Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30824/2011 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende

con procura speciale notarile del Not. Dr. G.R. in ROMA

rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA (OMISSIS)

SETTEBAGNI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA

(OMISSIS);

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 334/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 02/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia notificava a M.A. intimazione di pagamento della somma di Euro 14.587 dovuta a titolo di Irpef per l’anno di imposta (OMISSIS).

M.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 404 del 2009, sul rilievo della mancanza di prova circa l’avvenuta notifica della precedente cartella di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia proponevano appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che lo accoglieva con sentenza del 2.11.2010. Il giudice di appello affermava la ritualità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta; riteneva inapplicabile la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, che prevede l’obbligo di invio della raccomandata informativa, trattandosi di disposizione che, a norma del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quinquies, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, è applicabile ai procedimenti di notificazione effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (1 marzo 2008), mentre la notifica della cartella di pagamento in oggetto era stata effettuata a mani del portiere in data (OMISSIS).

Contro la sentenza di appello il difensore di M.A. propone ricorso peri seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e L. n. 890 del 1982, art. 7, perchè, in caso di notifica mediante consegna al portiere, doveva essere dato avviso al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata, dell’avvenuta notifica; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione in merito al rigetto della controdeduzione con cui l’appellato eccepiva la nullità della intimazione per mancata indicazione dell’autorità presso la quale promuovere impugnazione dell’atto; 3) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione in relazione alla controdeduzione con le quali l’appellato eccepiva la mancata indicazione, nella intimazione di pagamento, del responsabile del procedimento.

Equitalia resiste con controricorso. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza, poi (Ndr: testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè reitera l’eccezione di nullità della notificazione per omesso invio della seconda raccomandata prescritta dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, senza confrontarsi con la ratio della decisione del giudice di merito, che ha opposto l’inapplicabilità della nuova disposizione, vigente a decorrere dal 1.3.2008, alle notificazioni avvenute in data antecedente (nella specie la cartella era stata notificata il (OMISSIS)). In ogni caso è il motivo è infondato. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, prevede che l’intimazione ad adempiere sia notificata “con le modalità previste dall’art. 26”, norma quest’ultima che legittima l’agente della riscossione ad effettuare la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario. La L. n. 890 del 1982, art. 14, fa espressamente salve la speciale modalità di notificazione degli atti di riscossione previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Ne consegue l’inapplicabilità delle disposizioni previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 (compreso l’art. 7, comma 6 che prescrive la “doppia raccomandata”) relative alla disciplina delle notificazioni eseguite a mezzo ufficiali giudiziari, dovendosi invece applicare esclusivamente le disposizioni sul servizio postale di consegna dei plichi raccomandati; pertanto, l’atto pervenuto a mezzo posta raccomandata all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974; Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 631551).

2. Il secondo motivo è infondato. Lo stesso ricorrente afferma che l’intimazione di pagamento contiene l’indicazione della facoltà di proporre ricorso alla Commissione tributaria; trattandosi di fatto pacifico non occorreva una specifica motivazione del giudice sul punto. La dedotta mancata indicazione del termine per proporre impugnazione è irrilevante dal momento che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, dovendosi ribadire che l’omessa avvertenza circa il termine per impugnare può essere valutata ai fini dell’eventuale riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta. (Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011, Rv. 619316).

3. Il terzo motivo è infondato. Le controdeduzioni del contribuente appellato, trascritte nel ricorso per cassazione, censurano l’omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento e non nell’intimazione di pagamento. Sul punto non vi è stato difetto di motivazione, atteso che il giudice ha rigettato la doglianza “per mancata impugnazione della cartella nei termini previsti dalla legge”. La mancata indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità soltanto in relazione alle cartelle di pagamento (D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008) che siano relative ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1.6.2008.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente M.A. deve essere condannato al rimborso in favore di Equitalia Sud spa delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.600, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

PQM

Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Sud spa, liquidate in Euro 1.600, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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