Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19083 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29230-2020 proposto da:
B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIA
D’ALESSANDRO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
B.S.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il
12/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/05/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
I. B.S. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’appello di Bari il 12 ottobre 2020. Questo decreto, reso nel giudizio di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali pari ad Euro 397,00 per compensi ed Euro 27,00 per esborsi, dopo aver liquidato l’equa riparazione in Euro 1.260,00.
L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato manifestamente fondato e che il ricorso incidentale potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Non risulta comunicato l’avviso di fissazione dell’adunanza al Ministero della Giustizia controricorrente e la causa va perciò rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021