Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19087 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6182/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GORIZIA 22,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO GIUSEPPE MARIO TOSCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACHILLE GATTUCCIO giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data (OMISSIS) A.B. risolveva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del Banco di Sicilia, ottenendo il pagamento mensile dell’indennità di accompagnamento all’esodo volontario sino alla data di effettivo collocamento in pensione, avvenuto il (OMISSIS). Su dette somme il sostituto di imposta applicava l’aliquota Irpef nella misura piena, per difetto del requisito dell’età maggiore di anni 55 richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, ai fini dell’applicazione della aliquota Irpef nella misura ridotta del 50%.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.7.2005 emessa nel procedimento C-207/04, Vergani, stabiliva che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 9.2.1976, 76/207 CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, è ostativa alla norma nazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, che prevede un trattamento fiscale differenziato dell’indennità di incentivazione all’esodo basata sul sesso del lavoratore.

Con istanza spedita il 28.2.2007 A.B. chiedeva il rimborso del 50% della ritenuta Irpef operata sulle somme percepita a titolo di accompagnamento all’esodo volontario per il periodo dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS), data di accesso al trattamento pensionistico, essendo applicabile anche ai lavoratori di sesso maschile l’aliquota ridotta del 50% prevista in favore delle lavoratrici donne di età superiore ai 50 anni. L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta ritenendo l’inefficacia della sentenza della Corte di giustizia sui rapporti giuridici sorti nel periodo antecedente alla pronuncia.

Contro il diniego di rimborso A.B. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 180 del 2008, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente alle somme erogate a decorrere dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS), data di effettivo collocamento in pensione; rigettava la richiesta in relazione al periodo antecedente per intervenuta decadenza della facoltà di richiedere il rimborso a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

A.B. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo che lo accoglieva con sentenza n. 167 del 16.12.2011, sul rilievo che il contribuente aveva potuto presentare la richiesta di rimborso solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia europea e pertanto le somme versate in eccesso “sono prive di ogni legittimazione fiscale in quanto conseguenti ad una norma nulla e quod nullum est nullum producit effectum, per cui non è applicabile il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A.B. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442).

Ne consegue l’erroneità della decisione del giudice di appello che ha ritenuto insussistente il termine di decadenza stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38. La sentenza deve pertanto essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con accoglimento parziale del ricorso introduttivo del ricorrente, dichiarando il diritto al rimborso limitatamente al 50 per cento delle ritenute Irpef sulle indennità di accompagnamento all’esodo volontario operate a decorrere dal (OMISSIS) e sino alla data di accesso al trattamento pensionistico (come già ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale).

I contrasti giurisprudenziali esistenti sino alla pronuncia delle Sez. U. giustificano la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso per cassazione della Agenzia, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alle ritenute operate anteriormente al (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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