Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 19/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26994-2007 proposto da:
L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALPELLICE 81, presso lo studio dell’avvocato DI PARDO SALVATORE, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
COntro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 312/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 18/10/2006 R.G.N. 233/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.D., ex dipendente dell’Enel produzione spa, cessato dal servizio in data 31.1.2003, ha chiesto la condanna dell’Inps alla corresponsione della pensione di anzianità con il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 336 del 1970 (cd.
benefici combattentistici) in quanto orfano di guerra.
Il Tribunale di Isernia ha accolto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello di Campobasso, che ha ritenuto che la normativa invocata dall’assicurato si applicasse solo nei confronti dei dipendenti pubblici e che comunque la L. n. 335 del 1995, applicabile al caso in esame, non prevedesse deroghe ai requisiti di età anagrafica in favore degli orfani di guerra.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione L.D. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’INPS.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 336 del 1970, art. 3, e L. n. 824 del 1971, art. 4 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, chiedendo a questa Corte di stabilire “se i benefici L. 24 maggio 1970, ex art. 3 e della L. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4 spettano ai dipendenti degli ex enti pubblici economici, come l’Enel, trasformati in società per azioni anche dopo che sia stata effettuata la trasformazione” e “se i benefici L. 24 maggio 1970, ex art. 3 e della L. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 4 sono stati abrogati dalla L. n. 335 del 1995 (riforma Dini)”.
2.- Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., chiedendo a questa Corte di stabilire “se in ipotesi di litisconsorzio necessario del datore di lavoro, Enel spa, non assicurato in primo grado, ai sensi degli artt. 102 e 354 c.p.c., il giudice di appello sia tenuto comunque alla remissione della causa al giudice di primo grado”.
3.- Il secondo motivo, che riveste carattere pregiudiziale, è fondato. Invero, questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che nella controversia instaurata dal lavoratore per ottenere, per effetto dell’applicazione dei benefici combattentistici, i riconoscimento di un aumento fittizio di anzianità contributiva (normalmente di sette anni, ovvero di dieci anni nei casi di mutilati o invalidi di guerra o di vittime civili di guerra) sia al fine del compimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della quantificazione della pensione stessa, il contraddittore principale è l’ente previdenziale, ma il datore di lavoro è parte necessaria del giudizio stesso in quanto è interessato a contrastare la suddetta pretesa, essendo tenuto a versare all’ente previdenziale il “corrispettivo in valore capitale dei benefici” in argomento (Cass. n. 9046/2001, Cass. n. 638/98, Cass. n. 7691/90).
La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto nella motivazione della sentenza, la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ENEL (datore di lavoro), non ha poi disposto la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c. ed ha esaminato la domanda nel merito.
Fondatamente, dunque, il ricorrente lamenta la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e chiede l’applicazione del disposto di cui all’art. 383 c.p.c., u.c..
4.- In questa sede si impone, pertanto, in applicazione della norma sopra richiamata, l’annullamento d’ufficio di tutte le decisioni emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado (cfr. ex multis Cass. n. 5063/2010, Cass. sez. unite n. 3678/2009), il quale provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ENEL, datore di lavoro, ed anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado e rimette la causa al Tribunale di Isernia anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011