Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19084 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23957/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO

BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO con

procura notarile del Not. Dr. R.F. rep. n. (OMISSIS) del

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 01/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.P.A., ex dipendente della Banca Nazionale del Lavoro, ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona avverso il diniego opposto dalla Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso, presentata il 6 giugno 2006, della metà delle ritenute operate dal (OMISSIS) sull’incentivo all’esodo concesso – al fine di agevolare la ristrutturazione aziendale – per la risoluzione anticipata del suo rapporto di lavoro. Deduceva il contribuente che non avendo compiuto, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, i 55 anni di età ma avendo compiuto i 50 anni, possedeva il requisito previsto per le donne dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, al fine dell’applicazione del beneficio indicato nella norma, e non quello previsto per gli uomini. Tale discriminazione, tuttavia, era stata dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 21 luglio 2005, resa in causa C-207/04, sicchè il ricorrente aveva diritto al rimborso.

Avverso la decisione di accoglimento del ricorso proponeva appello l’Ufficio sostenendo (per ciò che ancora interessa in questa sede) che la domanda di rimborso era parzialmente tardiva, in relazione alle ritenute operate prima di 48 mesi dalla presentazione della domanda di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1.

Si costituiva il contribuente deducendo l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, in quanto formulata dall’Ufficio, per la prima volta, in grado di appello.

La Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la decisione impugnata, rilevando l’inammissibilità dell’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso in quanto non dedotta in primo grado. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso S.P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, formulati in riferimento a distinti parametri normativi (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 5) ma involgenti sostanzialmente le medesime questioni, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per le ritenute operate anteriormente al 6 giugno 2002, nonostante si trattasse di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è deducibile per la prima volta anche in appello (ex plurimis, Cass. civ., sez. trib., 08-03-2013, n. 5862).

Ciò posto, l’eccezione di parziale decadenza del contribuente dal diritto al rimborso è fondata.

Difatti con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/14 è stato affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Nella specie, poichè l’istanza di rimborso delle ritenute effettuate dal (OMISSIS) è stata presentata dal contribuente il 6 giugno 2006, deve dichiararsi il contribuente decaduto dal diritto al rimborso in relazione alle ritenute operate sino al 5 giugno 2002, essendo a tale data decorso il termine di 48 mesi dal versamento previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata. Decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve dichiararsi non dovuto il rimborso in relazione alle ritenute operate sino al 5 giugno 2002.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle ritenute operate sino al 5 giugno 2002.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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