Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19085 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 19085 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: PONTERIO CARLA
ORDINANZA
sul ricorso 27684-2014 proposto da:
A4 HOLDING S.P.A., già AUTOSTRADA BRESCIA-VERONAVICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
22,
in ROMA, VIA DI RIPETTA
presso lo studio
dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente
2018
1291
–
contro
MARCANTE MARA, BISACCIA
LORENZO, MARINI STEFANO
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Data pubblicazione: 18/07/2018
GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 85/2014 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 14/05/2014 R.G.N.
1170/2010.
R.G. n. 27684/2014
Rilevato:
1. che con sentenza n. 85 pubblicata il 14.5.2014, la Corte d’appello di
Venezia, in accoglimento dell’impugnativa proposta dai signori Marcante, Bisaccia
e Marini, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la
nullità del termine apposto ai contratti con decorrenza rispettivamente
ciascun lavoratore e la società di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato; ha condannato la società A4 Holding s.p.a. al pagamento, in
favore di ciascuno dei lavoratori, di una indennità pari a tre mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
2. che avverso tale sentenza la A4 Holding s.p.a. (già Autostrada BresciaVerona-Vicenza-Padova s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
cinque motivi, cui hanno resistito, con controricorso, i lavoratori;
3. che in data 9.2.2018 le parti hanno depositato istanza di declaratoria di
cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle
spese, a cui hanno allegato verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il
23.3.2017 dalla società e dalla sig.ra Marcante e verbali di conciliazione in sede
di sindacale sottoscritti dalla società il 7.7.2015 col sig. Bisaccia e il 10.3.2016 col
sig. Marini;
Considerato:
4. che dai verbali di conciliazione, sottoscritti dai singoli lavoratori e dal
rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo sulla controversia in oggetto;
5. che tali verbali sono idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di
interesse delle parti a proseguire il giudizio;
6.
che le spese del giudizio di legittimità sono compensate in relazione
all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia;
7. che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto,
1
dall’1.10.2001, dall’1.10.2002 e dall’1.8.2005; ha accertato l’esistenza tra
R.G. n. 27684/2014
inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n.
23175/15), nel caso di specie non sussistenti;
P.Q.M.
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 27.3.2018
Il Presidente
Dott. Federico Balestrieri
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le