Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19092 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12890-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1011/7/17 depositata in data 21.4.2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, rigettava l’appello avverso la sentenza n. 187/2/06 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto contro cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2000 emessa nei confronti di C.F.;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo, e il contribuente non si è difeso, rimanendo intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, per aver la CTR statuito che, in presenza di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, la possibilità di emettere la cartella esattoriale è condizionata alla previa comunicazione dell’avviso di irregolarità o di un avviso di accertamento;

– Il motivo è fondato. Va al proposito ribadito che: “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero.” (Cass. 6-5, n. 4360 del 20/02/2017 Rv. 643321 – 01); e che: “In tema di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre qualora nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale.” (Cass. 6-5, n. 15740 del 28/07/2016 Rv. 640654 01);

– Nel caso di specie, è pacifico che il controllo della dichiarazione è stato meramente cartolare, sulla base della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000, in cui il contribuente aveva riportato come credito risultante da dichiarazione precedente l’importo di Lire 108.252.000 e ottenuto in rimborso Lire 70.000.000, e della dichiarazione 2001 in cui il contribuente aveva riportato nuovamente – come credito da dichiarazione precedente – l’intero importo di Lire 108.252.000, pur essendo il credito in parte inesistente. Nè il contribuente – rimasto intimato – nè la sentenza impugnata evidenziano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, nè questa è desumibile dal mero fatto che la ripresa sia per rettifica di credito Irpef, quando questo emerge come nel caso di specie in termini chiari sulla base del semplice confronto delle due dichiarazioni per i successivi anni di imposta, come ha ritenuto la CTR, ma senza motivare sul punto, adottando così una decisione che si pone così in contrasto con tali principi giurisprudenziali;

– In accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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