Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19093 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19551-2011 proposto da:

T.M. & FIGLI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO ANGELETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VITO VANNUCCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata 1516/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.M. e Figli Srl propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 4/3/2011, che ha parzialmente accolto la sua opposizione contro l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattoriale, con cui l’Inps ha chiesto il pagamento di contributi relativi ad alcuni lavoratori assunti per il tramite di irregolari società di intermediazione di manodopera;

2. la Corte ha infatti preso atto che in sede amministrativa l’Inps ha rideterminato il quantum, riducendolo, ed in tali limiti ha accolto l’opposizione, rigettandola per i restanti motivi;

3. L’Inps resiste con controricorso anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti; il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i motivi di ricorso sono sei;

1.1. con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4, artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando l’erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata nella pendenza del ricorso amministrativo, proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18;

1.2. con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, artt. 83,324,112 e 132 c.p.c.: ritiene inammissibile l’appello proposto dalla SCCI s.p.a., per il tramite dell’Inps quale suo procuratore speciale, in mancanza di un mandato alle liti rilasciato dalla Società appellante o dall’Inps, quale suo procuratore speciale, agli avvocati Minicucci e Imbriaci;

1.3. il terzo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, della L. n. 196 del 1997, art. 10, nonchè degli artt. 2699,2700,2729 e 2697 c.c., artt. 116 e 246 c.p.c. e art. 111 Cost., e inoltre per vizio di motivazione: si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una intermediazione vietata di manodopera sulla base delle sole dichiarazioni raccolte dagli ispettori ma non confermate in giudizio;

1.4. con il quarto motivo la società denuncia la violazione degli art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza non ha esaminato il motivo di ricorso con il quale ci si doleva della mancata indicazione nominativa e numerica dei lavoratori che avrebbero lavorato alle sue dipendenze e dei relativi periodi di lavoro;

1.5. con il quinto motivo la parte censura la sentenza per non aver esaminato l’eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nel ricorso di primo grado e ribadita nella memoria di costituzione in appello;

1.6. infine, con il sesto motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, dolendosi del fatto che la Corte territoriale non si era pronunciata sulle modalità di calcolo delle sanzioni, non ravvisandosi nella specie un’ipotesi di evasione contributiva a fronte della regolare denuncia dei lavoratori da parte delle società appaltatrici attraverso la presentazione dei modelli D.M. 10;

2. il primo motivo è infondato alla luce dei principi di diritto ripetutamente espressi da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 22/5/2004, n. 9863, Cass. 3/5/2005, n. 9114), secondo cui il particolare procedimento previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) per l’irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorchè tale richiesta, mediante ordinanza – ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa (da ultimo, Cass. 5/9/2012, n.14907);

2.1. ne consegue che l’atto presentato dal ricorrente in data 8/10/2003, con il quale ha chiesto all’Inps di essere sentito ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 – atto peraltro non trascritto nel ricorso per cassazione, in violazione del disposto previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – non può essere considerato come un “ricorso” avverso il verbale di accertamento ispettivo, ma piuttosto come uno “scritto difensivo” a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18, contenente richiesta di essere sentito dal dirigente della competente sede dell’ente previdenziale (cfr. Cass. 26/1/2010, n. 1584; Cass. n. 14907/2012, cit.).

2.3 si è dunque fuori dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4, con la ulteriore conseguenza che non è ravvisabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., la quale non è infatti configurabile quando debba ritenersi che le questioni od eccezioni ritualmente sollevata o rilevabili d’ufficio siano state esaminate e decise sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza (Cass. 24/06/2005, n. 13649; Cass. 28/3/2014, n. 7406);

3. anche il secondo motivo è infondato;

3.1. come rilevato dall’Inps nel controricorso, il contratto di cessione dei crediti contributivi stipulato dall’Inps con la SCCI s.p.a., in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13 prevede che in caso di giudizi di merito o opposizioni all’esecuzione proposti contro il ruolo, l’Inps si obbliga a condurre la lite anche per conto dell’acquirente assumendone la difesa tecnica (punto 9.4 della convenzione del 29/11/1999); il successivo punto 9.5. dispone inoltre che la società conferisce, con la sottoscrizione del contratto di cessione, mandato con rappresentanza all’Inps, affinchè lo stesso provveda “tramite gli avvocati della propria avvocatura” alla rappresentanza e difesa tecnica di essa acquirente;

