Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19092 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19092 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 16065-2016 proposto da:
CAPARRELLI

BORLOTTI

UMBERTO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso
lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
PINTORE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018
1659

SOGEAAL S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE AEROPORTI ALGHERO,
in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIA

PAOLA

FALCONIERI 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
FIECCHI,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

Data pubblicazione: 18/07/2018

GIUSEPPE MACCIOTTA.

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 185/2016 della CORTE D’APPELLO
\FSEZ.DIST. DI di SASSARI,
G.

depositata il 21/04/2016,

R.

N. 361/2015;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO CHE:
1. Con sentenza del 21.4.2016, la Corte di appello di Cagliari – sez.
distaccata di Sassari -, in accoglimento del gravame della società
SO.GE.A.AL. p.a. ed in riforma della sentenza impugnata, respingeva
il ricorso proposto da Umberto Caparrelli Borlotti inteso alla

4. 4.2014 per avere proferito alla presenza del Direttore Generale e di
un dipendente frasi ingiuriose all’indirizzo del primo, percepite da altri
colleghi e da due ospiti esterni, violando i doveri di diligenza buona
fede e correttezza e perseverando deliberatamente nella reiterazione
di comportamenti scorretti ed inadempienti delle obbligazioni del
prestatore di lavoro;
2. la Corte rilevava che era stata raggiunta la prova in ordine alla
sussistenza materiale del fatto, peraltro pacificamente sostenuta
dall’elemento intenzionale, apparendo inconcepibile la pronunzia delle
espressioni attribuite al Caparrelli (“non me ne frega un c….” e “testa
di c….”) ivi comprese quelle in ordine alla responsabilità per la rovina
dell’azienda, in assenza di volontà offensiva, intrinseca nelle
espressioni utilizzate; aggiungeva che la condotta del lavoratore
costituiva

un

comportamento

non

solo

di

gravissima

insubordinazione, ma contrario alle norme di comune etica e del
comune vivere civile, posto in essere in violazione dei doveri di
correttezza, diligenza e buona fede ed idoneo a ledere
irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed a giustificare il recesso per
giusta causa;
3. di tale decisione domanda la cassazione il Caparrelli, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la
società;

declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a quest’ultimo il

4. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ed il P.G.
ha fatto pervenire le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380 bis.1
c.p.c.
CONSIDERATO CHE:

applicazione dell’art. 12 Disposizioni sulla legge in generale, in
relazione all’art. 2119 c. c. ed all’art. 18 I. 300/70, violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1362, in relazione all’art. G7 del c.c.n.l. di
categoria e dell’art. 111, comma 6, Cost., nonché omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, sul rilievo che nella legge Fornero, applicabile
ratione temporis,

la sussistenza del fatto contestato va verificata

esclusivamente in relazione alla riconducibilità dello stesso alla
fattispecie tipica della giusta causa del licenziamento, con ciò
indicandosi la necessità di un accertamento dell’idoneità del fatto
contestato a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, e che la
verifica doveva estendersi non solo alla mera esistenza del fatto
materiale, ma alla valutazione di quest’ultimo nel contesto
complessivo in cui si è realizzato (posizione ricoperta dal lavoratore,
assenza

di

contestazioni

disciplinari,

potenzialità

lesiva

del

comportamento contestato);
2. il Caparrelli sostiene che la completa irrilevanza giuridica del
fatto contestato equivalga alla sua insussistenza materiale, che dà
luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18 comma 4 I. 300/70, e
che le espressioni attribuite ad esso ricorrente in occasione
dell’episodio occorso il 7.2.2014 dovessero essere intese come una
reazione puramente emotiva, non controllabile e pertanto priva di
alcun valore offensivo e disciplinare;

