Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19086 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19086 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: MARCHESE GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso 25522-2013 proposto da:
LUCCO ETTORE C.F. LCCTTR53L12G2731, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dallAvvocato FILIPPO VITRANO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO,
2018
1294

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dallAvvocato ANDREA AVOLA giusta delega in
atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso

la

sentenza

n.

2011/2012

della

CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/10/2012 R.G.N.

2694/2010.

PROC.nr . 25552/2013

FATTO
RILEVATO CHE:
con sentenza del 18.10.2012, la Corte di appello di Palermo rigettava il
gravame proposto avverso la sentenza del locale Tribunale del 18.3.2010
che, pronunciando sulla domanda proposta da ETTORE LUCCO nei confronti

per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale osservava che:
a.

l’atto di appello era tutto incentrato sulla irregolarità del contratto a

progetto, mentre nessuna censura era mossa in ordine sulla affermata
autonomia dei precedenti contratti di collaborazione professionale;
b.

il progetto individuato nell’allegato al contratto di lavoro era

conforme al modello delineato dall’art. 61 del Digs 276 del 2003 per essere
la prestazione del collaboratore funzionale alla realizzazione di un risultato
finale (l’organizzazione della campagna di abbonamento di una specifica
stagione -quella 2004-2005- attraverso la divulgazione dei fatti teatrali più
importanti), svolta in piena autonomia (salvo il necessario coordinamento e
raccordo con i vertici del settore) e con previsione di un compenso
svincolato dall’orario osservato in esecuzione dell’attività di collaborazione;
c.

carenti di specificità erano le doglianze mosse in relazione

all’affermato difetto di prova della prosecuzione dell’attività dopo la
scadenza del termine indicato nel contratto a progetto;
propone ricorso per cassazione ETTORE LUCCO affidato a quattro
motivi, cui resiste, con controricorso, l’Associazione in epigrafe;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti; la critica investe la sentenza per aver omesso di
pronunciare in ordine alla natura fraudolenta del contratto a progetto,
dedotta con l’atto di appello;

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dell’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, la rigettava;

PROC.nr . 25552/2013

il motivo è infondato. La Corte di merito riporta, nella parte dello
svolgimento del processo, i motivi di gravame e, tra questi, la deduzione
dell’appellante secondo cui il contratto di lavoro a progetto sarebbe stato
stipulato in frode alla legge salvo, poi, sulla base delle risultanze di causa,
giudicare legittimo l’accordo concluso tra le parti; in tal modo, la Corte
distrettuale ha implicitamente pronunciato sulla questione, disattendendo,

possa assumere alcun rilievo la mancanza di specifica affermazione di
insussistenza di un’ipotesi di frode alla legge;
con il secondo motivo, deduce -ai sensi dell’art.360 nr. 3 cod. proc. civ.la violazione dell’art. 62 co 1 del Digs nr. 276 del 2003, per aver la Corte
territoriale ritenuto legittimo il contratto a progetto stipulato;
il motivo è infondato; la decisione è conforme all’interpretazione offerta
da questa Corte, secondo cui la nozione di «specifico progetto», di cui
all’art. 61 d.lgs. nr . 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa,
deve ritenersi consistere -tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art.
61 cit. dalla legge nr. 92 del 2012- in un’attività produttiva chiaramente
descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato
risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore ( cfr.
Cass. 24279 del 2017); in particolare, non sono viziate le conclusioni della
Corte di appello laddove ha individuato un «progetto specifico» nella
collaborazione del ricorrente finalizzata all’organizzazione della campagna
abbonamenti di una specifica stagione teatrale attraverso la divulgazione
degli eventi (fatti teatrali) più importanti, rinvenendosi, in detta previsione,
gli elementi della produzione di un servizio (attività di divulgazione e
diffusione della programmazione teatrale) e del risultato finale (vendita ed
implementazione degli abbonamenti);
con gli ulteriori motivi ( terzo e quarto) deduce -ai sensi dell’art. 360
nr. 4 cod. proc. civ. – la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 132
nr. 4 cod. proc. civ.; assume la nullità della sentenza per erroneità ed
illogicità della motivazione su un fatto decisivo. Le critiche investono la
decisione impugnata per aver attribuito al «progetto» un significato illogico
ed irrazionale ed inoltre per non aver considerato, ai fini della risoluzione

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evidentemente, la ricostruzione contenuta nell’atto di appello, senza che

PROC.nr . 25552/2013

della questione inerente alla prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il
termine contrattuale stabilito, gli esiti della prova orale;
i motivi, come proposti,

sono inammissibili; una questione di

malgoverno dell’art. 116 viene in rilievo solo allorché il giudice apprezzi
liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova
liberamente apprezzabile (Cass. nr. 11892 del 2016, nr. 13960 del 2014,

di legge, in relazione alla motivazione, può porsi solo in presenza di
un’anomalia motivazionale di particolare gravità; è denunciabile in
Cassazione «solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé […] tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di “sufficienza ” della motivazione» ( cfr. Cass. sez un.
nr . 19881 del 2014)
all’evidenza, nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie; la
sentenza impugnata non viola le regole in punto di formazione della prova e
dà conto in modo sufficiente degli elementi di fatto posti a base
dell’accertamento di sussistenza del progetto e della statuizione di mancata
prosecuzione dell’attività dopo la scadenza del termine indicato nel contratto
a progetto; in ogni caso, anche riqualificati in termini di vizio motivazionale,
i motivi si arrestano al rilievo di inammissibilità; al riguardo è utile riportate
quanto affermato in proposito nella già citata pronuncia delle sezioni unite
di questa Corte: il nuovo testo dell’art. 360 cod.proc.civ., nr. 5 introduce
nell’ordinamento un (nuovo) vizio specifico che concerne l’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato

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nr. 20119 del 2009, nr. 26965 del 2007) mentre una questione di violazione

PROC.nr. 25552/2013

comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. nr . 19881
del 2014);
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come
da dispositivo, poste a carico della parte soccombente;
sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un

stessa impugnazione;

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 per
compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella
misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, 27.3.2018

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la

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