Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19093 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13016-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PROBART SRL, PROGETTO CASA SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2898/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2898/14/18 depositata in data 23 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rigettava tanto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate quanto l’appello incidentale delle società Pr.ob.art. srl e della società Progetto casa srl avverso la sentenza n. 174/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva parzialmente accolto il ricorso delle contribuenti contro due avvisi di accertamento II.DD. e IVA 2006 con cui venivano recuperati ad imposta ricavi non dichiarati in relazione ad alcune compravendite immobiliari;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo;

– Le contribuenti non si sono difese, restando intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, chiaramente identificabile come riferito al paradigma del n. 3 – si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e la conseguente violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, per aver la CTR ritenuto che gli elementi di prova utilizzati dall’Ufficio, tra cui la stipula di contratti di mutuo per importo superiore al prezzo dichiarato nelle compravendite contestate e lo scostamento dai valori O.M.I. non fossero sufficienti alla conferma integrale delle riprese;

– Il motivo è fondato. La Corte rammenta infatti che “In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9474 del 12/04/2017, Rv. 643928 – 01; conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019, Rv. 652213 – 01);

– In applicazione dei principi di diritto che precedono, servono dunque ulteriori elementi indiziari per corroborare l’eventuale discrepanza tra il prezzo dichiarato e i valori OMI, ma questi sono individuati nella stessa sentenza, ossia la “contrazione di un mutuo per un importo superiore al prezzo dichiarato”, elemento svalutato dalla CTR e non letto ad incrocio con lo scostamento OMI dal prezzo dichiarato, in contrasto con la giurisprudenza che precede e di cui i giudici di appello terranno conto in sede di rinvio;

– In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per le spese.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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