Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19091 del 01/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 22/02/2017, dep.01/08/2017), n. 19091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13525-2011 proposto da:
PRO.REST S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,
rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO NICCHI, SIMONE
PALTRICCIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
MITTONI ENRICO, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA,
giusta delega in atti;
– controricorrenti –
nonchè contro
EQUITALIA UMBRIA S.P.A. (già SORI.T. S.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 509/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 14/02/2011 R.G.N. 226/2009.
Fatto
RITENUTO
che PRO.REST s.r.l. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con cui l’INPS chiedeva il pagamento di contributi per tre lavoratori assunti come collaboratori coordinati e continuativi dalla stessa società di consulenza e progettazione del restauro dei beni di interesse storico; che accolta la domanda solo per uno dei tre lavoratori (sentenza non definitiva 22.11.07) ed appellata la sentenza da Prorest s.r.l. per i rimanenti lavoratori, la Corte d’Appello di Perugia (sentenza 14.02.11) rigettava l’impugnazione;
che ha proposto ricorso per cassazione PRO.REST s.r.l. con due motivi, sostenendo che il giudice: 1) avrebbe erroneamente ritenuto subordinato il rapporto di lavoro sulla base di una inesistente assoggettamento dei due dipendenti ad orario di lavoro eterodeterminato; 2) avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la doglianza in punto di indeterminatezza delle modalità di fissazione degli importi dovuti per la contribuzione.
che l’INPS ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una generica e generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi una propria diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice d’appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei collaboratori coordinati e continuativi di cui si tratta.
che la valutazione in questione appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità;
che il motivo di ricorso afferente la dichiarazione di tardività della doglianza sollevata in appello relativamente alla quantificazione delle somme dovute per i due lavoratori è pure esso infondato in quanto la relativa contestazione attiene al quantum della pretesa e, non essendo stata sollevata con il ricorso introduttivo, non poteva essere sollevata più tardi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata;
che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3600 complessive, di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017