Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19090 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11037-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RIAM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3739/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3739/5/17 depositata in data 2.10.2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 205/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento 2007 emesso nei confronti della società Riam Spa. La CTR confermava la decisione di primo grado, la quale aveva disatteso la ripresa per non aver l’Agenzia prodotto il pvc in primo grado, sebbene questo fosse stato prodotto in appello, ritenute generiche le riproposizioni delle questioni già contenute nell’avviso impugnato e in primo grado;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, e la contribuente non si è difesa restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per contraddittoria motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132, c.p.c., art. 111 Cost. e art. 118 disp. att. c.p.c., – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR argomentato attraverso una motivazione tautologica e apparente;

– Il motivo è infondato. Va al proposito ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie, la CTR dà atto della produzione in appello del pvc non depositato in primo grado e ragione dell’accoglimento del ricorso della contribuente da parte dei giudici di prime cure, e ritiene l’impugnazione generica affermando che l’Agenzia procede “insistendo genericamente sulla legittimità e fondatezza dell’accertamento”, ossia “poco dettaglia l’ufficio a dimostrazione della correttezza delle riprese operate nell’avviso di accertamento”, risolvendosi l’appello in una impugnazione – a suo dire – priva di specificità in relazione alla fattispecie. Si tratta di una motivazione evincibile, e tanto basta per escludere la mera apparenza della motivazione;

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha illegittimamente ritenuto il suo appello generico e non supportato da adeguata specificità in relazione alla fattispecie;

– La censura è fondata. Va ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. 22 gennaio 2016 n. 1200); e che, dal lato

dell’Agenzia appellante, “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.” (Cass. 22 marzo 2017 n. 7369 e, nello stesso senso, Cass. 1 luglio 2014 n. 14908; Cass. 29 febbraio 2012 n. 3064);

– La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto – consolidato e da ritenersi prevalente – di cui a tali arresti giurisprudenziali, come confermato ai fini dell’autosufficienza dalla lettura del ricorso, e degli allegati al ricorso, da cui si evince la riproposizione in appello da parte dell’Agenzia delle ragioni esposte nell’avviso impugnato (oltre alle questioni preliminari, ad es. a p.3 e ss. del ricorso circa il merito si legge “i recuperi avevano tratto origine dall’esame della contabilità effettuata dai verificatori dell’Agenzia delle Dogane che, a seguito della rilevazione che l’Iva a debito di cui al rigo VL3 ammontava ad Euro (…) dopo aver reiterato i motivi di merito illustrati avanti il giudice di primo grado”), riproposizione idonea a superare il difetto di specificità, erroneamente ritenuto esistente dalla CTR;

– In conclusione, in accoglimento del secondo motivo ricorso, disatteso il primo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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