Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19089 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27252-2007 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6390/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2006 R.G.N. 10900/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato TODDE MICHELE per delega ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per: ricorso improcedibile, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta da C.V. per ottenere la condanna dell’Inps al risarcimento del danno da lui subito a causa delle dimissioni dal lavoro seguite ad una erronea comunicazione dell’Inps in ordine all’avvenuta maturazione del requisito assicurativo necessario per usufruire della prestazione pensionistica. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che, nel caso di specie, l’interessato avrebbe potuto facilmente rilevare con l’uso dell’ordinaria diligenza che il prospetto inviatogli dall’Inps conteneva una evidente duplicazione di contributi per uno stesso periodo di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.V. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1362 e 2043 c.c., L. n. 88 del 1989, art. 54 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire “se nella interpretazione della certificazione rilasciata dall’Inps debbano essere seguite le norme in materia di cui all’art. 1362 e segg. c.c. ed particolare se si debba tener conto del dato letterale così come ricevuto e percepito dalla parte che ha ricevuto la comunicazione” e “se per evitare il risarcimento del danno nel caso di erronea comunicazione, l’Istituto debba fornire la prova che la parte assicurata avrebbe potuto evitare il danno usando la minima diligenza”.

2.- Le censure con le quali vengono denunciate violazione e falsa applicazione di norme di legge devono ritenersi inammissibili per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

3.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da una sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr.

ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

4.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. n. 5208/2010, Cass. n. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite n. 27368/2009);

per gli stessi motivi, il quesito di diritto non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla S.C. di stabilire se sia stata violata o meno una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. n. 1285/2010, Cass. n. 4044/2009).

5.- Nella specie, i quesiti formulati da parte ricorrente a chiusura del ricorso, come sopra riportati, risultano assolutamente inadeguati a recepire l’iter argomentativo che supporta le relative censure, in quanto non individuano in alcun modo il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, nè propongono un principio diverso e alternativo rispetto a quello applicato dal giudice di merito; che anzi ripropongono sostanzialmente gli stessi principi richiamati nella sentenza impugnata, senza indicare, tuttavia, il punto e il modo con cui il giudice d’appello si sarebbe discostato da detti principi, e così il perchè l’interrogativo astratto, che è contenuto nei singoli quesiti, debba ritenersi giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata e tale, dunque, da poter condurre ad una decisione di segno diverso rispetto a quanto statuito da quest’ultima.

6.- La censura relativa al vizio di omessa o insufficiente motivazione è infondata. La Corte d’appello, ha correttamente richiamato il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui l’INPS abbia fornito all’assicurato una erronea indicazione del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall’interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi, alla quale abbia fatto seguito il rigetto della domanda di pensione di anzianità, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, e a tale responsabilità l’INPS può sottrarsi solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipende da un evento allo stesso non imputabile, ovvero che l’evento dannoso è imputabile, in tutto o in parte, al mancato uso dell’ordinaria diligenza da parte dello stesso danneggiato (cfr.

Cass. n. 6867/2001, Cass. n. 6995/2001). Nella specie, il giudice d’appello ha accertato che dall’estratto conto contributivo trasmesso dall’ente all’assicurato emergeva chiaramente l’esistenza di un errore nel calcolo dei contributi, determinato da una duplicazione del calcolo per uno stesso periodo di lavoro, ed ha ritenuto che tale errore fosse di immediata riconoscibilità “per una persona dotata delle cognizioni minime compatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa”, con conseguente imputabilità esclusiva del danno al mancato uso dell’ordinaria diligenza da parte dell’assicurato.

7.- Si tratta di un valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, e dunque non assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità; anche perchè il ricorrente non ha riportato in ricorso il contenuto integrale di tale comunicazione della posizione assicurativa – necessario anche per stabilire l’esatta natura e le finalità della stessa (cfr. al riguardo Cass. n. 7683/2010) – sicchè le censure espresse rimangono confinate, in definitiva, ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima.

8.- Deve osservarsi, al riguardo, che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, anche mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso (cfr. ex plurimis Cass. n. 4205/2010, Cass. n. 15952/2007, Cass. n. 6679/2006, Cass. n. 4840/2006, Cass. n. 10598/2005, Cass. n. 17369/2004, Cass. n. 9711/2004, Cass. n. 1170/2004, Cass. n. 3004/2004). E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tale vizio non è certamente riscontrabile allorchè la decisione appaia comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, poichè, diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. ex plurimis, sui principi sopra indicati, Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).

9.- Il ricorso deve quindi essere respinto con la conferma della sentenza impugnata.

10.- Non deve provvedersi sulla spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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