Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19085 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6176/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ACHILLE GATTUCCIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data (OMISSIS) F.G. risolveva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro dipendente con il Banco di Sicilia, ottenendo il pagamento mensile dell’indennità di accompagnamento all’esodo volontario sino alla data di effettivo collocamento in pensione avvenuto il (OMISSIS). Su dette somme il sostituto di imposta applicava l’aliquota Irpef nella misura piena, per difetto del requisito dell’età maggiore di anni 55 richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, ai fini dell’applicazione della aliquota Irpef nella misura ridotta del 50%.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.7.2005 emessa nel procedimento C-207/04, Vergani, stabiliva che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 9.2.1976, 76/207 CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, è ostativa alla norma nazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, che prevede un trattamento fiscale differenziato dell’indennità di incentivazione all’esodo basata sul sesso del lavoratore.

In data (OMISSIS) F.G. presentava istanza di rimborso del 50% della ritenuta Irpef operata sulla somma percepita a titolo di accompagnamento all’esodo volontario per il periodo dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS), data di accesso al trattamento pensionistico, sul rilievo della applicabilità anche ai lavoratori di sesso maschile dell’aliquota ridotta del 50% prevista in favore delle lavoratrici donne di età superiore ai 50 anni.

L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta ritenendo l’inefficacia della sentenza della Corte di giustizia sui rapporti giuridici sorti nel periodo antecedente alla pronuncia della decisione.

Contro il diniego di rimborso F.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 190 del 2008, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente alle somme erogate a decorrere dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS); rigettava la richiesta per il periodo antecedente per intervenuta decadenza della facoltà di richiedere il rimborso a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

F.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo che lo accoglieva con sentenza del 20.12.2011. Il giudice di appello rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio, osservando che il contribuente aveva potuto presentare l’istanza di rimborso soltanto dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 21.7.2005, “per cui si ritiene legittimo il rimborso ex tunc, cioè a decorrere dalla data della prima ritenuta illegittimamente operata”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

F.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442).

Ne consegue l’erroneità della decisione del giudice di appello che ha fatto decorrere il termine di decadenza stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 21.7.2005, anzichè dalla data di effettuazione delle ritenute. La sentenza deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con accoglimento parziale del ricorso introduttivo del ricorrente, sussistendo il diritto al rimborso limitatamente al 50 per cento delle ritenute Irpef sulle indennità di accompagnamento all’esodo volontario operate a decorrere dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS), data di effettivo collocamento in pensione (come già ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale).

I contrasti giurisprudenziali esistenti sino alla pronuncia delle Sez. U. giustificano la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso per tassazione della Agenzia, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alle ritenute operate anteriormente al (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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