Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19091 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4926-2019 proposto da:

B.A., M.M.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato PIETRO VITIELLO;

– ricorrenti –

contro

S.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 624/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ricorso del 7 dicembre 2000 B.A. e M.M.V. proponevano nei confronti di S.M.T. ricorso per ottenere la reintegrazione ovvero la manutenzione del possesso del proprio posto auto nel cortile condominiale di residenza.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza dell’11 giugno 2001, rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l’invocata tutela possessoria. Il successivo giudizio di merito veniva quindi definito con sentenza n. 3075/2010, con cui il Tribunale confermava la precedente ordinanza.

2. La sentenza era impugnata da B.A. e da M.M.V..

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 12 giugno 2018, n. 624, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione B.A. e M.M.V..

L’intimata S.M.T. non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria, una volta decorso il termine prescritto dall’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

a) il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere ritenuta dispensata dall’onere della prova la resistente, con riferimento alla omessa prova del titolo di inquilina idoneo a immetterla nella asserita detenzione qualificata del bene oggetto di lite”;

b) il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1120 c.c.”, per avere la Corte d’appello affermato che il parcheggio è riferibile al posto auto n. 20, sito all’interno del cortile e assegnato con delibera assembleare del 2 dicembre 1988 all’appartamento locato da C. a S., quando invece il posto auto n. 20 assegnato a C. trova collocazione sul piazzale antistante il fabbricato e la delibera assembleare, non essendo stata deliberata all’unanimità, non poteva conferire alcun titolo di possesso esclusivo sul posto auto non di proprietà.

I motivi sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla mancata prova da parte dei ricorrenti del possesso del posto auto, prova indispensabile per l’accoglimento dell’azione da essi fatta valere. La questione non era nè la prova della qualità di conduttrice di S., nè l’ubicazione del posto auto n. 20, nè la validità della deliberazione assembleare di assegnazione dei posti, ma la prova che i ricorrenti dovevano fornire di esercire un potere esclusivo su quella porzione di parte condominiale. E tale prova, secondo il motivato e incensurabile giudizio della Corte d’appello, basato sulla valutazione delle dichiarazioni degli informatori esaminati durante la fase sommaria e dei testimoni escussi durante la fase di merito, non è stata data dai ricorrenti, essendo “inequivocabilmente” emerso un “uso precario del predetto posto auto” da parte di M.M.V. e S.M.T., “le quali vi parcheggiavano le rispettive autovetture, alternandosi nell’utilizzo dello stesso”. II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone in punto spese, non avendo l’intimata proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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