Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19091 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2603-2020 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONIO CONTE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1612/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che G.G. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1612/19, del 4 giugno 2019, del Tribunale di Napoli Nord, che – respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 1228/14, del 7 giugno 2014, del Giudice di pace di Napoli Nord (sede di Aversa) – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall’odierno ricorrente nei confronti della società Generali Italia S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in relazione ad un sinistro stradale occorsogli in (OMISSIS), il (OMISSIS);

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere rimasto vittima, nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate, di un incidente cagionato, a suo dire, da una vettura non identificata nei suoi dati di immatricolazione (neppure all’esito di ricerche effettuate e della presentazione di denuncia-querela all’autorità giudiziaria);

– che, difatti, mentre egli era intento a perfezionare, alla guida del proprio motociclo, una regolare manovra di sorpasso a sinistra della vettura in questione, la conducente della stessa – dopo aver frenato e rallentato bruscamente – avrebbe effettuato un’improvvisa e repentina sterzata per svoltare a sinistra rispetto alla via già impegnata dal suo automezzo, tanto che il G., pur sterzando a propria volta a sinistra nel tentativo di schivare l’impatto, non poteva evitare di collidere con la ruota anteriore del suo ciclomotore con la parte posteriore sinistra della suddetta autovettura;

– che avendo riportato lesioni personali in conseguenza del sinistro, il G. adiva l’autorità giudiziaria, convenendo in giudizio la società Generali Italia S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per conseguire il ristoro dei danni subiti;

– che il primo giudice, tuttavia, respingeva la domanda, in difetto di prova della responsabilità del veicolo antagonista, con decisione confermata dal giudice di appello che rigettava il gravame esperito dall’attore soccombente, in particolare evidenziando come le risultanze istruttorie (e segnatamente le deposizioni dei testi presenti in occasione dell’incidente) non consentissero “di ritenere provata la ricostruzione del sinistro nei termini descritti dall’attore”, e ciò anche in ragione del fatto che il G., nell’immediatezza del fatto, ai sanitari del pronto soccorso, riferì di essersi procurato le lesioni accertate in un incidente occasionale”;

– che avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ricorre per Cassazione il G., sulla base – come detto – di cinque motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “violazione ed errata applicazione del procedimento ai sensi dell’art. 2729 c.c., per quanto concerne l’adottata decisione per presunzioni”, e ciò “con contestuale violazione dell’art. 116 c.p.c., unitamente alla violazione dell’art. 2697 c.c.”;

– che si censura la sentenza in quanto l’intera “attività cognitiva del Tribunale fonda il proprio libero convincimento su soggettivi indizi del tutto insussistenti”, e ciò “in violazione del procedimento logico-deduttivo di cui all’art. 2729 c.c., in contrasto con gli evidenti elementi di prova disponibili – sia di natura testimoniale che documentale – nonchè, comunque, a discapito dei migliori altri indizi e presunzioni, gravi, precisi e concordanti comunque contenuti nell’intero quadro istruttorio (organicamente valutabile), idonei ad orientare la decisione in senso favorevole al danneggiato”;

– che, in particolare, la doglianza del ricorrente si indirizza contro il passaggio della decisione impugnata che enfatizzerebbe la qualificazione come “occasionale” che il G. avrebbe dato, ai sanitari che lo curarono nell’immediatezza del sinistro, dell’incidente occorsogli, mentre, in realtà, il referto attesta l’impiego del termine “accidentale”, peraltro successivamente corretto, in altra documentazione sanitaria, con la più puntuale dizione di “incidente stradale”;

– che, inoltre, il giudice di appello avrebbe ingiustificatamente ignorato la CTU medico-legale (la quale pure ha accertato la compatibilità del nesso causale tra illecito ed evento dannoso) e le deposizioni dei testi B.L. e M.M., sebbene “precise e concordanti” nel descrivere la dinamica del sinistro, privilegiando, inammissibilmente, una “praesumptio praesumptionis”;

– che, in particolare, esso avrebbe dato rilievo al fatto che ad almeno uno dei testi, a dispetto di quanto, invece, affermato da entrambi (ovvero, di procedere con i rispettivi veicoli dietro il ciclomotore e di aver avuto una visuale diretta dell’accaduto), tale visione risultava essere preclusa dalla presenza dell’altro;