2

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa

3. lo stesso osserva che debbano essere valutati la gravità del fatto
attribuito al lavoratore e le circostanze in cui lo stesso è commesso, il
grado di intenzionalità e la proporzione tra la sanzione inflitta ed il
fatto contestato, oltre che la decisività della mancanza di analoghi
precedenti nella carriera professionale del lavoratore, ed evidenzia

in ordine alla richiesta e concessione dei permessi richiesti dal
dipendente da parte dall’azienda, che aveva assunto, a dire del
ricorrente, una del tutto pretestuosa violazione della prassi aziendale
da parte del Borlotti, scatenandone la reazione emotiva;
4. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 2104, 2105,
2094, 1175 e 1375, 1455 e 2119 c. c. ed all’ art. G38 del c.c.n.l. di
categoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
sul rilievo che nessuna grave insubordinazione era stata integrata dal
contegno addebitatogli in relazione alle previsioni contrattuali e che
non era stata posta in essere una grave infrazione alla disciplina
aziendale, né era stato provocato all’azienda grave nocumento morale
e materiale, essendo il comportamento privo del carattere di
intenzionalità; peraltro, la sentenza era pervenuta al rigetto della
domanda senza alcuna considerazione delle dichiarazioni rese da
alcuni testi;
5.

violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi in

relazione all’art. 18 I. 300/7, all’art. 1, comma 42 e ss., I. 92/2012 e
1345 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e
dell’art. 111 co. 6 Cost., nonchè omesso esame ai sensi dell’art. 360
n. 5 c.p.c. sono ascritti alla sentenza impugnata nel terzo motivo,
assumendo il ricorrente la mancata valutazione di pregresse azioni
denigranti e ritorsive poste in essere da parte dell’azienda attraverso
licenziamenti poi annullati, con reintegrazione del lavoratore nel posto

3

che la Corte di appello ha omesso di valutare l’atteggiamento assunto

di lavoro, di precedenti condotte diffamatorie a mezzo stampa nei
suoi confronti da parte dell’azienda e di procedimenti pregressi per

mala gestio intentati nei suoi confronti dalla società, con denuncia
anche per peculato ed abuso d’ufficio, che, tuttavia, non aveva avuto
seguito in sede penale;
alla stregua di tali rilievi, il Caparrelli adombra il carattere

ritorsivo del presente licenziamento, osservando che dall’istruttoria
orale era emerso come la prassi sui permessi era cambiata poco
prima del suo licenziamento e che dipendenti inquadrati come lui nel
livello I-S non dovessero attendere alcuna autorizzazione per potere
godere dei permessi richiesti;
7.

le censure contenute nel primo motivo si fondano su

considerazioni estranee al reale oggetto della controversia;
8.

invero, pure avendo Cass. 13/10/2015 n. 20540, Cass.

20/09/2016 n. 18418 e Cass. 12/5/2016 n. 10019, rilevato come
l’insussistenza del fatto contestato comprenda anche l’ipotesi del fatto
sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e
quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo
disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore, nel caso in
esame, la Corte territoriale, con adeguata argomentazione, ha
operato la valutazione di gravità alla luce degli standards specifici,
desunti dalla realtà aziendale e dalle sue regole, nonché dalle nozioni
e dai valori generalmente condivisi. Ha, infatti, esaminato la condotta
alla luce del parametro dei doveri del lavoratore come delineati dalla
contrattazione collettiva ed ha argomentato che i comportamenti
apparivano coerenti e pienamente rientranti nella fattispecie di
riferimento sia quanto alla loro portata oggettiva che sotto il profilo
della gravità che connota le condotte che legittimano il licenziamento
secondo le previsioni della contrattazione collettiva applicabile; ha

4

6.

aggiunto che tali comportamenti erano comunque contrari alle norme
dell’ etica e del comune vivere civile, posti in essere con violazione
dei doveri di correttezza e diligenza e buona fede ed idonei a ledere
irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed a giustificare il recesso per
giusta causa;

