Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19083 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19083 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 15162-2013 proposto da:
BALDO SILVANA SLDSVN49M64H620F, BIANCHI SILVESTRO
BNCSVS51B20H501V, BONANOME NELLO BNNNLL44T27H501X,
BRESCIA IRENE BRSRNI49S61F104U, CELANO LUCIA
CLNLCU53T52H501C, CERASI ROSINA CRSRSN48D64G704R,
CLEMENTI ANNA CLMNNA53R71D773C, CONSOLATI GIULIANA
CNSGLN55M51F132D, CORSARO ADRIANA CRSDRN40H45H501R,
DADDIO VINCENZINA DDDVCN52D68I233W,
2018
1269

DI

NUCCI AGATA

DNCGSTA54T48H501P, ESPOSITO M ANTONIA
SPSMNT53A55E372S, GIARDINI PATRIZIA GRDPRZ57E49H501F,
GIORNO MARINA GRNMRN52A63H501E, GRANAUDO EMANUELA
GRNMNL53H65H501L, LUCARINI MARIA ANTONIETTA
LCRMNT57R53H501V,MANGIONE

ELENA

MNGLNE46P41H501T,

Data pubblicazione: 18/07/2018

MARCONE M TERESA MRCMTR46S44H501N, PELLE PASQUALE
PLLPQL52D23D976X, PLINI BRUNO PLNBRN51T31H501D,
PORFIDO LETIZIA CARMELA PRFLTZ44B67I29U, RENZETTI
ANNA RITA RNZNRT51S57G274D, SASSO MARIA LUIGIA
SSSMLG49B67H501V, SCARINCI NADIA SCRNDA50H58H501M,

FOLDN55A46H501N, SPIRITI MICHELINA SPRMHL54E48G592B,
SUCCO FRANCA SCCFNC53E61G090M, VILLANO GIUSEPPINA
VLLGPP49S70E158L, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO TRIESTE 85, presso lo studio degli avvocati
SALVATORE AJELLO e TIZIANA AJELLO, che li
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F. 80185250588;
– intimato

avverso

la

sentenza

n.

4402/2012

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2012 R.G.N.
9243/2009.

SILANI GABRIELLA SLNGBR46M41H501V, SOFIA LOREDANA

R.G45162/2 013

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da
Silvana Baldo e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avverso la sentenza del locale Tribunale
che aveva respinto le domande volte ad ottenere la condanna del resistente al
pagamento delle differenze retributive relative al periodo 10 ottobre 2001/10 febbraio
2004, pretese sull’assunto che gli effetti della positiva partecipazione alla procedura

non da quella successivamente fissata dall’amministrazione;
2. la Corte territoriale ha rilevato che gli appellanti non avevano provveduto a notificare
al Ministero il ricorso in appello unitamente al decreto ex art. 435 cod. proc. civ. di
fissazione dell’udienza di discussione, sebbene di quest’ultimo, non formalmente
comunicato, avessero avuto conoscenza;
3. il giudice di appello ha precisato al riguardo che gli appellanti avevano depositato
istanza di anticipazione dell’udienza fissata per il 15 maggio 2012, mostrando di
conoscere il contenuto del decreto presidenziale, ed ha aggiunto che non rilevava la
mancata comunicazione del rigetto dell’istanza, posto che i difensori erano poi comparsi
all’udienza originariamente indicata;
4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in
epigrafe sulla base di due motivi, ai quali il Ministero non ha opposto difese, rimanendo
intimato;
5. il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice dopo la
ordinanza del 9.6.2015 pronunciata ex art. 380 bis, comma 4, cod. proc. civ.;
6. i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia violazione dell’art. 435, comma 2, cod. proc. civ. e rileva che
il termine per la notificazione dell’appello decorre dalla comunicazione del decreto di
fissazione dell’udienza, mai avvenuta nella fattispecie;
1.1. i ricorrenti aggiungono che la conoscenza del decreto non può essere desunta
aliunde,

sicché non poteva la Corte territoriale equiparare alla comunicazione la

circostanza che i difensori, depositando istanza di anticipazione dell’udienza, avessero
mostrato di conoscere il contenuto del decreto;
1.2. rilevano, infine, che anche il provvedimento di rigetto dell’istanza di anticipazione
non era stato comunicato, con conseguente assoluta incertezza sulla effettiva data di
trattazione della controversia;

selettiva indetta il 17 settembre 2001 dovevano decorrere dalla data indicata nel bando e

2.

