Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19088 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 01/08/2017, (ud. 18/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12454-2016 proposto da:

S.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 39, presso lo STUDIO LAUDADIO – SCOTTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati FELICE LAUDADIO e ANDREA DE LONGIS;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURIDISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER LA CAMPANIA, M.A., (OMISSIS) S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, CURATORE FALLIMENTARE DELLA (OMISSIS) S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

66659/2016 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

REGIONE CAMPANIA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede che le Sezioni Unite, in linea

principale, dichiarino il ricorso inammissibile; in via gradata,

dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti ha agito nei confronti del dott. S.V.A., quale amministratore di fatto e/o comunque socio occulto della società (OMISSIS) srl, ente amministrativamente responsabile ex D.Lgs. n. 231 del 2001, e di M.A., quale socio amministratore, per avere (OMISSIS) indebitamente ottenuto dal Ministero per le attività produttive, ora dello Sviluppo economico, un contributo in conto capitale a fondo perduto nell’ambito dell’ iniziativa di sviluppo cofinanziata a livello europeo, per la realizzazione di un opificio industriale in (OMISSIS), contributo erogato nell’importo di Euro 8.383.149,00 in due tranche.

Secondo la Procura contabile, vi era stata l’indebita percezione e/o distrazione di fondi pubblici nazionali e comunitari, in violazione della normativa regolante l’erogazione (in particolare, il D.M. n. 527 del 1995 e s.m.i.) e delle clausole del bando di finanziamento e del provvedimento di concessione del contributo, a mezzo di un articolato meccanismo di triangolazione delle forniture e sovrafatturazione del prezzo dei macchinari adibiti ad uso strumentale dell’azienda ed ammessi al finanziamento, in quanto apparentemente acquistati dalla società monegasca GP Monaco ad un prezzo sostanzialmente fuori mercato, ma in realtà forniti da ditte italiane a costi notevolmente inferiori a quelli di fatturazione (dal 50% al 264% in meno),con conseguente indebita percezione dei maggiori benefici, pari ad Euro 8.383.149,00, somma richiesta in via risarcitoria agli amministratori di fatto e di diritto ed alla società.

Il S. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con memoria ex art. 380-ter c.p.c..

Non hanno svolto attività difensiva il P.M. contabile e le altre parti.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col ricorso ex art. 41 c.p.c., il S. contesta la giurisdizione della Corte dei Conti, sostenendo che è erronea l’attribuzione a sè del ruolo di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., desunta dalle operazioni finanziarie che hanno portato all’aumento di capitale, dalle intercettazioni telefoniche eseguite nell’ambito dell’indagine penale e dalla documentazione sequestrata presso lo studio professionale.

Sostiene a riguardo di essere stato incaricato dai soci della VI.RA. s.n.c.(il fratello e la propria moglie) di curare i rapporti tra la s.n.c. ed il M., socio di maggioranza della (OMISSIS); di essersi limitato, insieme al fratello R., ad effettuare un prestito ai soci della (OMISSIS) nella fase di avvio dei programma di finanziamento per la realizzazione di programmi ed iniziative progettate e decise da altri, intervento in nessun modo assimilabile o riferibile agli atti di gestione; che le intercettazioni telefoniche del luglio 2010, riportate nelle informative di P.G. dell’8/9/2010, sono inidonee a provare l’asserita qualità del ricorrente; che tra la documentazione sequestrata presso la propria abitazione e o studio professionale non vi è alcun documento relativo al Patto territoriale, alla realizzazione dell’opificio, alla GP di Monaco, ma solo atti riguardanti la propria posizione di creditore verso la società.

Deduce infine che in sede di istruttoria dibattimentale penale non è emerso alcun minimo elemento idoneo a ritenere verosimile il proprio coinvolgimento nella gestione della (OMISSIS).

Tanto premesso, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.

Nel ricorso, il dott. S. sottopone a critica gli elementi probatori addotti dalla Procura della Corte dei Conti, allo scopo di far valere la sua estraneità al ruolo di amministratore di fatto, dedotto a causa petendi dell’azione di responsabilità; nella memoria, in particolare, osserva che la giurisdizione contabile postula, oltre all’evento dannoso, anche la sussistenza del rapporto di servizio tra l’Amministrazione ed il soggetto dalla cui condotta è scaturito il danno, questione che non può essere rimessa esclusivamente al merito del giudizio avanti alla Corte dei Conti; ribadisce che nella specie difettano i presupposti di qualificazione dell’amministratore di tatto, potendosi al più ritenere sussistente la figura del finanziatore della società; sostiene di avere contestato sia la sussistenza degli elementi configuranti il rapporto di servizio che la sottoposizione in astratto della figura dell’investitore privato alla giurisdizione contabile.

Ora, come affermato, tra le altre, nella pronuncia di queste Sez. U. del 24/2/2015, n. 8622, tra il beneficiario del contributo e lo Stato – amministrazione si instaura un rapporto di servizio analogo a quello di un amministratore pubblico, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, ed “Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato, o un ente pubblico non economico – alla natura degli scopi perseguiti: cosicchè, ove il soggetto privato distolga da questi ultimi il contributo ricevuto, si rende autore di uno sviamento dalle finalità di legge e cagiona un danno erariale, anche sotto il profilo della sottrazione di risorse pubbliche a possibili obbiettivi alternativi; e di tale danno deve rispondere davanti al giudice contabile. (Cass. Sez. unite 9 maggio 2011, n. 10062)…”.

E la responsabilità amministrativa è configurabile anche nei confronti di chi intrattenga con la società un rapporto organico: così le pronunce Sez. U. del 9/1/2013, n. 295 e dei 25/1/2013, n. 1774 hanno affermato che l’amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, e soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell’erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicchè la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico.

Se tale è il principio discretivo della giurisdizione, è di chiara evidenza come nella specie il ricorrente abbia inteso contestare l’effettiva ingerenza nell’amministrazione della s.r.i., e quindi la concreta esistenza del rapporto di servizio ed il merito, che non incidono sulla giurisdizione della Corte dei Conti e che devono essere scrutinati nel giudizio di responsabilità contabile.

Nè a diversa conclusione potrebbe condurre l’addotta contestazione in astratto dei rapporto di servizio per la sussistenza della figura dell’investitore privato, richiedendo tale contestazione la valutazione proprio all’interno del giudizio contabile.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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