evidenziate anomalie nel percorso valutativo, essendo le critiche
rivolte alla mancata considerazione dell’atteggiamento provocatorio
assunto dal datore di lavoro, della reazione emotiva del lavoratore
seguitane e di altre circostanze asseritamente riferite dai testi che
avrebbero dovuto condurre, secondo il ricorrente, a diverse
conclusioni;
10. in ogni caso, il giudice del gravame ha escluso motivatamente la
provocazione del datore di lavoro, evidenziando come il permesso
fosse relativo ad un impegno (visita medica) programmato da tempo
sicché bene avrebbe potuto il Caparrelli, non trattandosi di urgenza,
richiedere il permesso assicurando al datore il modo ed il tempo
opportuni ad organizzare la propria attività;
11. inoltre, dalla lettura della sentenza si evince che il lavoratore nel
proferire le frasi all’indirizzo del Direttore Generale “tenne un tono di
voce molto elevato tanto da potere essere chiaramente sentito da
lavoratori che si trovavano in altri uffici” e che di fatto tali espressioni
vennero sicuramente percepite dalla teste Fonnesu e dal Tolu;
12. tanto basta per ritenere che, se anche la condotta fosse da
inscrivere nell’ambito di una legittima manifestazione del diritto di
critica, le espressioni utilizzate correttamente sono state ritenute non
rispondenti al principio di continenza sostanziale e formale che deve
comunque essere rispettato dal lavoratore che avanzi un giudizio
sull’operato del datore di lavoro, alla stregua di quanto affermato da

9. la valutazione è stata correttamente effettuata e non sono

questa Corte, secondo cui l’esercizio da parte del lavoratore del diritto
di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che,
superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di
corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma
soggettiva) e formale (nel senso di misura nell’esposizione dei fatti),

è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta
alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere
scaturente dall’art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di
licenziamento (cfr. Cass. 18.9.2013 n. 21362);
13. l’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del
datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria
posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con
modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o
del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l’impresa
(cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza
sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere
diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375);
14.

il secondo motivo va disatteso sulla base delle assorbenti

osservazioni svolte in relazione al primo motivo in ordine alla
valutazione del contegno del lavoratore compiuta dalla Corte del
merito, aggiungendosi che l’omessa mancata considerazione delle
dichiarazioni di alcuni testi addebitata alla sentenza è denunziata
senza che le dichiarazioni stesse siano riportate nella loro integrità,
essendone trascritti nel corpo del motivo solo ad alcuni stralci;
15. in ogni caso, la censura sollecita una non consentita rivisitazione
del merito, oltre che una diversa valutazione della proporzionalità
della sanzione rispetto ad un contegno ritenuto dal ricorrente di
nessun danno all’immagine ed alla produttività dell’azienda e la

6

si traducano in una condotta lesiva del decoro dell’impresa datoriale,

deduzione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è
anch’essa inammissibile nei termini in cui risulta formulata, atteso che
la stessa è giuridicamente appropriata solo allorché il ricorrente alleghi
che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non
dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei

propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati
per pacifici, abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come
facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi
di prova che invece siano soggetti a valutazione;
16.

in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo

anzidetto, sicché le relative doglianze sono mal poste;
17. le considerazioni poste a fondamento del terzo motivo sono
ininfluenti ai fini di causa ed attinenti a piani diversi da quello
strettamente relativo all’oggetto della contestazione, rispetto alla
quale le vicende descritte non rilevano ai fini voluti, essendo
l’intenzionalità della condotta non elisa dalle circostanze narrate;
18.

quanto alla dedotta natura ritorsiva del licenziamento, a

prescindere dalla infondatezza delle censure che mirano a dimostrare
la mancanza di giusta causa, invece sorretta, per quanto già esposto,
da condivisibili e corrette argomentazioni in diritto del giudice del
gravame, consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurims:
Cass. n. 3986/2015 ; Cass. n. 17087/11; Cass. n. 6282/11; Cass. n.
16155/09) ha affermato non essere sufficiente che il licenziamento
sia ingiustificato, essendo piuttosto necessario che il motivo
pretesamente illecito sia stato anche determinante, il che non emerge
dalle argomentazioni prospettate nell’ultimo motivo, dovendo rilevarsi
ancor prima che non è specificato in che termini una tale

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limiti in cui ciò è consentito dalla legge, o abbia fatto ricorso alla

prospettazione sia stata avanzata nelle fasi del merito e
specificamente disattesa;
19. alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso deve essere
complessivamente respinto;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo;
21.

sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR

115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per
esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori
come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura
del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, commalbis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2018

20.

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