Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19094 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20638-2011 proposto da:

R.G. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAMBURRANO 31, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

RUFFOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIA NACCARATO,

MASSIMO GUIDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA,

LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/02/2011 R.G.N. 1184/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. R.G. ha proposto al Tribunale di Cosenza domanda diretta ad ottenere, nei confronti dell’Inail, il riconoscimento di un’inabilità del 32%, o in misura comunque superiore al 15%, derivante dall’aggravamento della malattia professionale per la quale gli era stata già riconosciuta una rendita con decorrenza dal 11/7/1987, con la conseguente condanna dell’Istituto assicuratore al pagamento della relativa prestazione;

2. il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che il peggioramento, riscontrato dall’esame audiometrico del 7/9/2000, non era da ricondurre ad attività lavorativa, non avendo l’assicurato lavorato nel periodo compreso tra il 9/9/1996 e il 18/11/2002;

3. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 21/2/2011, ha respinto l’impugnazione del R., ritenendo che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio nella relazione suppletiva del 11/2/2009, il peggioramento non poteva collegarsi all’attività lavorativa già cessata, trattandosi di malattia (ipoacusia bilaterale) ascrivibile anche a cause extra lavorative;

4. contro la sentenza, il R. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico articolato motivo, cui ha resistito l’Inail con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 134, comma 1, e del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, art. 4, n. 44, nonchè la contraddittoria motivazione, e invoca la presunzione di eziologia professionale dell’aggravamento essendo lo stesso intervenuto nell’arco di quattro anni dalla cessazione dell’attività di lavoro, pacificamente risalente al 9/9/1996;

2. il motivo è infondato, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, riscontrabili nel fatto che la parte trascrive solo per brevi stralci la consulenza tecnica d’ufficio e la relazione suppletiva dell’11/2/2009, ma non deposita i suddetti atti unitamente al ricorso per cassazione, nè fornisce utili indicazioni per un loro facile reperimento nei fascicoli di parte o d’ufficio delle precedenti fasi del giudizio (sulla necessità della precisa indicazione dell’atto o documento posto a base della censura v. Cass. sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

3. il motivo è altresì infondato, poichè la corte territoriale, facendo proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d’ufficio, ha accertato che l’aggravamento del danno uditivo, manifestatosi successivamente alla cessazione dell’esposizione al rischio, era da ascriversi a cause extra lavorative e non anche alla naturale evoluzione peggiorativa di un danno cocleare da rumore;

4. non appare pertinente il richiamo ai precedenti di questa Corte e alla presunzione di origine legale dell’aggravamento intervenuto nell’arco temporale di quattro anni dalla cessazione dell’attività lavorativa, e ciò sulla base del duplice rilievo che, da un lato, non risulta in nessun passo della sentenza impugnata che l’attività svolta dal ricorrente rientrasse tra quelle tabellate, e la parte non deduce in quale atto, in che termini ed in quale fase processuale questa circostanza di fatto sarebbe stata dedotta e comprovata, sicchè non può valere la presunzione legale invocata; dall’altro lato, la Corte ha escluso, sulla base di un giudizio di elevata probabilità, vicina alla certezza, che il peggioramento a ricollegabile all’attività lavorativa;

5. in altri termini, la Corte ha ritenuto sussistente la prova positiva della mancanza di collegamento causale tra il peggioramento documentato dal consulente tecnico e l’attività lavorativa, sì da escludere in radice l’operatività della presunzione legale;

6. non sussistono pertanto i vizi di violazione di legge denunciati, nè si ravvisano i difetti motivazionali della sentenza a fronte di un iter logico argomentativo congruo ed esaustivo;

7. il ricorso deve dunque essere rigettato;

8. non deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., riportata in calce al presente ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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