Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31814-2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 369/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.9.2012 F.S., unitamente a B.G., invocava il riconoscimento dell’equo indennizzo per durata irragionevole del processo in relazione ad un giudizio civile introdotto con atto di citazione del 1.2.2005 e svoltosi in prime cure dinanzi il Tribunale di Roma ed in appello davanti alla Corte di Appello di Roma (risultando poi definito dinanzi a quest’ultima in data 3/5/2017).

Si costituiva il Ministero della Giustizia per resistere alla domanda e deducendo, tra l’altro, che l’avv. Nicola Staniscia, che assisteva la F., era stato sospeso dall’esercizio della professione forense a decorrere dal 18.7.2013.

Evidenziava altresì che solo il B. in data 10 ottobre 2014 aveva depositato istanza di prosecuzione del giudizio interrotto con il patrocinio di nuovi difensori, così che il giudizio doveva reputarsi estinto relativamente alla F..

Con il provvedimento oggi impugnato la Corte di Appello di Perugia ha accolto la domanda di equo indennizzo avanzata dal B., dichiarando però estinto il giudizio relativamente alla F..

In primo luogo riteneva che il B. avesse tempestivamente riassunto il giudizio, quanto alla propria domanda, e ciò con atto del 10 ottobre 2014, dovendo escludersi che avesse avuto in precedenza conoscenza legale dell’evento interruttivo scaturente dalla sospensione del proprio precedente difensore, con la conseguenza, che, esclusa l’invalidità della procura a suo tempo conferita da entrambi i ricorrenti all’avv. Staniscia (come invece eccepito dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato), il pregiudizio andava liquidato come precisato al punto 7. della motivazione.

Quanto invece alla domanda della F. ravvisava l’estinzione del giudizio, sul presupposto che lo stesso, interrotto a seguito del provvedimento disciplinare del 18.7.2013, avrebbe dovuto essere riassunto, a cura della ricorrente, nel termine di tre mesi dal 18.7.2014, data in cui il provvedimento disciplinare di sospensione che aveva causato l’interruzione ha pacificamente cessato i suoi effetti.

Nè la conclusione sarebbe mutata ove si fosse fatto riferimento alla diversa data del 10 luglio 2015 che inizialmente era stata indicata come quella di cessazione degli effetti della sospensione cautelare, posto che la ripresa dell’attività difensiva da parte dell’avv. Staniscia nell’interesse della propria assistita risaliva al 3/4/2017, e quindi ben oltre il termine trimestrale previsto per la riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto.

Ricorre per la cassazione di detta decisione F.S. affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memorie.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116,102,301,302,305,331 e 83 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 24 Cost., nonchè della L. n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel non rilevare che la sospensione disciplinare dell’avvocato della ricorrente era venuta meno tra l’iscrizione al ruolo generale del ricorso e la prima udienza di trattazione, onde non si era prodotta alcuna lesione del diritto di difesa della F.. Inoltre, non essendo mai stati notificati alla predetta nè il provvedimento di interruzione nè la sua revoca, costei non aveva potuto materialmente avere conoscenza dell’interruzione.

Inoltre, la decisione gravata non si è avveduta del fatto che la domanda era stata inizialmente proposta anche dal B. che aveva provveduto a riassumere tempestivamente il giudizio.

Trattasi di cause inscindibili il che determina che la riassunzione operata anche da una sole delle parti produce l’effetto della riassunzione anche in favore delle altre parti.

Tale ultima deduzione è priva di fondamento.

In tal senso rileva la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora distinti giudizi di responsabilità civile (nella specie da circolazione dei veicoli), separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia l’accertamento della responsabilità del sinistro (cfr. Cass. n. 22809 del 2017).

Con specifico riferimento alla materia dell’equa riparazione, è stato poi affermato (Cass. n. 3519 del 2015) che, il pregiudizio non patrimoniale eventualmente subito da più persone lese, che non siano considerate dall’ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, non può essere liquidato unitariamente, poichè detto pregiudizio è qualificato come personale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 6, par. 1, sicchè la relativa riparazione deve avere luogo in favore di ciascuno dei danneggiati (in senso conforme Cass. n. 24412 del 2017, a mente della quale, la regola prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicchè nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l’autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l’impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l’indennizzo, in quanto, nei confronti di quest’ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile).

