Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19083 del 19/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30569-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA
2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 697/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 28/08/2007 R.G.N. 1127/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GRANDINETTI GIANCARLO per delega ASSENNATO GIUSEPPE
SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello de L’Aquila respingeva il gravame dell’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di D.M.D. di ricostituzione della pensione goduta previa integrazione al minimo, sul presupposto che egli non percepisse altri redditi da trattamento previdenziale cumulabili con quelli erogati dall’INPS, vantando soltanto un diritto alla pensione venezuelana, avendone maturato i relativi requisiti, pensione non liquidata, nè percepita.
2. Contro tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso D.M.D..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 8 e degli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione di sicurezza sociale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela in data 7 giugno 1988 e ratificata con legge n. 260 del 1991. Deduce, in sostanza, l’erroneità della sentenza impugnata in quanto ha attribuito rilevanza, ai fini del decidere, non già alla circostanza della sussistenza del diritto dell’assicurata a ricevere la pensione venezuelana, ma al fatto che tale pensione non venisse erogata.
4. Il ricorso è infondato. Questa Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. 10015/2010; Cass. 2854/2006), decidendo controversie analoghe, ha fissato il seguente principio di diritto: “in tema di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati pro rata, l’astratta previsione di cui all’art. 6 della convenzione italo- venezuelana, ratificata con L. n. 260 del 1991, alla stregua del quale l’ente venezuelano deve erogare il pro rata di sua pertinenza anche se l’assicurato non risieda nel paese, è irrilevante giacchè, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 8 ciò che vale per determinare l’assorbimento dell’integrazione al minimo sul pro rata italiano è che il pro rata venga effettivamente erogato”.
5. La citata disposizione subordina, pertanto, il detto assorbimento alla corresponsione, e non già alla maturazione del diritto nei confronti dell’ente previdenziale straniero: diversamente, se fosse cioè sufficiente la mera maturazione del diritto, l’assicurato si vedrebbe decurtata la pensione italiana anche in mancanza di pagamento della quota estera, finendo con il percepire una prestazione inferiore al minimo.
6. La sentenza impugnata è conforme al suddetto principio di diritto che deve essere pienamente riaffermato in questa sede, non essendo state prospettate, dall’Istituto ricorrente, ragioni convincenti per sottoporlo a revisione.
7. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione, ratione temporis, il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di ricorso conseguente a fase di merito introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’indicato Decreto Legge (2 ottobre 2003).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011