Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. un., 14/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10215-2019 proposto da:

VILLA PATRIZIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in

ROMA, domiciliata per legge ivi, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO CESARE

FORNARI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LATINA – SETTORE POLITICHE DELLA SCUOLA, AL.VI DI

F.S. & C. S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5361/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dr. FRANCO DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la Villa Patrizia srl ricorre, con atto notificato il 13/03/2019 ed articolato su di un motivo sostanzialmente unitario, per la cassazione della sentenza n. 5361 del 13/09/2018 del Consiglio di Stato, di rigetto del suo appello avverso la reiezione del suo ricorso al TAR Lazio – Latina contro il provvedimento adottato ai suoi danni dalla Provincia di Latina, di esclusione di essa ricorrente, prima classificata davanti alla AL.VI. di F.S. & C. snc, dalla procedura per l’affidamento in concessione degli spazi per il servizio di bar-caffetteria presso gli Istituti scolastici della Provincia: esclusione, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 8, comma 4, basata sull’accertata violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ed in particolare sulla persistenza di un debito erariale di Euro 22.896,39 portato da undici cartelle di pagamento, nonostante l’invocato annullamento di diritto in forza della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 e 540, ne avesse dovuto implicare la riduzione al di sotto della soglia di rilevanza di Euro 10.000;

le intimate Provincia di Latina ed AL.VI. di F.S. & C. sas non espletano attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

la ricorrente formula un motivo sostanzialmente unitario, di violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, articolato sulla protesta di sconfinamento, da parte del Consiglio di Stato, nella sfera di giurisdizione del giudice tributario per la disamina della persistenza di un debito indicato dall’amministrazione in oltre Euro 26.000, superiore alla soglia di Euro 10.000, nonostante l’invocata applicazione della L. n. 228 del 2012 ne avesse dovuto ridurre l’entità sotto la soglia di rilevanza – per carico fiscale il cui accertamento era devoluto appunto in via esclusiva alla cognizione di quest’ultimo, per di più sulla base di un’interpretazione della normativa al riguardo di ampiezza tale da implicarne uno stravolgimento con diniego di giustizia ed invasione quindi pure della sfera del legislatore, se non del merito amministrativo;

la qui gravata sentenza ha rilevato la sufficienza della certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 17/02/2017 sulla persistenza delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, comma 4 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 bis: in quanto, poichè detta certificazione non dava conto di alcun provvedimento di sgravio o di discarico dei ruoli, era invano elasso il termine di duecentoventi giorni di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, sicchè sarebbe stato onere – rimasto inadempiuto del contribuente adire tempestivamente il giudice tributario, munito di giurisdizione per la verifica della sussistenza dei presupposti della sospensione legale della riscossione di cui al citato art. 1, commi 537 a 539, nonchè di quelli dell’annullamento legale di cui al successivo comma 540, sempre della detta L. n. 228 del 2012;

sul punto, precisano i giudici amministrativi di appello che non spetta alla stazione appaltante, nè al giudice amministrativo, alcun autonomo apprezzamento delle risultanze della certificazione del competente ufficio fiscale (al di là dei limiti formali della definitività dell’accertamento);

ancora, soggiunge la qui gravata sentenza che la sola pendenza della procedura di sospensione legale della riscossione non incide sulla definitività della violazione ostativa alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione: sicchè la persistente validità di undici cartelle di pagamento non impugnate e riferite a violazioni tributarie contenute in atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, consacrata in un documento ritualmente richiamato, ha reso legittima l’esclusione della concorrente ai sensi dell’art. 80, comma 4, cod. contr. pubbl. (D.Lgs. n. 50 del 2016);

la qui gravata sentenza si sottrae allora alle critiche mossele, poichè si mantiene entro i limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo, sottolineando che proprio la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario di ogni controversia sulla condivisibilità della certificazione dell’Agenzia delle Entrate sulla persistenza dei carichi fiscali precludeva un controllo sostanziale sulla medesima e sul suo oggetto da parte sia della stazione appaltante che del medesimo giudice amministrativo in sede di sindacato sull’attività di questa: e sempre nell’ambito della valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi, basati su requisiti poco più che meramente formali quali la sussistenza delle certificazioni della competente autorità fiscale, si mantiene la qui gravata sentenza;

rimane – in definitiva – meramente incidentale la delibazione di alcuni degli aspetti intrinseci e sostanziali della disciplina tributaria, ai fini del riscontro della definitività dei requisiti formali stessi, sicchè l’interpretazione sul punto compiuta, costituendo l’estrinsecazione del proprium della giurisdizione, non trasmoda affatto nella creazione di alcuna regola avulsa dall’ordinamento, soltanto in tale ultimo caso, qui pertanto tutt’altro che configurabile, avendo la precedente giurisprudenza di questa Corte benchè in tempo anteriore a Corte Cost. n. 6 del 2018 – ammesso uno sconfinamento nella sfera del legislatore (per tutte: Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass. Sez. U. nn. 9145/16 e 20360/13; in tempi successivi, tra le ultime, v. Cass. Sez. U. ord. 05/12/2019, n. 31758, oppure Cass. Sez. U. ord. 19/12/2018, n. 32773);

l’individuazione dei limiti entro i quali deve muoversi l’amministrazione, della legalità dei cui atti si controverte davanti al giudice amministrativo, non significa certamente sostituirsi ad essa nella scelta, ma soltanto fissare appunto i contorni di estrinsecazione della potestà istituzionale di quella di esaminare e decidere il cosiddetto merito amministrativo (Cass. Sez. U. 30/11/2018, n. 31015);

non cessa quindi il giudice amministrativo di essere, in quanto tale, il giudice della legittimità, intesa come correttezza dei criteri e dei parametri tecnici o giuridici – applicati o considerati per giungere alla concreta scelta operata dall’amministrazione, neppure se da tale valutazione discende la necessità, per questa, di conformare la propria attività ed il proprio operato alle regole di condotta, tecniche o giuridiche, individuate dal suo giudice; in altri termini, non significa sostituirsi alle scelte di merito dell’amministrazione individuare i confini entro i quali la potestà di questa, per rimanere legittima, deve restare, nemmeno quando tale individuazione comporta il travolgimento della scelta di merito che li ha violati;

tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poichè la gravata sentenza non eccede i limiti interni della giurisdizione amministrativa: e tanto va dichiarato in dispositivo, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva alcuno degli intimati;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA