Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1909 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 17282 del R.G. anno 2008 proposto da:

Prefetto UTG di Firenze domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

per legge;

– ricorrente –

contro

S.B.;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1134 cron. del Giudice di Pace di Bari dep. il

30/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.12.2009 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Russo Libertino

Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Prefetto UTG di Firenze ricorre per cassazione con atto del 14.6.2008 avverso il decreto 30.4.2007 con il quale il GdP di Bari ebbe ad accogliere il ricorso dello straniero S.B. e pertanto ad annullare l’espulsione disposta il 2.3.2007 dal Prefetto di Firenze ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

Lo straniero, già espulso dal Prefetto di Agrigento e fatto segno ad intimazione di allontanamento 28.10.2003 del locale Questore, venne colto nello Stato in palese inottemperanza all’intimazione predetta e quindi fatto segno a nuova espulsione del Prefetto di Firenze ed a misura di accompagnamento immediato alla frontiera (convalidata dal GdP di Bari).

Il Giudice di Bari nel decreto 30.4.2007, disattese l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata in limine dall’ Amministrazione convenuta, sul rilievo della sua irritualità per difetto di regolare costituzione della Prefettura, e rilevò ragioni di invalidità della espulsione sia nella mancata comunicazione dell’udienza in c.d.c. fissata innanzi al Giudice della convalida sia nella mancata traduzione del testo nella lingua conosciuta dall’espellendo.

Per la cassazione di tale decreto l’UTG di Firenze ha proposto ricorso, con tre motivi, al quale non oppone difese il S.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, inammissibile il primo motivo, meritino condivisione le censure contenute nei motivi secondo e terzo.

Con il primo motivo il ricorrente UTG denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 per avere il GdP mancato di applicare la predetta norma inderogabile sulla competenza.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile: esso infatti, lungi dal contestare la ratio sommariamente esposta dal GdP a fondamento del suo rigetto della eccezione di incompetenza (essere stata essa posta innanzi a Giudice competente per territorio e su eccezione formulata da parte irregolarmente costituita), formulando un quesito conclusivo dotato di pertinenza alla decisione (S.U. n. 3965 e n. 19444 del 2009), articola un quesito totalmente astratto che si risolve nella mera perifrasi del disposto di legge (dica la Corte se avverso l’espulsione si possa presentare ricorso solo al GdP del luogo in cui ha sede l’Autorità espellente).

Con il secondo motivo si denunzia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6 per avere il GdP invalidato l’espulsione per vizi del procedimento di convalida della misura di accompagnamento. Il quesito è pertinente e la censura è esatta. La censura è certamente fondata posto che gli eventuali vizi del procedimento di convalida, concluso da ordinanza ricorribile per cassazione, non possono essere esaminati dal giudice dell’espulsione, come erroneamente fatto dal Gdp di Bari (Cass. 20670/05 in termini e Cass. nn. 3268/06 e 9497/07), ma avrebbero potuto essere prospettati soltanto con ricorso avverso l’ordinanza di convalida del giudice di Bari.

Con il terzo motivo si denunzia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 per avere il GdP ignorato che nel decreto di espulsione era attestata la irreperibilità di traduttore nella lingua dell’espellendo. Anche tale motivo, concluso da pertinente quesito, deve ritenersi fondato, la menzionata attestazione, risultante dal verbale di notifica del decreto, essendo condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in lingua veicolare come affermato nella consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 13833 del 2008, n. 6978 del 2007 e n. 25362 del 2006).

Cassato il decreto, in relazione ai motivi accolti, e non necessitando alcuna attività di accertamento, si emette pronunzia ex art. 384 c.p.c. e si rigetta, conseguentemente, l’opposizione dello straniero S.B.. Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta avverso l’espulsione. Condanna l’intimato a versare al ricorrente UTG le spese del giudizio, per Euro 1.000 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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