Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19088 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 4515-2013 proposto da:
CACIONI ARIANNA C.F. CCCRNN86L64L182P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
2018
1406

80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

Data pubblicazione: 18/07/2018

PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8575/2011 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 08/02/2012 R.G.N. 4222/2008.

r.g. n. 4515/2013
Cacioni/lnps

RILEVATO CHE
con sentenza dell’8 febbraio 2012, la Corte d’appello di Roma, rigettava
l’appello proposto da Arianna Cacioni nei confronti dell’INPS, notificato per
ragioni di integrità del contraddittorio anche al Comune di Roma ed alla
Regione Lazio, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la
domanda di condanna dell’Inps al pagamento dell’assegno di invalidità civile

difetto della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
compensandole nei confronti del Comune di Roma;
per la cassazione della predetta statuizione ha proposto ricorso Arianna
Cacioni affidato a due motivi illustrati da memoria, che denunciano: a)
violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.e 91 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – pur in presenza, nelle
conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, di dichiarazione ex art. 42,
comma 11, del d.l. n. 269 del 2013; b) omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo da
ravvisarsi nello stesso atto d’appello;
l’Inps resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
I motivi connessi e da trattare congiuntamente sono fondati, in quanto il
provvedimento impugnato non è conforme al principio di diritto contenuto
nella sentenza n. 24303/2016 di questa Corte, secondo cui
“l’interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente
che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il
soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a
subordinare l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della
dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell’ambito della
dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l’impegno a comunicare
le variazioni reddituali rilevanti. Di ciò si trova ulteriore conferma nel fatto
che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 è limitato ai commi 2 e 3 di
tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1 ove – ai fini ivi previsti, di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è specificamente indicato il
contenuto dell’istanza, stabilito a pena dì inammissibilità e comprendente

i

e condannava l’appellante alle spese del grado, comprese quelle di c.t.u, in

r.g. n. 4515/2013
Cacioni/lnps

anche l’impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali
rilevanti (peraltro, per una interpretazione non formalistica del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 79, comma 1, vedi, mutatis mutandis: Corte
costituzionale, ordinanza n. 144 del 2004);
è questo un ulteriore sintomo della permanenza della originaria ratio di
favorire la tutela di diritti costituzionalmente garantiti (come quelli che

la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più
efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati
pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone
all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in
oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come
non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi
del processo: è sufficiente adempiere l’onere autocertificativo con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino
all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni
reddituali eventualmente rilevanti (Cass. 12 maggio 2009 n. 10875; Cass.
21 luglio 2010. n. 17197)” (Cass. n. 13367 del 2011);
è stato altresì precisato, analogamente a quanto ritenuto in tema di
esclusione dell’obbligo di specifica assunzione dell’ impegno a comunicare le
variazioni di reddito rilevanti previsto dal comma 1 dell’art. 79 d.P.R. n. 115
del 2002., che il significato normativo da attribuire alla circostanza che il
legislatore, nel delineare l’onere autocertificativo a carico dell’interessato, si
è limitato a richiamare i commi secondo e terzo dell’art. 79 d. P.R. n. 115
del 2002 e non anche il primo, è da intendersi nel senso della non necessità
che nella dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sia specificata
anche la concreta entità del reddito, in quanto è il comma primo dell’art. 79
cit., che disciplina il contenuto dell’istanza per l’ammissione al gratuito
patrocinio, ad esigere, espressamente, che la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, attestante la sussistenza delle prescritte condizioni di reddito,
contenga “la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a
tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76”. ( Cass. ord.
n. 24303 del 2016, n. 24587 del 2016);

2

normalmente si fanno valere nelle controversie previdenziali o assistenziali):

r.g. n. 4515/2013
Cacioni/Inps

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con declaratoria di irripetibilità delle spese del
procedimento definito dalla sentenza impugnata e con condanna dell’Inps al
pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio;
le spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’avvocato Nicola

PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara non dovute dalla ricorrente le spese del giudizio d’appello, ivi
comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 152 disp.
att. cod. proc. civ; condanna il controricorrente alle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 1500,00 per compensi, Euro 200,00 per
esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge,
con attribuzione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2018.

Massafra e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

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