Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19090 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24658-2007 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6633/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2006 R.G.N. 2374/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 novembre 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da C.F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza dal compimento del sessantesimo anno d’età, negato dall’INPS. 2. La Corte territoriale puntualizzava che C., dipendente Atac dal febbraio 1964 sino alle dimissioni intervenute nel febbraio 1981, ha chiesto, nel settembre 1999, al compimento del sessantesimo anno di età, la concessione del trattamento pensionistico di vecchiaia, alla stregua del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 5, comma 2, sostenendo l’irrilevanza del perdurante svolgimento dell’attività di personale viaggiante sino all’epoca del pensionamento e la ritenuta sufficienza del possesso del requisito anagrafico e contributivo, ancorchè il rapporto con l’Azienda tranviaria fosse cessato prima della maturazione dei requisiti e/o dell’approvazione della legge e/o quand’anche il dipendente avesse svolto, dopo le dimissioni, attività lavorativa d’altro tipo.

3. La Corte territoriale riteneva la norma invocata destinata ai lavoratori che alla maturazione del sessantesimo anno avessero disimpegnato effettivamente l’attività per la quale era stata introdotta la deroga, in considerazione del carattere usurante della medesima. Il Giudice del gravame riteneva, pertanto, insussistente l’esigenza di protezione per i lavoratori che, come C., avessero cessato di disimpegnare le predette mansioni in epoca antecedente all’approvazione della legge ed al perfezionamento dell’età e che, successivamente alla cessazione del rapporto, si fossero dedicati ad altre attività. Per tale ipotesi la Corte di merito escludeva che potesse configurarsi un’aspettativa tutelabile e che fosse ravvisabile un’intenzione del legislatore di applicare il predetto regime derogatorio al di fuori delle condizioni riferite.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 5 anche sotto il profilo dell’erronea interpretazione della norma in violazione dell’art. 12 disp. gen. (art. 360 c.p.c., n. 3), Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la disposizione citata solo in caso di persistenza dell’espletamento delle mansioni fino al raggiungimento del requisito anagrafico ivi previsto, in violazione del dato letterale e dell’interpretazione logico- sistematica. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia illogicità nella motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per aver omesso la corte di merito di motivare le ragioni del proprio convincimento in ordine alla necessità, al raggiungimento dell’età minima pensionabile, della persistenza del rapporto e delle mansioni particolarmente tutelate.

7. Le censure, per la loro connessione logica, vanno esaminate congiuntamente.

8. Osserva la Corte che in deroga all’innalzamento dell’età pensionabile introdotto con il D.Lgs. n. 503 del 1992 (a sessantacinque anni per l’uomo e sessanta per la donna), più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia sono stati conservati per alcune particolari categorie, del citato D.Lgs. n. 503, ex art. 5, comma 2.

9. La citata disposizione recita: “per gli appartenenti alle forze armate, per i lavoratori iscritti al fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla L. 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 248, art. 5 per il personale viaggiante iscritto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla L. 28 luglio 1961, n. 830, e al fondo pensioni di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 209 per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui alla L. 26 luglio 1984, n. 413, art. 31, art. 209 per i lavoratori iscritti all’Enpals appartenenti alle categorie indicate dal D.Lgs. Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, dal n. 1 al n. 14 nonchè per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla L. 14 giugno 1973, n. 366, ed alla L. 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992” (D.Lgs. n. 503 cit., art. 5, comma 2).

10. Si tratta di vedere a chi si applica il più favorevole limite di età di sessantanni per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla legislazione previgente al D.Lgs. n. 503 del 1992.

11. La deroga è stata introdotta nel medesimo decreto legislativo che ha innalzato l’età pensionabile ricomprendendovi, fra gli altri, i lavoratori iscritti ad alcuni Fondi sostitutivi, tra i quali il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, conservando i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

12. Si tratta, per quanto qui interessa, di assicurati che accedono alla pensione di vecchiaia presso le forme di previdenza sostitutive dell’AGO, tra le quali va annoverato il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

13. Per l’applicabilità della deroga il legislatore ha posto, dunque, come condizione, l’iscrizione al predetto Fondo di previdenza, come si evince dal riferimento non già sic et simpliciter alla categoria del personale viaggiante, sibbene al predetto personale in quanto “iscritto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”.

14. Il più favorevole trattamento pensionistico di vecchiaia per il predetto personale è, dunque, legato non solo a peculiari mansioni usuranti ma anche all’attualità dell’iscrizione al Fondo di previdenza.

15. L’interpretazione letterale e sistematica della norma di favore, tenuto conto del carattere derogatorio della disposizione, conduce al rilievo secondo cui la condizione dell’attualità dell’iscrizione deve coesistere con il compimento dell’età anagrafica (v., benchè non intervenuta esplicitamente sul tema, Cass. 20321/2008).

16. C., dimessosi dall’azienda tramviaria fin dal 1981 non risultava, pertanto, iscritto al Fondo al compimento dell’età anagrafica, nel 1999, onde sono prive di qualsivoglia rilievo le deduzioni a sostegno del trattamento richiesto incentrate sull’irrilevanza dello svolgimento perdurante delle mansioni usuranti sino all’epoca del pensionamento e sul mero possesso del requisito anagrafico e contributivo.

17. Così corretta la motivazione della Corte territoriale, nel senso che la mancanza di attualità dell’iscrizione al Fondo al compimento del sessantesimo anno di età esclude il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai meno rigidi limiti anagrafici vigenti al 31 dicembre 1992, il ricorso va, pertanto, rigettato.

18. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.

in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005). Spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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