Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19087 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. un., 14/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6179-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI

30, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PERRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO VACCARO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, per legge domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER LA REGIONE PUGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 09/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dr. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dr.

CAPASSO LUCIO, che conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

S.F. ricorre, con atto notificato a partire dal di 08/02/2019 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 277 del 09/07/2018 della prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la condanna al risarcimento del danno erariale, nei suoi confronti quantificato in Euro 4.716, cagionato all’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata per avere, quale componente pro tempore della giunta esecutiva di questo, concorso ad assumere una delibera di conferimento di incarico legale a due professionisti esterni all’ente in assenza dei presupposti normativi, relativo sia alla redazione di controdeduzioni alla Regione Puglia in ordine ad alcune contestate irregolarità amministrative nella gestione, che all’impugnativa davanti al TAR Puglia del provvedimento regionale di presa d’atto dell’esito dell’attività ispettiva nei confronti dell’ente;

resiste con controricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte dei conti;

disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), mentre il Pubblico Ministero conclude per iscritto per l’inammissibilità, parte ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorrente così rubrica i due motivi:

– il primo: “art. 111 Cost., u.c., art. 362 c.p.c., comma 1 – diniego di giustizia per violazione delle regole sul contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato: omesso rinvio dell’udienza di decisione della causa del 16/03/2017 in presenza di un legittimo impedimento a comparire del difensore, documentato e tempestivamente segnalato in data 15/03/2017”; ed al riguardo specificamente si duole della carenza perfino di menzione di tale istanza e qui riproponendo le contestazioni che il suo difensore avrebbe inteso sottoporre all’udienza non rinviata;

– il secondo: “art. 111 Cost., u.c., art. 362 c.p.c., comma 1 eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti per violazione e falsa applicazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, nonchè per violazione e falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nella parte in cui la decisione ha comportato la sostituzione del giudice contabile nell’attività e negli apprezzamenti propri della struttura amministrativa”; sul punto sostenendo essere preclusa al giudice contabile la valutazione dell’opportunità delle scelte di affidare incarichi legali a professionisti esterni, dinanzi all’eccezionalità e complessità dell’attività richiesta, riguardante lo stesso scioglimento dell’ente e per la sostanziale incompatibilità dei funzionari interni il mancato ricorso ai quali gli stessi giudici contabili avevano rimproverato come violazione di legge;

la prima censura è inammissibile, perchè qualunque violazione della legge processuale, non esclusa neppure la più grave, integra un error in procedendo e, in quanto tale, resta all’interno dei limiti della giurisdizione e sottratto all’ambito del giudicato di questa Corte, come già disegnato dalla costante giurisprudenza di legittimità (fra innumerevoli, Cass. Sez. U. 26/08/2019, n. 21692), a maggior ragione dopo l’intervento di Corte Cost. n. 6 del 2018, a ridefinizione del perimetro della relativa potestà;

la seconda censura è inammissibile, avendo la gravata sentenza fondato la giurisdizione del giudice contabile sulla circostanza dell’illegittimità del conferimento del duplice incarico esterno e quindi sulla violazione dei presupposti di legge fissati dalla normativa di settore (e, in particolar modo, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6,, qualificando come dovuti dagli stessi organi dell’ente i chiarimenti sulle contestazioni della Regione, dotati delle competenze necessarie per trattare le materie affidate alla loro gestione);

infatti, l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative coi fini pubblici dell’ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell’azione stessa (tra molte altre, v. Cass. Sez. U. ord. 22/11/2019, n. 30527, ove altri riferimenti);

d’altra parte, la prospettata gravità delle conseguenze negative per l’Ente derivanti da una difesa inappropriata – se non proprio l’inadeguatezza od impreparazione dei dirigenti o del personale istituzionale – non potrebbe finire col giustificare a posteriori la violazione di legge che il giudice contabile ha ravvisato nel concreto conferimento dell’incarico esterno, dovendo sempre e comunque, prima di ogni altra cosa, rispettare i consociati ed a maggior ragione una pubblica amministrazione le regole di forma e sostanza che disciplinano la loro attività e pongono loro limiti, soprattutto se nell’interesse pubblico;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere nè sulle spese del giudizio di legittimità, nè sulla domanda ex art. 96 c.p.c., attesa la natura di controparte in senso soltanto formale del controricorrente Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dei conti (Cass. Sez. U. 28/02/2020, n. 5589);

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, all’art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive:

Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA