Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19089 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. un., 14/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1392-2019 proposto da:

B.S. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

ALESSANDRO D’ANCONA 36, presso lo studio dell’avvocato VITA LUCREZIA

VACCARELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CITTA’ DI LADISPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, che la rappresenta e difende;

AZ APPALTI S.R.L., in persona dell’amministratore unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO VITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE LIOI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3025/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 21/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dr. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La B.S. Costruzioni Generali impugnava gli atti con i quali il Comune di Ladispoli aveva individuato altra società, la AZ Appalti, come unico competitor da ammettere alla procedura negoziata, cui aveva aggiudicato provvisoriamente la gara per la realizzazione di un edificio da destinare a Tenenza dell’Arma dei carabinieri. Successivamente l’amministrazione aveva revocato l’aggiudicazione e l’intera gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Sorgeva un contenzioso dinanzi al TAR Lazio che, per quanto ancora interessa, riteneva legittima la determinazione del Comune di Ladispoli di revocare l’intera procedura e, in accoglimento della domanda subordinata della B.S., la quale sosteneva che la gara era stata indetta sul progetto da essa predisposto in qualità di promotrice, condannava il Comune di Ladispoli a corrispondere l’indennizzo per le spese di partecipazione alla procedura revocata, a norma della L. n. 241 del 1990. art. 21 quinquies.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sui gravami riuniti delle parti, dichiarava tardivo e irricevibile il gravame della B.S., in quanto notificato il 13 maggio 2017, allorchè il termine dimidiato di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in data 13 gennaio 2017, era spirato; in accoglimento dell’appello del Comune di Ladispoli, il Consiglio riteneva inapplicabile l’art. 21 quinquies, in materia di project financing e non dovuto l’indennizzo in favore della B.S., mancando sia un atto concessorio stabile cui riferire la revoca sia la prova del danno.

Avverso questa sentenza la B.S. propone ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Ladispoli e AZ Appalti. La ricorrente e la AZ Appalti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente B.S., a sostegno della censura avverso la statuizione di irricevibilità dell’appello, denuncia eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore che, a suo avviso, sarebbe consistita in un’operazione creativa del Consiglio di Stato, per avere illegittimamente esteso la portata applicativa delle disposizioni acceleratorie contenute negli artt. 119 e 120 c.p.a., assoggettando al rito speciale degli appalti, e alla relativa dimidiazione del termine di impugnazione, provvedimenti estranei alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, come quelli di revoca degli atti di gara adottati in autotutela dall’amministrazione.

Il motivo è inammissibile.

Oggetto della censura proposta è un ipotetico error in procedendo nella interpretazione delle citate disposizioni acceleratorie, che avrebbe determinato l’erroneità della statuizione di irricevibilità dell’appello. Tuttavia, l’accertamento della esattezza o erroneità dell’attività interpretativa compiuta dal Consiglio di Stato, attingendo ai limiti interni della giurisdizione amministrativa, sfugge, per definizione, alle attribuzioni delle Sezioni Unite, cui compete esclusivamente il controllo sul rispetto dei cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dell’esistenza del potere dei giudici amministrativi, da un lato, di decidere la controversia e, dall’altro, di emettere i provvedimenti giurisdizionali assunti, in caso di sconfinamento nelle (e a tutela dell’integrità delle) attribuzioni del legislatore, della pubblica amministrazione o di altri giudici, restando esclusa la possibilità di sindacare le violazioni endoprocessuali inerenti al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata (tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9777).

Per altro verso, l’interpretazione cui ha aderito la sentenza impugnata è conforme all’orientamento giurisprudenziale che estende il rito speciale per le controversie in materia di appalti pubblici e, dunque, i termini dimezzati di cui all’art. 120 c.p.a., anche ai provvedimenti di annullamento, ritiro o revoca degli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture (Cons. Stato, sez. 5, 13 novembre 2019, n. 7804 e 8 agosto 2013, n. 4170).

Inammissibile, per analoga ragione, è il secondo motivo che denuncia eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo del rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia, con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancata prova del danno e violazione del principio di non contestazione. La doglianza, da un lato, attinge con evidenza, e impropriamente, ai limiti interni della giurisdizione amministrativa nella valutazione della prova del danno e, dall’altro, non censura l’ulteriore e autosufficiente ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, con la quale i giudici amministrativi hanno ritenuto che, nella specie, la revoca era intervenuta “in fase di aggiudicazione provvisoria (alla AZ Appalti) e dunque, in un contesto precario e instabile, non costituente evidentemente l’atto conclusivo (della seconda fase) del procedimento di gara”.

A sostegno del terzo motivo, che deduce difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno, la B.S. afferma di non contestare la legittimità degli atti adottati dal Comune di Ladispoli in sede di autotutela, ma la lesione del proprio diritto all’integrità patrimoniale per la lesione dell’affidamento incolpevole.

Il motivo è inammissibile. Esso, in sostanza, imputa al Consiglio di Stato non di avere ecceduto nell’esercizio della giurisdizione, emettendo provvedimenti invasivi delle attribuzioni di altri poteri, ma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sotto il profilo del potere di decidere nella controversia, avuto riguardo alla causa petendi posta a fondamento della domanda introduttiva, a tutela del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale. Tuttavia, la ricorrente, avendo incardinato il giudizio dinanzi al giudice amministrativo ed essendo rimasta soccombente nel merito, non è legittimata ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lei prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22439; 10 ottobre 2016, n. 21260).

Nè la ricorrente ha proposto specifico motivo di appello avverso l’implicita statuizione affermativa della giurisdizione amministrativa contenuta nella sentenza di primo grado, essendosi formato per effetto della decisione di merito sulla domanda il giudicato implicito sulla giurisdizione (cfr. Cass. Sez. Un., 16 ottobre 2018, n. 25937).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non può essere accolta la domanda del Comune di Ladispoli di condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, anche in considerazione della complessità della vicenda sostanziale che ha dato luogo al contenzioso.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di AZ Appalti e in Euro 4500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore del Comune di Ladispoli.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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