Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1909 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1909 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 5714-2012 proposto da:
XARA SRL 03904180282 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSIO BEDIN, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO XARA SRL in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72,
presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI
DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERRATA MARSILIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente contro
SOCIETA’ RADIO SORRISO SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA

ORFEO ROBERTO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente nonchè contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
a
PADOVA;

intimate

avverso la sentenza n. 178/2012 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 15.12.2011, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito per la controricorrente (Fallimento Xara Srl) l’Avvocato
Domenico Bonaccorsi Di Patti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

In fatto e in diritto

Ric. 2012 n. 05714 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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ELENA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

1. E’ stata depositata in cancelleria e comunicata alle parti la seguente
relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati; rilevato che la
Xara s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte
d’appello di Venezia n.178/2012, resa pubblica il 24 gennaio 2012 e
notificata il successivo 2 febbraio, che ha rigettato il reclamo proposto

dichiarato il fallimento della società stessa;
che la creditrice istante Radio Sorriso s.r.l. e la Curatela del Fallimento
della società ricorrente resistono con controricorsi;
considerato che con il primo motivo la società ricorrente censura,
sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art.5 1.fall. e
sotto quello del vizio per insufficienza o contraddittorietà della
motivazione, il rigetto delle sue doglianze in ordine alla ritenuta
sussistenza della legittimazione del creditore istante Radio Sorriso s.r.1.:
lamenta che la Corte di merito avrebbe inopinatamente giudicato
generiche le contestazioni di tale credito, che invece risulterebbe
inesistente dal materiale documentale versato in atti; che con il
secondo motivo la società ricorrente censura, sotto il profilo della
violazione o falsa applicazione dell’art.5 1.fall. e sotto quello del vizio
per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il rigetto delle
sue doglianze in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di
insolvenza: lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente
valorizzato come sintomi della insolvenza elementi non certi o
equivoci (come i protesti delle cambiali rilasciate per il debito
inesistente di cui sopra, o un tentativo infruttuoso di pignoramento
presso la sede legale il 30 dicembre, o le risultanze dello stato passivo
in via di formazione) mentre altri elementi (un credito molto
consistente nei confronti di una delle due cessionarie delle frequenze
riservate alla ricorrente, giudicato inesigibile) sarebbero stati
Ric. 2012 n. 05714 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova aveva

ingiustamente considerati privi di valore; che con il terzo motivo la
società ricorrente censura, sotto il profilo della violazione o falsa
applicazione dell’art.1 1.fall., il rigetto delle sue doglianze sulla ritenuta
sussistenza nella specie dei requisiti di fallibilità;
ritenuto che il ricorso non appare meritevole di accoglimento;

1.fall. risulta solo enunciato in rubrica, giacchè l’illustrazione dei due
motivi appare invece volta esclusivamente ad investire l’accertamento
in concreto della fattispecie, cioè il vizio di motivazione pure dedotto;
che, quanto alla motivazione sulla esistenza del credito della istante
Radio Sorriso, va osservato che la società ricorrente non ha negato né
di aver pattuito un indennizzo in favore della predetta per il possibile
peggioramento del suo segnale derivante dalla “compatibilizzazione”
che la ricorrente avrebbe chiesto al Ministero competente, né di aver
rilasciato in pagamento di tale indennizzo molteplici effetti cambiari
poi risultati in parte insoluti, ma si è limitata ad affermare che tali
pattuizioni sarebbero sostanzialmente prive di causa (in quanto era
cura del Ministero concedente evitare le interferenze tra i segnali
radio), e che in ogni caso il credito per l’indennizzo sarebbe divenuto
esigibile -in base ad imprecisati “accordi intervenuti” tra le parti e
nonostante il rilascio delle cambiali- solo al rilascio della autorizzazione
ministeriale definitiva, che sarebbe avvenuto solo dopo l’udienza di
discussione del reclamo, come la ricorrente intende provare
producendo in questa sede (evidentemente in violazione dell’art.372
c.p.c.) copia del provvedimento; che, in tale contesto, non pare
insufficiente la motivazione con la quale la Corte di merito, evidenziate
le prove del credito, ha rilevato come le contestazioni della reclamante
—peraltro mai trasfuse in un giudizio di cognizione- fossero, in quanto
generiche, inidonee a prevalere, nella sommaria delibazione propria del
Ric. 2012 n. 05714 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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che, in primo luogo, il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art.5

procedimento per la dichiarazione di fallimento, sui suddetti elementi
di prova del credito in questione; che inapprezzabili in questa sede di
legittimità appaiono le critiche in ordine alla motivazione sullo stato di
insolvenza, sostanzialmente dirette a sollecitare un riesame degli
elementi di fatto considerati dal giudice di merito ai fini della

controversi dei quali non si sia tenuto conto nel provvedimento
impugnato;
che, quanto al terzo motivo, sembra sufficiente osservare come
rettamente la Corte di merito abbia considerato, ai fini della verifica del
requisito di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) 1.fall., il dato relativo
all’attivo patrimoniale risultante dal bilancio al 31.12.2009, che
corrisponde alla somma degli importi indicati alle voci dell’attivo
previste nello schema di stato patrimoniale delineato dall’art.2424
cod.civ., non già —come invece sostiene la ricorrente- all’importo del
patrimonio netto, costituente in quello schema una componente del
passivo; né pare ammissibile la deduzione della ricorrente di una
erroneità del bilancio quanto alla indicazione dell’attivo patrimoniale,
non solo perché tendente a evidenziare un vizio di motivazione non
espressamente denunciato ma anche perché priva di qualsivoglia
specificazione del preteso errore e dei dati che la Corte di merito
avrebbe dovuto considerare per verificarlo;
ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
a norma dell’art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio
condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. Il collegio, in esito alla odierna adunanza camerale, condivide
—conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale- i motivi
in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale non sono state
esposte da parte ricorrente argomentazioni risolutive nella memoria
Ric. 2012 n. 05714 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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valutazione a lui riservata, senza l’individuazione di elementi decisivi e

depositata, ove le tesi esposte in ricorso vengono riproposte senza
affrontare compiutamente i rilievi esposti nella relazione. In aggiunta
alla quale giova solo precisare, quanto alla critica -contenuta nel primo
motivo di ricorso- alla motivazione con la quale la Corte di merito ha
dato conto della sommaria delibazione incidentale effettuata circa la

congruamente dato conto della valutazione di merito effettuata,
avendo evidenziato, da un lato, il fatto che il credito in questione si
fonda non solo su titoli cambiari diretti, ma anche su una successiva
scrittura di riconoscimento del credito con pattuizione di un piano di
rientro mensile (parzialmente onorato dalla odierna ricorrente),
dall’altro del fatto che, a fronte di tali specifici riscontri documentali, la
odierna ricorrente si fosse astenuta dal promuovere un giudizio nel
quale far valere e precisare le proprie contestazioni. Né quest’ultima
notazione può ritenersi in contrasto con la affermazione che la
mancanza di un previo accertamento giudiziale non è preclusiva di una
sommaria delibazione incidentale da parte del giudice fallimentare in
ordine al credito dell’istante, perché tale delibazione ben può fondarsi
anche sulla valutazione della condotta della società debitrice, quando
questa sia ritenuta (come nella specie) significativa.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di
cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in
favore delle parti resistenti delle spese, pari, quanto al Fallimento Xara
sii, a complessivi € 5.200,00 —di cui € 5.000 per compenso-, e quanto
a Radio Sorriso s.r.l. a complessivi 4.200,00 —di cui € 4.000 per
compenso- oltre accessori di legge per entrambi.
Ric. 2012 n. 05714 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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sussistenza del credito di Radio Sorriso s.r.1., che tale motivazione ha

Roma, 24 settembre 2013

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