Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19084 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 01/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 23936/2016 proposto da:

MELEZET 2006 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso

lo studio dell’avvocato SILVIA VILLANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO PIZZETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARDONECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA LUIGI BELLOTTI BON 10,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VETRO’, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ROBERTO COTTELLERO e MASSIMO

OCCHIENA;

– controricorrente –

e contro

QBE INSURACE LIMITED – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, AXA

ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURATORI DEI LLOYD’S OF LONDON;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

12755/2015 del TRIBUNALE di TORINO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

SERGIO DEL CORE, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione

del giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino la s.r.l. Melezet 2006 ha chiesto, previa declaratoria di responsabilità, di condannare il Comune di Bardonecchia a risarcire i danni prodotti alla residenza turistico-alberghiera di proprietà dell’istante dal comportamento omissivo tenuto dal Comune a seguito della frana della parete rocciosa denominata (OMISSIS) che si erge a qualche decina di metri dall’immobile e dell’ordinanza sindacale d’interdizione dell’accesso e dell’utilizzo dell’edificio, che ha determinato l’impossibilità di goderne e di disporne, per una durata ormai superiore al quinquennio; con la citazione la società ha anche chiesto di accertare che il Comune è tenuto a realizzare gli interventi necessari a ridurre lo stato di pericolo del versante franoso in questione, tali da consentire la riapertura del tratto di strada (OMISSIS) e l’accesso all’immobile in questione;

– il Comune di Bardonecchia si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo, invece, configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della contestazione della legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco;

– nella pendenza del giudizio, la società ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, instando per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, cui ha replicato il Comune con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

– la responsabilità del Comune di Bardonecchia invocata dalla società è svincolata dall’ordinanza contingibile ed urgente indicata in narrativa, la quale si atteggia come mero antecedente dei danni scaturenti dalla durata dell’impedimento all’accesso ed all’utilizzo alla residenza turistico-alberghiera, disposti sì originariamente dall’ordinanza, ma protrattisi, nella prospettazione dell’attrice, per effetto dell’inerzia colpevole del Comune e, quindi, dal suo ulteriore comportamento antigiuridico, sostanziatosi nella mancata adozione degli interventi necessari a ridurre lo stato di pericolo della parete di roccia franosa;

– sulla base di tali presupposti si deve quindi affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ricorrente quando il comportamento della pubblica amministrazione risulta privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l’illiceità della condotta del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi (Cass., sez. un., 18 ottobre 2005, n.20123). Ciò in quanto deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo (Cass. 18 ottobre 2015, n. 20117);

– tali principi sono stati anche di recente ribaditi da queste sezioni unite (Cass., sez. un., 29 dicembre 2016, n. 27455), allorquando, in relazione ad una domanda volta al risarcimento dei danni subiti per effetto della chiusura forzosa di un esercizio commerciale, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la pretesa non era stata fondata sull’illegittimità dell’atto amministrativo che tale chiusura aveva inizialmente disposto, bensì sull’ingiustificata protrazione dei suoi effetti;

– alla stregua delle osservazioni che precedono, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

– le spese seguono la soccombenza in relazione al Comune di Bardonecchia; vanno, invece, dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti intimate, che non hanno contrastato il ricorso della società.

PQM

 

– la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il Comune di Bardonecchia a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed al 15% a titolo di spese forfettarie. Dichiara l’irripetibilità delle restanti voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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