non adeguatamente rimossa”), e dunque una situazione non solo prevedibile, date le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ma anche tale da imporre una cautela adeguata alla situazione di rischio -avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), prospettando la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e dunque l’esistenza di un vizio processuale;

– che il secondo motivo, invece, non è fondato;

– che è vero, secondo questo collegio, e diversamente da quanto ipotizzato nella proposta del consigliere relatore, che le motivazioni della sentenza del primo giudice e di quella oggi impugnata sono diverse (visto che il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che l’attore avesse ricondotto l’eziologia dell’evento dannoso ad un fatto – lo scivolamento sul ghiaccio e non l’inciampo sulla pavimentazione – privo di collegamento con quella che pure era prospettata come causa del danno, ovvero la disconnessione delle piastrelle, mentre la Corte di Appello ha ritenuto che la domanda non recasse neppure un riferimento alla disconnessione della pavimentazione, se non a fini meramente descrittivi), sicchè il motivo si sottrae al rilievo dell’inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., u.c.;

– che, tuttavia, il motivo non è fondato, in quanto il giudice di appello non ha per nulla omesso l’esame del fatto costituito dalla disconnessione della pavimentazione, ma ha solo ritenuto che nella domanda del R. esso non fosse individuata quale causa della caduta, sicchè non può dirsi che la sentenza impugnata non abbia “preso in considerazione” tale fatto (evenienza che è, appunto, la sola censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01);

– che anche il terzo motivo – peraltro di dubbia ammissibilità, per le ragioni di cui si dirà – non è fondato;

– che, invero, il ricorrente ha indicato specificamente nel ricorso le circostanze oggetto della richiesta prova testimoniale, trascrivendo integralmente (pure) il capitolo del quale, in particolare, è stata lamentata la mancata ammissione;

– che, nondimeno, secondo questa Corte, “qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perchè superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01);

– che, ai fini della prova del “mantenimento” della richiesta istruttoria, il ricorrente reputa sufficiente – come dallo stesso affermato nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2 – quanto emerge dalla sentenza impugnata, la quale, nel riportare le conclusioni rassegnate delle parti, dà conto (riproducendone i singoli capitoli) anche della richiesta del R. di ammissione della prova per interpello e testi;

– che la rispondenza di tale “modus operandi” al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), appare, quantomeno, dubbia, se è vero che è dal ricorso – e non “aliunde” – che deve ricavarsi “la specifica indicazione”, tra l’altro, “degli atti processuali” sui quali esso si fonda;

– che, tuttavia, a prescindere da tali rilievi, il motivo si presenta “ictu oculi” non fondato;

– che una volta escluso, infatti, che possa censurarsi – per le ragioni già illustrate – la decisione della Corte milanese di ritenere estranea alla domanda dell’odierno ricorrente l’individuazione della sconnessione della pavimentazione condominiale quale causa della caduta (ravvisata, invece, nella sola scivolosità della pavimentazione, resa viscida dal ghiaccio e della neve non rimossa), del tutto coerente risulta la scelta del giudice di appello di ritenere superflua l’escussione del teste su un capitolo diretto a provare che le mattonelle fossero “rotte e sconnesse”;

– che il quarto motivo – che ipotizza l’illegittimità costituzionale del cd. “raddoppio del contributo unificato” – è manifestamente infondato, non giustificando alcuna iniziativa di questo collegio neppure ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

– che in disparte il rilievo che all’ordinanza di rimessione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova del 3 maggio 2019 (richiamata dal ricorrente) ha fatto seguito una pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato inammissibile la questione dalla stessa sollevata, dato in suo carattere “ancipite” (cfr. Corte Cost., ord. 5 maggio 2020, n. 104), la censura appare priva di fondamento;

– che come affermato dalle Sezioni Unite, il raddoppio del contributo unificato “assolve la funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento”, ciò che, peraltro, “non esclude” che l’obbligo di pagamento del doppio contributo “abbia altresì una funzione preventivo-deterrente – e, quindi, vagamente sanzionatoria -nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore” (così Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, non massimata sul punto);

– che tale duplice funzione, dunque, da conto della ragionevolezza della sua previsione e della compatibilità della stessa con il dettato costituzionale;

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando R.G. a rifondere al Condominio (OMISSIS)via statale dei Giovi(OMISSIS), le spese del presente giudizio, che liquida in 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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