Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19085 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25122-2019 proposto da:

B.F., B.L., B.A., C.M.,

C.D., CO.MA., D.R.R., G.S.,

M.A., M.G., N.C., P.G.,

S.A., SA.AN., S.F., S.S.,

S.W., SC.AN., S.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SPERANZA FAENZA;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO della SOCIETA’ COOPERATIVA (OMISSIS) SCARL;

– intimato –

avverso il decreto n. r.g. 12334/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto 17 luglio 2019, il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso di B.F. e di altri diciotto pescatori avverso lo stato passivo del Fallimento s.c.ar.l. “(OMISSIS)”, dai quali erano stati esclusi i rispetti di crediti di Euro 2.138,74 ciascuno, a titolo di ultime tre mensilità, sull’acquisizione documentale della “dichiarazione di essere” ognuno “stato soddisfatto e di non avere nulla a pretendere”, in quanto dichiarazione di scienza, avente effetto liberatorio, salva prova contraria a carico dei lavoratori;

2. il primo giudice escludeva, infatti, che essi avessero offerto una tale prova, non avendo dimostrato fatti specifici, dai quali inferire il mancato pagamento delle retribuzioni richieste, essendosi limitati a giustificare la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, perchè convinti della loro indispensabilità per essere assunti da altro armatore;

3. con atto notificato il 16 agosto 2019, essi ricorrevano per cassazione con due motivi; il Fallimento, ritualmente intimato, non svolgeva alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i ricorrenti deducono violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, per illegittima interpretazione giudiziale della dichiarazione dei lavoratori di “non aver nulla a pretendere” alla stregua di manifestazione di una volontà dispositiva di diritti, sebbene qualificata quietanza liberatoria e pertanto dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, neppure essa avendo effetti ai sensi dell’art. 411 c.p.c., nè dell’art. 2113 c.c. (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. al di là dell’irrituale formulazione del vizio di legittimità (tuttavia ricavabile dalle norme di diritto contenute nello sviluppo argomentativo: Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862), l’interpretazione della quietanza (avente natura di dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio dispositivo o abdicativo di diritti, per il concorso di particolari elementi di interpretazione, anche aliunde desumibili, da cui risulti la chiara e piena consapevolezza della parte che l’abbia resa: Cass. 15 settembre 2015, n. 18094; Cass. 24 gennaio 2017, n. 1748) è riservata in via esclusiva al giudice di merito; in assenza di deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e ove sia congruamente argomentata, come nel caso di specie in esito ad accertamento in fatto in base alle risultanze istruttorie scrutinate (a pg. 3 del decreto), essa è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1657; Cass. 28 agosto 2013, n. 19831; Cass. 18 settembre 2019, n. 23296; Cass. 25 febbraio 2021, n. 5234);

4. i ricorrenti deducono inoltre violazione dell’art. 2697 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo, per erronea attribuzione al lavoratore della prova del mancato pagamento della retribuzione (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;

6. non si configura la violazione di legge dedotta, per la censurabilità dell’art. 2697 c.c., in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non invece laddove oggetto di censura sia, come nel caso di specie, la valutazione del giudice delle prove dedotte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 19 agosto 2020, n. 17313);

6.1. parimenti non ricorre il vizio motivo denunciato, nell’insussistenza di un fatto storico, principale o secondario, di cui sia stato omesso l’esame, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tanto meno compatibile con la (ri)valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento vittorioso svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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