Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19085 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 01/08/2017, (ud. 18/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24375-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CESARE NAPOLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALVITELLE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott.

ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO G.

FEOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza parziale n. 267/2015 della CORTE D’APPELLO di

POTENZA, emessa il 30/06/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Arturo Tuozzo per delega dell’avvocato Cesare

Napoli e Attilio Taverniti per delega dell’avvocato Marcello G.

Feola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702- bis c.p.c. del 21/11/2014 avanti alla Corte d’appello di Potenza, l’avv. Arturo Tuozzo esponeva: di avere subito plurimi danni al fondo di proprietà sito in (OMISSIS), località (OMISSIS), a ragione della rimozione del ruscello, esistente nella scarpata naturale presso il confine est, da parte del Comune – a mezzo della Giglio Costruzioni, appaltatrice dei lavori di risanamento idrogeologico del (OMISSIS) – che, sine titulo e senza il previo esperimento della procedura espropriativa, aveva costruito la più ampia opera con gabbionate di pietra in luogo dell’alveo naturale preesistente, occupando la particella 202 lungo tutto il confine est; che il Comune aveva deliberato l’asservimento sanante D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 42 bis con la Delib. consiliare 29 settembre 2014, art. 37 notificata il 23/10/2014, insieme alla perizia di stima redatta dal geom. L.N..

Tanto premesso, il T. faceva valere questione di costituzionalità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis e chiedeva:

1) la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione: a) del giudizio di impugnazione della Delib. n. 37 del Consiglio comunale di Salvitelle e degli atti inerenti e presupposti; b) del giudizio risarcitorio iscritto presso il Tribunale di Lagonegro riassunto presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli;

2) che all’esito definitivo del giudizio di annullamento della deliberazione consiliare e del giudizio risarcitorio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, venissero dichiarati invalidi ed inefficaci gli atti di nomina del geom. L.N., di determinazione dell’indennità e della stima opposta, e venisse liquidato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali oltre rivalutazione monetaria ed interessi; in subordine, che venisse determinata l’indennità spettante, oltre rivalutazione ed interessi, disponendosi il deposito delle relative somme presso la competente Cassa Depositi e Prestiti.

Il Comune si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione, nonchè l’infondatezza delle domande.

La Corte d’appello, disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, fissava al 30/6/2015 l’udienza ex art. 183 c.p.c.; a detta udienza, riteneva superflua la concessione dei termini chiesti ex art. 183 c.p.c., comma 6, invitava le parti a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., e, previa separazione del giudizio relativo alla domanda di opposizione alla stima che con separata ordinanza sospendeva in attesa della definizione del giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento sanante, decideva in via definitiva sulla domanda risarcitoria, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tar Campania – sezione di Salerno, e condannava il T. alle spese, come liquidate.

Nello specifico, la Corte del merito ha ritenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 57 sulla domanda risarcitoria, richiamando la pronuncia delle Sez. U., 17/2/2014, n. 3660.

Ricorre per cassazione l’avv. T., con ricorso affidato a tre motivi, illustrato con memoria.

Si difende con controricorso il Comune.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per la violazione del diritto di difesa.

Deduce che all’udienza fissata per i provvedimenti ex art. 183 c.p.c., nonostante la concorde richiesta delle parti di fissazione dei termini di cui al comma 6, la Corte d’appello, ritenuta la superfluità della richiesta, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, da cui la violazione della sequenza procedimentale fissata per legge, e l’impedimento al pieno svolgimento del diritto di difesa sul piano istruttorio e della precisazione dei fatti.

Col secondo, si duole della violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. d) ed e) sostenendo che dalla Delib. consiglio comunale del 29 settembre 2014 nonchè dalla perizia di stima del maggio 2014, redatta dal geom. L., risulta che l’opera è consistita nella costruzione del nuovo alveo del vallone, in luogo di quello originario di circa 1 metro di larghezza, con gabbionate di pietra della larghezza di m.4,50 circa in cui scorrono le acque pubbliche del (OMISSIS), da cui la giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche e quindi del giudice ordinario e non già del giudice amministrativo, e poichè non è stata eccepita nè rilevata d’ufficio l’incompetenza dalla Corte d’appello, la competenza si è radicata presso detto giudice.

In ogni caso, la giurisdizione ordinaria sussiste ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, comma 3, trattandosi di un vero e proprio risarcimento del danno e non di indennizzo.

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, sostenendo che era stato pattuito tra il comune e l’incaricato avv. Marcello Giuseppe Feola l’importo complessivo del compenso per l’intero giudizio, e che quindi la Corte del merito non avrebbe potuto liquidare il compenso alla stregua del D.M. n. 55 del 2014; si duole sotto diversi profili della quantificazione delle competenze secondo il citato D.M.; sostiene infine che le spese avrebbero dovuto essere compensate.

Il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 2, per la manifesta infondatezza della censura.

Come affermato nella pronuncia dei 21/3/2011, n. 6343 nell’analogo caso di impugnazione della pronuncia, nella specie non definitiva di divorzio, per la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, la parte ricorrente deve dimostrare che da tale mancata concessione sia conseguita in concreto una lesione dei suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato. Ora, nell’espositiva dei motivo, il ricorrente si limita a far valere la mancata replica in punto giurisdizione, con argomenti che sono di diritto e quindi rientrano nell’ambito della discussione della causa, non attenendo pertanto al profilo del thema decidendum, e nel resto si riferisce alla prova dei danni, che non si è posta nei giudizio che è stato definito con la sentenza qui impugnata, stante la declaratoria dei difetto di giurisdizione.

Ne consegue la manifesta infondatezza della censura di violazione del diritto di difesa, quale principio regoiatore dei giusto processo.

Il secondo mezzo è fondato, anche se per ragioni differenti da quelle fatte valere dal ricorrente.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello, previa separazione della domanda avente ad oggetto la determinazione dell’indennità spettante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis con i relativi accessori, avanzata in subordine nella seconda parte del punto 4) delle conclusioni, ha deciso la domanda risarcitoria, proposta subordinatamente all’esito del giudizio pendente avanti al Tar Campania – sezione di Salerno e dei giudizio risarcitorio proposto avanti al Tribunale, e poi riassunto avanti al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, a seguito della declinatoria di incompetenza dei Giudice ordinario.

Ora, nella valutazione diretta che spetta a questa Corte trattandosi di questione processuale, la domanda decisa dalla Corte d’appello, in quanto proposta ove non accolte le domande fatte valere nei due giudizi pendenti sopra indicati e separata dalla domanda indennitaria, non può che essere la domanda risarcitoria per l’occupazione senza titolo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, comma 3, seconda parte.

Come infatti evidenziato dallo stesso Giudice del merito, il ricorrente a pagina 8 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (e si veda anche quanto dedotto a pag. 9) ha chiaramente evidenziato il fondamento della domanda risarcitoria, per poi passare ad argomentare e far valere la propria domanda indennitaria.

Ciò posto, deve concludersi per la giurisdizione del giudice ordinario. Ed infatti, queste Sez. U. nella pronuncia del 25/7/2016, n. 15283 hanno affermato che in materia di espropriazione per pubbluca utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis ma anche quella avente ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, u.p. detto art., “a titolo di risarcimento del danno”, giacchè esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al precedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori.

Il terzo motivo resta assorbito.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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