con la seconda censura i ricorrenti, nel denunciare la violazione dell’art. 421 cod.

proc. civ., rilevano che l’orientamento introdotto dalla sentenza n. 20604/2008 si fonda
sul principio della ragionevole durata del processo e non può risolversi in una lesione del
diritto di difesa, soprattutto nei casi in cui l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il processo
pende non definisca le controversie nei termini indicati dal legislatore;
3. preliminarmente occorre richiamare, quanto al rito, il principio affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 22462/2017, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., con la quale si è evidenziato che « in tema di procedimento di cassazione,
ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla sezione prevista dall’art. 376

semplice ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessità della
trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che l’ordinanza di remissione faccia
espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti – particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare – che, ai sensi dell’art. 375,
comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione.»;
3.1. nel caso di specie l’ordinanza del 9.6.2015 ha disposto la «trattazione del ricorso in
pubblica udienza» in quanto all’epoca la stessa costituiva l’unico modello processuale
praticabile dinanzi alla sezione semplice, sicché non risulta impedito il ricorso al rito
camerale introdotto dal d.l. n. 168/2016, convertito dalla I. n. 197/2016;
4. il primo motivo di ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme
all’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte alla stregua del quale « nel giudizio
di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è
assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è
finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per
improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per
provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza
che possa giovare all’appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione da
parte della cancelleria quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un
mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa» (Cass. n.
19192/2016 pronunciata in fattispecie nella quale il giudice di merito aveva accertato
l’acquisita conoscenza desumendola dall’indicazione della data fissata per la discussione
del ricorso nel merito contenuta nell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della
sentenza impugnata; più in generale sull’equipollenza Cass. n. 13858/2017, Cass. n.
10304/2014; Cass. n. 9421/2012);
5. il principio affermato è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 15/1977, giacché la necessaria garanzia del diritto di difesa presuppone solo
che la parte, alla quale è imposta un’attività processuale da compiersi entro un termine
perentorio, abbia avuto conoscenza delle condizioni in presenza delle quali sorge l’obbligo
di attivarsi e possa utilizzare interamente il termine previsto dal legislatore;

9

c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione

6. non è quindi necessario, come assumono i ricorrenti, che la forma di comunicazione
equipollente venga comunque attestata dalla Cancelleria (ad esempio con la
certificazione di avvenuto rilascio di copia dell’atto da notificare), essendo, invece,
sufficiente che la conoscenza acquisita risulti in modo certo dagli atti processuali e la
stessa sia temporalmente risalente ad un momento in cui poteva essere validamente
compiuta l’attività omessa;
6.1. nel caso di specie non è contestato che gli appellanti, avuta notizia del deposito del
decreto e della data fissata per la discussione dell’appello, avevano depositato istanza di
anticipazione dell’udienza, mostrando di conoscere il contenuto del decreto Presidenziale

6.2. a partire dalla data di deposito dell’istanza di anticipazione (30 luglio 2010)
decorreva il termine per la notificazione, che poteva essere senz’altro effettuata nel
rispetto del termine di comparizione, in quanto per la discussione della causa era stata
fissata l’udienza del 15 maggio 2012;
7. irrilevante è anche la mancata comunicazione del decreto con il quale era stata
respinta la richiesta di anticipazione, perché solo l’accoglimento dell’istanza con la
fissazione di una nuova udienza di discussione sostituisce il nuovo decreto al primo, del
quale elimina tutti gli effetti ( Cass. n. 13162/2006), sicché il mero deposito dell’istanza
non incide sull’obbligo della parte di notificare il ricorso ed il decreto originario, né
determina alcuna incertezza sulla data dell’udienza di discussione;
8. il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il principio di diritto, ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «nel rito del lavoro
l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile
ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia
avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente
orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art.
111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ.,
all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma
dell’art. 291 cod. proc. civ.» ( Cass. S.U. n. 201604/2008 e negli stessi termini fra le più
recenti Cass. n. 6159/2018 e Cass. nn. 30438, 28338 e 24741/2017), a maggior ragione
opera nei casi in cui il carico di lavoro dell’ufficio giudiziario non consente una sollecita
fissazione dell’udienza di discussione, perché in detta ipotesi l’inerzia non trova alcuna
giustificazione e aggrava la situazione già compromessa dell’ufficio, impedendo una
corretta calendarizzazione dell’attività;
9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il Ministero è
rimasto intimato;
9.1. sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

3

del quale avevano chiesto la parziale modifica;

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 marzo 2018

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