Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19090 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3443-2019 proposto da:

C.A., C.G., C.V.,

C.M.C., C.C., CO.GI., nella qualità di

eredi di C.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FONTANILE ARENATO 145, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

MORESCANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE

TREMITERRA;

– ricorrenti –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO MANZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5121/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione del 19 luglio 2005 L.A. conveniva in giudizio C.D., chiedendo di accertare il proprio diritto “di ricevere in permuta le superfici di un immobile” e l’impossibilità del trasferimento delle medesime perchè cedute a un terzo; conseguentemente di condannare il convenuto al pagamento del loro equivalente monetario. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto delle domande perchè improponibili, inammissibili e comunque infondate.

Il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con sentenza n. 630/2011 dichiarava risolto il contratto preliminare intercorso tra le parti con due scritture del 12 settembre 2001 e 30 agosto 2002 per inadempimento del convenuto, promittente venditore, e lo condannava al pagamento di Euro 655.623 in favore dell’attore, promissario acquirente.

2. La sentenza era impugnata da C.D..

Con sentenza 14 dicembre 2017, n. 5121, la Corte d’appello di Napoli dichiarava la nullità del capo della sentenza impugnata che aveva pronunciato la risoluzione del contratto preliminare, mai richiesta da L., e la confermava per il resto.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Co.Gi., C.C., C.A., C.M.C., C.G. e C.V., quali eredi di C.D..

Resiste con controricorso L.A..

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui fatti e sulle questioni indicate nel primo motivo d’appello (nullità del preliminare dedotto in giudizio e inefficacia dello stesso tra le parti e questioni connesse) da parte della Corte d’appello, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

b) il secondo motivo contesta “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui fatti e sulle questioni indicate nel quarto motivo d’appello (nullità dei contratti per sopravvenuta illiceità dell’oggetto conseguente al procedimento tendente all’annullamento del permesso di costruire per illegittimità urbanistica del fabbricato oggetto della presunta permuta) da parte della Corte d’appello, violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

c) il terzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione degli artt. 113,115 e 132 c.p.c., omessa pronuncia secondo diritto, motivazione contraddittoria, palesemente perplessa e puramente apparente in riferimento alle ragioni di diritto che hanno determinato la decisione di rigetto dell’appello e omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

I motivi sono manifestamente fondati. La sentenza non contiene infatti alcuna specifica statuizione sulle questioni dedotte nel primo (simulazione del contratto preliminare di permuta, v. la trascrizione del motivo alle pp. 4-7 del ricorso) e nel quarto motivo di appello (avvio del procedimento volto all’annullamento del permesso di costruire e successiva variante in quanto non conformi allo strumento urbanistico e quindi illegittimamente rilasciati, v. la trascrizione del motivo alle pp. 8-10 del ricorso).

Meramente apparente è poi la motivazione in relazione al terzo motivo d’appello, che in via subordinata contestava la quantificazione del danno sotto il profilo del valore dell’immobile, anche considerandolo urbanisticamente legittimo (v. trascrizione del motivo, pp. 7-8 del ricorso). La Corte d’appello si limita infatti a dire che “su tale punto le lagnanze come proposte dal C., a fronte di quanto convincentemente esposto nella gravata sentenza su tutti i profili poi contestati nel presente grado, non appaiono fondate”, con motivazione che viola i canoni fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà in diversa composizione; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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