Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19083 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16348-2018 proposto da:
COOPERATIVA TECNORILIEVI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati CRISTINZIO GABRIELE, BALDUCCI OTTAVIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 827/2/2017 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALI del MOLISE, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Tecnorilievi società cooperativa a responsabilità limitata proponeva ricorsi avverso avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale li accoglieva parzialmente e per l’effetto riconosceva le agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente;
che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’omessa dichiarazione dei redditi impedisce di poter concedere le agevolazioni fiscali richieste;
che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società contribuente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto la CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di un motivo di ricorso (la circostanza che l’omessa dichiarazione dei redditi avrebbe precluso il riconoscimento dell’agevolazione) non risultante dall’avviso di accertamento nè sollevato in primo grado;
ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2019