La natura personale del diritto all’equo indennizzo vantato da ognuno dei soggetti parte del giudizio presupposto denota quindi come, anche nel caso in cui la domanda sia cumulativamente proposta da più danneggiati, il processo abbia natura litisconsortile facoltativa, con la conseguenza che in caso di interruzione, ognuna delle parti colpite deve autonomamente provvedere alla riassunzione del processo ovvero alla sua prosecuzione, onde prevenire l’estinzione, non potendosi giovare della solerte attività svolta da altro danneggiato.

Quanto alle altre censure, le stesse sono infondate.

Come rilevato da altri precedenti di questa Corte, ai quali il Collegio intende assicurare continuità (si veda ex multis Cass. n. 21186 del 2019, dovendosi ritenere non condivisibile quanto invece sostenuto nel precedente richiamato dalla difesa della ricorrente, costituto da Cass. n. 24849 del 2019, superato per appunto da Cass. n. 20509 del 2020) per consolidato orientamento giurisprudenziale nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l’evento della morte, radiazione o sospensione di quest’ultimo produce l’automatica interruzione del giudizio, con effetto immediato, senza alcuna necessità di dichiarazione o notificazione e a prescindere dall’effettiva conoscenza che del predetto evento possano aver avuto la parte o il giudice.

Il termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 del 1967, Corte Costituzionale n. 178 del 1970, Corte Costituzionale n. 159 del 1971 e Corte Costituzionale n. 36 del 1976, decorre non già dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale, e quindi a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell’evento ovvero di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo – per converso – sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14691 del 29/12/1999, Rv.532598; Cass. Sez.1, Sentenza n. 5348 del 08/03/2007, Rv.595764; Cass. Sez.3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010, Rv.611451; Cass. Sez.6, Ordinanza n. 3768 del 25/02/2015, Rv.634500).

Nel caso della sospensione dall’esercizio della professione, la temporaneità dell’impedimento – a differenza dai casi della morte o radiazione del procuratore – incide sui tempi e modi di ripresa del processo interrotto. In particolare, una volta cessati gli effetti della sospensione non è necessaria una nuova procura alla lite, nè una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le sue funzioni dopo la cessazione degli effetti di quest’ultima, proprio in base alla procura e alla costituzione originari. Ne deriva che il procuratore, che evidentemente è a conoscenza dell’evento interruttivo dipendente dalla sua sospensione dall’esercizio della professione forense e della relativa durata, ha l’onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti di quell’evento, per assicurare la prosecuzione del processo interrotto nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24997 del 10/12/2010, Rv. 615810; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13490 del 20/07/2004, Rv. 574718; Cass. Sez.1, Sentenza n. 1010 del 28/03/1969, Rv. 339467).

Nell’ipotesi di sospensione temporanea del procuratore non ricorre, infatti, la stessa esigenza di protezione del diritto di difesa della parte che, a seguito della morte o radiazione del proprio procuratore, resti priva di tutela legale; esigenza che impone il fatto che il termine di riassunzione decorra non già dall’evento in sè, ma dalla sua conoscenza legale in capo alla parte stessa.

Nel caso di specie le Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 6957 del 17.3.2017, non massimata, hanno ritenuto inammissibile per difetto di interesse il ricorso con cui gli avvocati Staniscia e T. avevano impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 6.6.2015, con la quale quest’ultimo aveva dichiarato cessata l’efficacia della sospensione irrogata nei loro confronti in data 18.7.2013. In quella decisione, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “La richiesta di retrodatazione al 18 luglio del 2014 del provvedimento di cessazione dell’efficacia della sospensione disposta dal COA di Perugia non appare in realtà comprensibile, una volta che il provvedimento dell’organo disciplinare perugino è stato emesso il 18 luglio del 2013 ed ha, ipso facto, cessato i suoi effetti proprio alla data oggi indicata dai ricorrenti”.

