Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19092 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7255-2019 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BRUNO

CAMPAGNI, FERDINANDO DEL SANTE, VINCENZO RAVONE;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ACCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPIERO RENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2827/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 4/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione del 4 gennaio 2011 L.R. conveniva in giudizio D.P., chiedendo che, accertato l’inadempimento del convenuto al contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 27 maggio 2010 (con cui il convenuto, promittente venditore, si era impegnato a cedergli la piena proprietà delle particelle 511, 435 e 512), venisse emessa sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. Costituitosi in giudizio, il convenuto domandava in via riconvenzionale che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare per vizi del consenso (o, in via subordinata, per violazione delle norme imperative di correttezza e buona fede o, in ulteriore subordine, per dolo dell’attore) e, in via residuale, che venisse comunque dichiarata la risoluzione del medesimo contratto, con restituzione all’attore del prezzo già versato, pari a Euro 160.000, somma che il convenuto metteva a disposizione di parte attrice.

Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 113/2015, accertava l’inadempimento del convenuto D. rispetto al contratto preliminare, ma rigettava la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di L., dato che il promittente venditore aveva trascritto il contratto preliminare di vendita a terzi dei medesimi beni prima della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; rigettava quindi le domande riconvenzionali di D., che veniva condannato al pagamento di Euro 15.000 in favore di parte attrice ex art. 96 c.p.c.

2. La sentenza era impugnata da D.P..

Con pronuncia 4 dicembre 2018, n. 2827, in accoglimento del gravame, la Corte d’appello di Firenze ha riformato la sentenza impugnata e ha rigettato la domanda di inadempimento del preliminare (la Corte ha ritenuto, a differenza del Tribunale, giustificato e del tutto coerente agli accordi intercorsi tra i contraenti il rifiuto di D. di stipulare un contratto definitivo che comprendesse anche la proprietà in capo a L. di una parte del viale alberato di accesso alla casa padronale), preliminare che ha dichiarato risolto per il venir meno del consenso di entrambi i contraenti, e quella di conseguente adempimento in forma specifica, condannando D. alla restituzione della caparra versata; ha poi revocato la declaratoria di responsabilità ex art. 96 c.p.c. di D. e la sua condanna al pagamento di Euro 15.000.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione L.R..

Resiste con controricorso D.P..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Il controricorrente ha depositato “nota spese giudiziale”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.”: nel caso in esame il tenore letterale del contratto preliminare non era equivoco, essendo state le particelle 511 e 512 promesse in vendita “nella loro intera consistenza, senza esclusione del viale alberato”, così che la Corte d’appello avrebbe dovuto circoscrivere la ricerca della volontà delle parti al solo tenore letterale del contratto preliminare, “stante la chiara volontà di L. e D. di cedere l’intera superficie delle particelle, compresa quindi la via vicinale che vi insisteva”.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello (v. la fine di p. 4 e l’inizio di p. 5 della sentenza impugnata) compie un esame puntuale del testo del contratto preliminare. In particolare il giudice d’appello rileva che il mero riferimento alle particelle non implica quello alla strada vicinale, mancando nell’atto qualunque cenno alla proprietà della strada di accesso in favore del compratore e all’eventuale diritto di passaggio in favore del venditore, mentre sono descritti specificamente i beni oggetto del trasferimento, una abitazione e alcuni terreni; che la via di accesso, ovvero il viale alberato, è poi specificamente richiamata solo come tale, anzi è indicata come confine della proprietà oggetto del preliminare e che l’art. 8 del medesimo preliminare prevede una recinzione lungo il viale d’accesso a carico del compratore, “del tutto incompatibile con il trasferimento della proprietà dello stesso”.

Il ricorrente specificamente contesta il riferimento operato dalla Corte d’appello alla planimetria dei luoghi, “ove quanto oggetto dell’accordo è delimitato in rosso ed esclude con evidenza la strada, in quanto sono contornati solo i terreni trasferiti”. Il fatto, obiettato dal ricorrente, che alla planimetria non venga fatto espresso rinvio nel contratto per meglio individuare i beni oggetto di promessa di vendita non rileva avendo la Corte tratto dalla planimetria, allegata al contratto e sottoscritta dalle parti, una mera conferma degli elementi presenti nel testo del contratto (d’altro canto, come chiarisce Cass. 12594/2013, il rapporto “tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione).

b) Il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, intervenuta sdemanializzazione della via vicinale della (OMISSIS) su istanza del medesimo promittente venditore”: la Corte d’appello, nel valutare l’andamento delle trattative che hanno preceduto la stipulazione del contratto preliminare, ha in ogni caso erroneamente presupposto che via della (OMISSIS) fosse via pubblica o gravata da servitù di uso pubblico, quando nella fase istruttoria è invece emerso che D. aveva presentato al Comune di Prato istanza di sdemanializzazione della via e il Comune aveva espresso parare favorevole e, circa la servitù di uso pubblico, si legge nella consulenza tecnica d’ufficio che sull’area insiste un cancello che da tempo ne impedisce l’uso pubblico; la Corte, nell’omettere di statuire la natura privata della via, ha quindi erroneamente attribuito al ricorrente un errore sull’oggetto del contratto e non ha esaminato un fatto decisivo ai fini della controversia.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello non ha presupposto che la via fosse pubblica o gravata da servitù di uso pubblico, ma si è limitata, nel riassumere il motivo d’appello di D., a riportare l’affermazione di quest’ultimo della “natura demaniale, e sdemanializzabile solo a seguito di pagamento” della via (p. 3 della sentenza impugnata) e a rilevare che il ricorrente l’aveva invece assunta come privata (p. 5 della sentenza). D’altro canto, la natura pubblica o privata della via non assume rilievo nel ragionamento seguito dal giudice d’appello, basato sull’interpretazione del testo del contratto preliminare (supra sub a) e delle comunicazioni del 21 e del 27 aprile 2010, dalle quali risulta che D. non aveva mai inteso cedere la proprietà della strada.

c) Il terzo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.: la soccombenza del ricorrente non vi sarebbe stata se controparte, costituendosi in primo grado, avesse in quel momento dichiarato l’intervenuta alienazione a terzi del compendio immobiliare oggetto di causa, con atto trascritto prima della trascrizione della domanda del ricorrente, così che ha errato la Corte d’appello a negare la condanna per responsabilità processuale aggravata di D..

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, che ha rigettato la domanda di accertamento dell’inadempimento di D., non poteva certo poi condannarlo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (si veda al riguardo Cass. 11917/2002, secondo cui “presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all’esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell’art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all’esito finale del giudizio”).

d) Il rigetto dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto che, chiedendo la condanna di controparte alle spese dei tre gradi del giudizio, non censura la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, ma auspica una nuova regolazione delle medesime all’esito della cassazione di tale sentenza.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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