Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19086 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 01/08/2017, (ud. 18/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 523-2016 proposto da:

P.F., D.C.S., G.R., C.A.,

R.A., CO.WA., PA.EN., elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNO DE MARIA;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2015 della CORTE DEI CONTI – 3 SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 21/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Bruno De Maria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania citava in giudizio, tra gli altri, D.C.S., + ALTRI OMESSI

La Procura azionava la responsabilità erariale per effetto delle delibere indicate, a cui avevano partecipato con voto favorevole i consiglieri citati e le cui scelte erano state avallate col parere favorevole del D.C., coordinatore dell’U.O.S. Tributi del comune, con cui il consiglio comunale aveva previsto e disciplinato una sorta di sanatoria per il pagamento dei canoni per le acque reflue e la depurazione per gli anni dal 2000 al 2005, dovuti in forza della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14 erroneamente qualificati come tributi, mentre erano corrispettivi, ed assoggettati impropriamente alla disciplina della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

I convenuti si costituivano, eccependo la carenza di giurisdizione e l’infondatezza della domanda.

La sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, con sentenza depositata il 1/6/2011, n.976, ha parzialmente accolto la domanda attorea ed ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni per colpa grave, nell’importo di Euro 2.643.563,79 in favore del comune di Benevento ed Euro 240.323,88 a favore dell’Erario, ripartiti in base alla rilevanza del ruolo nella vicenda.

Proposto appello, la Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, con la sentenza 399 del 2015, ha parzialmente accolto l’appello, rideterminando gli importi di cui alla condanna a favore del Comune e dell’Erario, oltre accessori e spese di lite del grado, ferme quelle del primo grado, ribadendo la giurisdizione del giudice contabile e la responsabilità amministrativa degli appellanti, rilevando in particolare che la sentenza della Corte cost. dell’8/10/2008, n. 335, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14 della legge 36/1994 nella parte in cui prescrive la debenza della tariffa del servizio di depurazione anche nel caso in cui “la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, non riguarda il canone per le acque reflue, che le tariffe per la depurazione erano comunque dovute per l’intero all’epoca dei fatti, essendo la norma pienamente vigente, che col condono l’Amministrazione aveva rinunciato a parte delle somme comunque all’epoca dovute e che era legata ad elementi incerti nell’an e nel quantum la restituzione a seguito della sentenza della Corte cost., quali la verifica dei requisiti prescritti per accedervi. Ricorrono i sigg. D.C. ed altri, ex art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 c.p.c., comma 1.

Il P.G. presso la Corte dei Conti ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è stata assunta in carenza di giurisdizione, per avere affermato la responsabilità per danno erariale nel caso in cui il parametro di legge violato è stato espunto dall’ordinamento con effetto ex tunc a seguito della sentenza della Corte cost. 335/2008, di talchè “l’affermazione delle responsabilità si trasferisce dal piano del diritto al piano del merito, traducendosi in un giudizio sulla condivisibilità-opportunità, o, comunque, sul modo in cui è stata esercitata la discrezionalità”, da cui la violazione dei limiti propri della giurisdizione del giudice contabile.

Il ricorso è inammissibile.

In limine, deve ritenersi che non si è formato giudicato interno sulla giurisdizione, visto che in appello gli odierni ricorrenti avevano contestato la giurisdizione contabile, sia pure argomentando sotto il profilo della insindacabilità della scelta discrezionale (come indicato a pag. 6 della sentenza impugnata).

Ciò posto, va resa applicazione del principio affermato, tra le altre, nelle pronunce del 9/6/2011, n.12539, 25/7/2011, n. 16165, 10/6/2013, n. 14503 e del 18/05/2017, n. 12497, secondo cui il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicchè il controllo della S.C. è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d’esercizio della giurisdizione speciale; ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad “errores in procedendo” o ad “errores in iudicando” rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.

Nella specie, i ricorrenti si dolgono della pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte dei Conti ritenendo la responsabilità erariale a fronte di una norma dichiarata incostituzionale, quindi, chiaramente, di un error in iudicando, e non già di un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Nè coglie nel segno l’argomento, pur suggestivo, dell’applicazione da parte della sentenza impugnata di una norma di legge non più applicabile, in quanto la Corte dei Conti ha valutato la fattispecie proprio tenendo conto della sentenza della Corte cost. 335/2008 e dei suoi effetti.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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