La cognizione di detta decisione è consentita al Collegio anche d’ufficio, in quanto essa si riferisce sempre alla vicenda della sospensione dall’esercizio della professione degli avvocati Staniscia e T. e contiene un accertamento relativo ad un punto fondamentale comune anche al presente giudizio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696). L’esercizio di tale potere ufficioso non comporta alcuna violazione del diritto di difesa delle parti, che sono pienamente a conoscenza della formazione del precedente giudicato (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n. 8614 del 15/04/2011, Rv. 617533).

Da quanto sopra discende che alla data del 18.7.2014 la causa interruttiva dipendente dalla sospensione dall’esercizio della professione forense degli avvocati Staniscia e T. era venuta a cessare e dunque i predetti avevano l’onere di provvedere, a far tempo da quella data, alla riassunzione o prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale di cui agli artt. 301 e 305 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanze n. 22651, n. 22653 e n 22654 del 25/09/2018, nonchè Cass. Sez.6-2, Ordinanza n. 3529 del 06/02/2019, tutte non massimate).

E’ inoltre opportuno evidenziare che, dopo la decisione del C.N. F. del 6.6.2015, il Consiglio dell’Ordine di Roma, con Delib. del 9 luglio 2015, aveva fissato la cessazione degli effetti della sospensione degli avvocati Staniscia e T. alla data del 10.7.2015. I predetti avevano impugnato tale atto, sostenendo che la loro sospensione aveva cessato i suoi effetti al 18.7.2014 o al massimo al 6.6.2015 – data di adozione della decisione del C.N. F. – e quindi in ogni caso prima della data indicata dal C.O.A. di Roma. Il C.N. F., con sentenza del 24.11.2016, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo rivolto avverso un atto endoprocedimentale. La decisione del C.N. F. era stata nuovamente impugnata dai predetti Staniscia e T. e le Sezioni Unite di questa Corte, con ulteriore sentenza n. 22358 del 26.7.2017 – la cui cognizione è consentita al Collegio per i medesimi motivi già esposti in relazione alla precedente decisione n. 6957/2017 hanno stabilito che, dovendosi applicare in favore dei ricorrenti lo ius superveniens derivante dalla L. n. 247 del 2012, art. 60, comma 2, e dal regolamento del C.N. F. del 21 febbraio 2014, n. 2, art. 32, comma 2, la durata della sospensione cautelare non poteva eccedere un anno e quindi hanno confermato l’accertamento incidentale contenuto nella sentenza n. 6957 del 2017, secondo cui gli effetti della predetta sospensione erano venuti a cessare alla data del 18.7.2014.

Nel caso di specie non vi è prova di una tempestiva riattivazione.

Infatti la prima attività difensiva nel processo di equa riparazione si è tenuta in data 3.4.2017 (data dell’udienza camerale) e quindi ben oltre il termine di tre mesi di cui agli artt. 301 e 305 c.p.c., sia che si voglia prendere a riferimento come indicato nelle due richiamate decisioni delle SS.UU. di questa Corte – la data del 18.7.2014, sia che si voglia invece considerare la successiva data del 10.7.2015 dalla quale il C.N. F. faceva comunque venir meno gli effetti della sospensione.

Non può, per converso, ritenersi fondata la tesi secondo cui il termine di cui agli artt. 301 e 305 c.p.c., decorrerebbe dalla data di deposito della sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 22358 del 26.7.2017, data in cui gli stessi avvocati Staniscia e T. avrebbero avuto contezza della scadenza della sospensione loro inflitta.

In materia di sanzioni disciplinari per gli avvocati opera infatti l’esplicita previsione della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 30993 del 27/12/2017, Rv.646740), salvo che per quanto concerne l’istituto della prescrizione dell’illecito, in assenza di specifica previsione normativa in tal senso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9558 del 18/04/2018, Rv.648104). Di conseguenza l’avvocato Staniscia era perfettamente consapevole che la sanzione inflittagli aveva perduto la sua efficacia alla data del 18.7.2014, in base alle inequivoche disposizioni di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 60, comma 2, e del regolamento del C.N. F. del 21 febbraio 2014, n. 2, art. 32, comma 2.

Da quanto sopra deriva l’infondatezza del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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