3.2. non sussiste pertanto la lamentata violazione di legge: in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3 qualora la società cessionaria abbia conferito mandato all’Inps per la riscossione dei crediti dai debitori, l’intera attività di riscossione contenziosa, compreso il patrocinio della cessionaria, risponde ad un preciso interesse dell’Inps, e come tale può essere svolta dai legali interni dell’ente (in tal senso, Cass. 4/7/2007, n. 15041);

4. il terzo motivo è infondato, oltre a presentare profili di evidente inammissibilità;

4.1. il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, ma in cui si prospettino questioni che attengano invece a vizi motivazionali, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. 14/9/2016, n. 8021; Cass. 20/9/2013, n. 21611);

4.2. il motivo di ricorso in esame, prospettato promiscuamente come violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà contiene in sè una mescolanza di questioni che riguardano la ricostruzione della fattispecie concreta da parte del giudice di merito ed il rilievo che esso avrebbe dato ad elementi istruttori, ritenuti dalla ricorrente scarsamente o per nulla significativi: la deduzione di una siffatta pluralità di questioni, in quanto non conforme alle regole di chiarezza che devono presidiare la redazione del ricorso per cassazione, rende il motivo inammissibile (Cass. Sez. Un. 6/5/2015, n. 2015, n. 9100);

4.3. non può peraltro trascurarsi che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un’ipotesi di appalto vietato di manodopera sulla base delle dichiarazioni rese da Roberta Roberti e Mauro Gucci non solo in sede ispettiva, ma anche in sede di esame testimoniale, osservando altresì che esse erano corroborate dalle deposizioni dí altri lavoratori (pag. 3 della sentenza); da tali elementi, unitariamente considerati, ha tratto il convincimento che la società Welding Company, pseudo-appaltatrice, aveva la sola gestione amministrativa del personale che forniva alla committente, limitando la sua attività al controllo che gli operai si recassero nei cantieri indicati e si mettessero a disposizione dei responsabili, i quali soltanto impartivano le direttive di lavoro che veniva svolto con macchinari forniti dalla stessa committente;

4.4. si è di fronte ad una valutazione complessiva del materiale istruttorio, rispettosa delle regole di ripartizione degli oneri probatori, sì che deve escludersi la denunciata violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., la quale è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass., 19 giugno 2014, n. 13960); non sono riscontrabili neppure le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., le quali devono emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass., 30/11/2016, n. 24434; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., 26 marzo 2010, n. 7394);

5. il quarto motivo è inammissibile;

5.1. trattandosi di questione non affrontata dalla Corte territoriale, era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione e la sua ammissibilità prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. del 18/10/2013, n. 23675; Cass. 20/08/2015, n. 17049);

5.2. la parte si è limitata a dedurre di aver sollevato la questione nella memoria difensiva in appello, omettendo di precisare se la stessa sia stata oggetto del ricorso in opposizione, e se dunque sia entrata tempestivamente, nel rispetto delle preclusioni previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c., nel thema decidendum e nel thema probandum; in difetto di tali elementi, non può apprezzarsi alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte della corte territoriale;

6. il quinto motivo è invece fondato;

6.1. la T.M. ha infatti trascritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonchè la memoria di costituzione del giudizio di appello nelle parti in cui eccepisce (e ribadisce) l’intervenuta prescrizione del credito, deducendo che, sia pure subordinatamente al rigetto delle precedenti eccezioni, era maturata la prescrizione quinquennale relativamente i crediti contributivi del periodo marzo-settembre 1998;

6.2. si tratta di un’eccezione ritualmente e compiutamente formulata, riproposta in appello, sicchè era onere del giudice di merito esaminarla; in parte qua, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di appello, perchè esamini l’eccezione di prescrizione e, ove ritenuta fondata, ridetermini il credito contributivo spettante all’Inps;

7. è infondato il sesto motivo, alla luce del principio già affermato da questa Corte secondo cui “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un’evasione contributiva L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicchè grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento” (Cass. del 25/8/2015, n. 17119);

7.1. la società ricorrente non ha dedotto di aver provato o chiesto di provare l’assenza d’intento fraudolento, sicchè non sussiste la denunciata violazione di legge;

8. in forza delle su esposte considerazioni, deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, mentre vanno rigettati tutti gli altri. Ne consegue la cassazione della sentenza in relazione alla censura accolta con rinvio ad altro giudice d’appello, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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