Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10549-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 2783/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 2783/22/17 depositata in data 25 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce (in seguito, la CTR), rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 825/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso di P.S. (in seguito, la contribuente) contro un avviso di accertamento emesso a seguito di rideterminazione del classamento catastale 2012;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi;

– La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– In via pregiudiziale, in ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: ” – la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

– l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

– il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1″ (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627);

– Orbene, nella presente fattispecie, in cui l’intimata non si è costituito nè ha svolto attività difensiva, l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione non è stato prodotto anteriormente all’adunanza camerale, come da attestato dalla Cancelleria in data odierna in atti, adunanza la cui fissazione è stata a sua volta ritualmente comunicata alla ricorrente.

Pertanto, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale rammentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile. La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), data la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte, pronunciandosi sul ricorso, ne dichiara l’inammissibilità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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