Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19086 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. SCRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12083-2019 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 17,
presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto 312-19 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Catanzaro depositato in data 8.8.2018, G.M., quale erede di G.A., si doleva per l’irragionevole durata di giudizio civile definito dalla stessa Corte d’Appello con sentenza n. 272/2018 a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
Il Consigliere delegato invitava la ricorrente al deposito di copia cartacea degli atti e dei verbali di causa del giudizio presupposto, con attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia emessa nello stesso giudizio.
Il Consigliere delegato però con provvedimento del 9/10/2018 rigettava la domanda, in quanto non tutti gli atti ed i verbali erano stati prodotti in copia autentica.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la G., e la Corte d’Appello di Catanzaro, in composizione collegiale, con decreto n. 312/2019 del 29 gennaio 2019 rigettava l’opposizione, rilevando la perdurante carenza dei documenti conformi agli originali.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso G.M. sulla base di un motivo.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, nonchè degli artt. 2712 e 2719 c.c., e degli artt. 156 e 640 c.p.c..
Si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell’opposizione, la ricorrente aveva depositato entro e non oltre la fase dell’opposizione copia conforme di tutta la documentazione necessaria, e per tutti i gradi in cui si era sviluppato il giudizio presupposto.
Nè può addursi una tardività per il fatto che la copia conforme sia stata versata in atti solo in sede di opposizione, non ricorrendo alcuna preclusione di legge.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha, infatti, affermato che (Cass. n. 24181/2019) in tema di procedimento per l’equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., richiamato dal cit. art. 3, invitare la parte a rimediare all’insufficienza della prova.
Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 22704 del 2017) in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 6, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui alla stessa legge, art. 5-ter, che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l’esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1.
Nella specie, la ricorrete assume di avere, sia pure in sede di opposizione, ottemperato alla richiesta del Consigliere delegato di produrre la documentazione comprovante la durata irragionevole del processo presupposto in copia conforme, e rileva il Collegio che effettivamente, si rinviene in atti la stessa documentazione con l’attestazione di conformità e ciò in contrasto con quanto invece opinato nel provvedimento gravato.
Il motivo è quindi fondato, nè può addursi che trattasi nella specie di errore revocatorio, posto che la verifica circa la presenza della documentazione in copia conforme ha costituito un punto controverso sul quale la Corte d’Appello era chiamata a pronunciarsi.
Il ricorso deve quindi essere accolto ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021