Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19093 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8061-2019 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato LIVIO BONCI;

– controricorrente –

contro

An.Ma.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2685/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione del 10 ottobre 2005 A.V. conveniva in giudizio la sorella A.M., il fratello An.Ma. e la madre R.R., chiedendo che venisse dichiarata la nullità, per incapacità di intendere e di volere del padre A.D., dell’atto con cui il 15 marzo 2014 il padre, deceduto il 27 agosto 2004, aveva alienato alla sorella la propria quota, pari al 50%, della nuda proprietà di beni immobili, nonchè il versamento in favore della medesima di Euro 7.426,08, con conseguente condanna della convenuta alla collazione dei beni e della somma ricevuta; l’attore chiedeva inoltre che venisse disposta la riduzione dell’usufrutto costituito in favore della madre, comproprietaria del restante 50% degli immobili, in quanto integrante violazione della quota di legittima a lui spettante, e che venisse disposta la divisione del patrimonio tra tutti i coeredi del defunto. Costituitisi in giudizio, i convenuti A.M., R.R. e An.Ma. chiedevano a loro volta in via riconvenzionale che venisse dichiarata la simulazione dell’atto di compravendita del 25 settembre 1991 con cui il de cuius e la moglie R.R. avevano venduto all’attore un immobile, in quanto dissimulante una donazione, con conseguente obbligo di collazione.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1342/2013, rigettava tutte le domande proposte dalle parti.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello principale A.V. e R.R.; A.M. proponeva a sua volta appello incidentale, insistendo per la simulazione dell’atto di compravendita intercorso tra il padre A.D. e la madre R.R. in favore del fratello A.V. e per la condanna del fratello al pagamento pro quota in suo favore delle somme dovute per cure, assistenza e spese funerarie del padre. La causa, interrotta a seguito del decesso di R.R., è stata riassunta da A.V..

Con sentenza 27 novembre 2018, n. 2685, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’impugnazione incidentale, condannava A.V. al pagamento in favore di A.M. della somma di Euro 1.289 quale rimborso pro quota delle spese funerarie, confermando per il resto la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione A.V..

Resiste con controricorso A.M..

L’intimato An.Ma. non ha proposto difese.

Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. L’unico motivo del ricorso denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”: la sentenza della Corte d’appello non potrebbe essere condivisa laddove disattende del tutto immotivatamente le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio incaricato nel primo grado di giudizio, “facendo proprio solo quanto affermato dal consulente tecnico di parte, poichè il consulente d’ufficio avrebbe espresso un mero giudizio di verosimiglianza”; il giudice d’appello, come quello di primo grado, avrebbe così del tutto omesso di considerare che il consulente d’ufficio ha prospettato come dato certo che A.D. era affetto da afasia di Wernicke, patologia che aveva sicuramente compromesso la sua capacità di intendere e volere.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente ripropone la doglianza relativa alla valutazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che ha già fatto valere in secondo grado e che il giudice d’appello ha articolatamente e convincentemente rigettato. Il giudice ha infatti considerato la relazione del consulente tecnico d’ufficio e i chiarimenti resi in udienza dal medesimo (così che non sussiste il denunciato vizio di mancato esame di un fatto decisivo) e ha ritenuto – con valutazione che è incensurabile da questa Corte di legittimità che non sia emersa la prova della incapacità di intendere e di volere di A.D. al momento della stipulazione dell’atto di compravendita.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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