– che il secondo motivo denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “travisamento della prova testimoniale su un punto decisivo del giudizio, già oggetto di trattazione nel merito”, nonchè “omessa e contraddittoria motivazione della stessa decisione impugnata”;

– che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che le deposizioni testimoniali hanno contraddetto la descrizione dell’impatto tra i mezzi fornita dal G., visto che i testi riferiscono che la collisione riguardò la parte laterale del ciclomotore e non la sola “parte anteriore della ruota come descritto dall’attore in citazione”;

– che evidente sarebbe il travisamento della prova, visto che “lato anteriore (…) certamente non diverge dalla ruota anteriore”;

– che il terzo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – “omessa valutazione di documentazione prodotta in atti al giudizio di prime cure, di fondamentale importanza probatoria, anche se secondaria agli altri elementi di prova”, nonchè “violazione di legge per quanto concerne il chiesto ed il pronunciato” ed “omessa motivazione” in relazione all’art. 112 c.p.c.;

– che si censura, in questo caso, la sentenza impugnata in quanto il giudice di appello non avrebbe esaminato il motivo di gravame relativo alla mancata utilizzazione della documentazione relativa all’archiviazione dell’indagine penale;

– che il quarto motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., ed omessa motivazione, dolendosi il ricorrente, in questo caso, del fatto che l’insieme del materiale istruttorio comprova l’avvenuto sinistro, sicchè il giudice di appello sarebbe dovuto giungere almeno ad una declaratoria di corresponsabilità, quantomeno ex art. 2054 c.c., senza lasciare il danneggiato privo di tutela risarcitoria, senza neppure offrire la dovuta motivazione;

– che, infine, il quinto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonchè dei principi regolatori della materia per quanto concerne il regime delle spese e la relativa attribuzione alla difesa della parte resistente”, lamentandosi, in questo caso, il ricorrente dell’avvenuta condanna alle spese del grado di appello, quantunque fossero state avanzate contro la sentenza di primo grado “legittime censure degne di provocare una decisione favorevole”;

– che è rimasta solo intimata la società Generali Italia S.p.a.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per l’11 febbraio 2021;

– che il ricorrente ha depositata memoria insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile in ciascuno dei suoi motivi;

– che reputa, infatti, il collegio che la proposta formulata in tal senso dal consigliere relatore non sia stata superata dai rilievi svolti dal ricorrente nella propria memoria;

– che il primo motivo è inammissibile per una serie di concomitanti ragioni;

– che, innanzitutto, va dato seguito al principio secondo cui il ricorso per cassazione “conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; nello stesso, tra le altre, Cass. Sez. 5, ord. 4 agosto 2017, n. 19547, Rv. 656802-01);

– che, invero, nessuna delle censure in cui il motivo si articola supera la preliminare soglia dell’ammissibilità;

– che inammissibile è, innanzitutto, la doglianza formulata ai sensi dell’art. 116 c.p.c., norma che enuncia il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, la cui violazione è stata circoscritta da questa Corte o due sole ipotesi, vale a dire quella ravvisabile qualora “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), nonchè quella ricorrente allorchè “si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova”, risultando, però, “ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02);

– che in relazione, tuttavia, a quest’ultimo profilo va rammentato come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte sia destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

– che il vizio motivazionale è, dunque, prospettabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, ovvero, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 65001801);

– che, nella specie, non solo non si ravvisano, ma neppure sono state dedotte dal ricorrente, affermazioni “irriducibilmente contraddittorie” o “inconciliabili” che rendano, per così dire, imperscrutabile il “decisum” del giudice di appello;

– che affetta da inammissibilità è pure la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui “il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), evenienza, questa appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando inteso, invece, che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, ovvero quanto ha formato oggetto di doglianza nel caso di specie, essa “può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907 – 01), ma nuovamente “entro i limiti ristretti” del suo nuovo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.);

