Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19091 del 18/07/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 19091 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BELLE’ ROBERTO
SENTENZA
sul ricorso 17052-2013 proposto da:
INCHINGOLO
SABINO
C.F.
NCHSBN42C31F284M,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CORVASCE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO MANTOVANI giusta delega in
2018
atti;
– ricorrente –
1564
contro
COFELY
ITALIA
S.P.A.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
Data pubblicazione: 18/07/2018
in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 19,
presso lo studio
dell’avvocato FEDERICA PATERNO’, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCO TOFFOLETTO,
ELIO CHERUBINI giusta delega in atti;
– controricorrente
–
di MILANO, depositata il 18/01/2013 R.G.N. 2037/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
BELLE’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
inammissibile in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CORVASCE FRANCESCO;
udito l’Avvocato COCCIA MARIA STELLA per delega
verbale TOFFOLETTO FRANCO.
avverso la sentenza n. 12/2013 della CORTE D’APPELLO
R. G. n. 17052/2013
FATTI DI CAUSA
1.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 12/2013, ha respinto il
gravame proposto da Sabino Inchingolo avverso la sentenza del Tribunale della
stessa sede che aveva ritenuto prescritta, per maturazione del termine
decennale, l’azione di risarcimento del danno differenziale e\o complementare
per l’ipoacusia da rumore contratta durante le lavorazioni presso Cofely Italia
La Corte territoriale riteneva che dagli atti emergesse la consapevolezza in
capo al ricorrente del disturbo uditivo fin da epoca antecedente al febbraio 1994,
sicché la richiesta del 2004 era intervenuta dopo che il termine prescrizionale era
prescritto.
2.
L’Inchingolo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico
motivo, resistito da Cofely Italia, la quale ha anche depositato memoria
illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con l’unico motivo il ricorrente adduce la violazione degli artt. 2934 e
2935 c.c. per essere stato ritenuto che la sola conoscenza della malattia e non
anche quella dell’origine professionale di essa fosse sufficiente al decorso del
termine prescrizionale.
2.
Il motivo è fondato.
3.
Costituisce infatti ius receptum, qui condiviso perché fondato sull’evidente
presupposto che solo un diritto conoscibile può essere esercitato e quindi
soggiacere a prescrizione, quello per cui, anche ai fini della decorrenza del
termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno correlato a
malattia professionale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui uno
o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso e
della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua
eziologia professionale (Cass. 28 giugno 2011, n. 14281; Cass. 8 maggio 2007,
n. 10441; per analoghi principi nel contiguo ambito di domanda di indennizzo
I.N.A.I.L., v. più di recente, Cass. 15 gennaio 2016, n. 598 e Cass. 6 febbraio
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Roberto Bel*, stensore
1,/
s.p.a.
R. G. n. 17052/2013
2018, n. 2842, in quest’ultimo caso con la precisazione espressa, valida anche
rispetto alla vicenda oggetto di questa causa, per cui non si può identificare «la
conoscenza dell’origine professionale della malattia … con l’esistenza della
stessa»).
4.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha argomentato esclusivamente
rispetto alla conoscenza da parte del ricorrente del disturbo uditivo, senza
prendere posizione sulle molteplici circostanze, riferite anche negli atti del
giudizio di legittimità, potenzialmente rilevanti rispetto alla valutazione della
conoscibilità o meno dell’origine professionale della malattia;
5.
Pertanto vi è stata violazione dell’art. 2935 c.c., come sopra interpretato
e si impone la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte
d’Appello, affinché si pronunci tenendo conto dei principi di cui sopra;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa
composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2018.
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