– che, per concludere sul punto, neppure la terza censura in cui si articola il primo motivo di ricorso – quella di violazione dell’art. 2727 c.c. – supera il preliminare scrutinio di ammissibilità, dal momento che il giudice di appello non ha operato alcun ragionamento presuntivo, ma si è limitato a constatare (secondo un apprezzamento che si è già visto non essere censurabile in questa sede) che le deposizioni dei testi non hanno offerto riscontro alla ricostruzione del sinistro proposta dall’odierno ricorrente;

– che costui, semmai, avrebbe potuto dolersi del rifiuto del Tribunale di Napoli Nord di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie acquisite, evenienza però che – sebbene in astratto deducibile “come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c.” – presuppone che “nella motivazione della sentenza di merito” si colga (e, quindi che la si denunci, poi, col ricorso), “un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 c.c., si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, difettando, tuttavia, nel caso di specie proprio quel “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione “hominis”” suscettibile, secondo questa Corte, di essere trattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 c.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 64966301);

– che anche il secondo è inammissibile, dal momento che la denuncia del travisamento della prova “implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”, evenienza, quest’ultima, che è però ipotizzabile solo quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02; Cass. Sez. 2, ord. 14 febbraio 2020, n. 3796, Rv. 657055-01);

– che nel caso che occupa, invece, il ricorrente non si duole del contrasto tra quanto riferito dai testi e quanto agli stessi attribuito nella sentenza impugnata, bensì del fatto che il giudice di appello non avrebbe rilevato che la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dai primi sarebbe conforme a quella da esso stesso proposta, e ciò in quanto “lato anteriore (…) certamente non diverge dalla ruota anteriore”;

– che, pertanto, la censura si colloca fuori dell’ambito della denuncia del travisamento della prova, investendo piuttosto la valutazione delle sue risultanze;

– che, sul punto, giova ribadire che mentre “l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito” (che è quello che “investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare”) “non è mai sindacabile in sede di legittimità”, l’errore di percezione, “cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01);

– che, tuttavia, la violazione dell’art. 115 c.p.c., nei termini appena illustrati, costituisce evenienza ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia fondato “la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte”, visto che in tal caso ci si trova “al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacchè per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 9356 del 2017, cit.);

– che tale non è però, neppure astrattamente, il caso che occupa, dal momento che la censura formulata chiama questa Corte a verificare una (sopposta) convergenza tra quanto ipotizzato dal ricorrente nel proprio atto di citazione, circa la dinamica del sinistro, e quanto riferito dai testi nelle loro deposizioni, e non una (palmare) divergenza tra le loro dichiarazioni e la riproduzione che delle stesse risulta presente nella decisione impugnata;

– che pure il terzo motivo è inammissibile in ognuna delle censure in cui si sostanzia;

– che quanto alla censura di omesso esame di “documentazione di fondamentale importanza” (come, del resto, per le altre formulate -nei motivi primo, secondo e quarto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), tale esito discende dall’art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile “ratione temporis” al presente giudizio (la sentenza di primo grado è, infatti, del 7 giugno 2014, sicchè l’appello risulta per definizione proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012);

– che ai sensi, infatti, di tale norma, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, è a carico del ricorrente l’onere, qui non soddisfatto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 64324403; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01);

– che, d’altra parte, per quanto concerne la censura di “omessa motivazione” in relazione al motivo di appello articolato sul punto, se è vero che il ricorrente ha formulato la censura anche “sub specie” di “error in procedendo”, evocando la violazione dell’art. 112 c.p., dirimente – ancora una volta nel senso dell’inammissibilità – è la constatazione che è “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01);

– che inammissibile è, altresì, il quarto motivo di ricorso, non prospettando un vizio di violazione di legge (nella specie, degli artt. 2043 e 2050 c.c.), se è vero che tale vizio “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);

– che se, pertanto, il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), deve rilevarsi che è proprio quest’ultima evenienza quella prospettata, inammissibilmente, nel caso di specie, visto che il presente motivo (anzi, l’intero ricorso) sollecita proprio un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie;

– che, infine, il quinto motivo è anch’esso inammissibile, non recando alcuna specifica censura che investa la regolamentazione delle spese di lite, presentandosi, così, alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01), visto che il ricorrente non deduce alcun vizio nell’applicazione della normativa relativa liquidazione delle spese di lite;

– che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la società Generali Italia S.p.a.;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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