Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19083 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 01/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27565-2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliatasi in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 166, presso lo studio dell’avvocato SOFIA PASQUINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CORVASCE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliatosi in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ISABELLA PALMIOTTI e GIUSEPPE CARUSO;

– controricorrente –

e contro

S.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4749/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 16/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 4

luglio 2017 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli Avvocati Antonio Corvasce e Benito Panariti per delega

degli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito ad un’asta giudiziaria avvenuta nell’ambito di una procedura espropriativa promossa nei confronti di G.R. e del coniuge L.S., la proprietà superficiaria dell’alloggio di edilizia economica popolare indicato in atti di cui erano titolari i coniugi, che ne avevano ricevuto l’assegnazione dal Comune di Barletta, fu aggiudicata ad S.A.R., alla quale fu trasferita con decreto del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trani.

Il Comune di Barletta, non avendo ottenuto riscontro dalla nuova proprietaria dell’esistenza, in capo a lei, dei requisiti soggettivi per l’assegnazione dell’alloggio popolare, revocò l’assegnazione con Det. Dirig. n. 252 del 24 febbraio 2016, ma in seguito, accogliendo un’istanza di esercizio del potere di autotutela, adottò una successiva Det. 24 maggio 2016, n. 724 con la quale optò per la non necessità dei requisiti in questione nel caso di acquisto per vendita giudiziaria.

G.R. impugnò questa seconda determinazione dinanzi al Tar della Puglia, ma senza successo.

Il Consiglio di Stato, adito con appello dall’interessata, lo rigettò, affermando in primo luogo la propria giurisdizione in ragione dell’oggetto del giudizio, concernente la nuova assegnazione adottata dall’amministrazione e, nel merito, escluse la fondatezza delle censure proposte, osservando che i vincoli propri dell’edilizia economica e popolare esauriscono la loro funzione nei rapporti tra l’assegnatario e l’ente pubblico, ai quali l’acquirente dell’alloggio per vendita giudiziaria resta estraneo.

Contro questa sentenza propone ricorso G.R. per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo articolato in più censure, che illustra con memoria, cui il solo Comune di Barletta reagisce con controricorso, mentre S.A.R. non replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato e l’invasione da parte sua nella sfera di attribuzioni del legislatore, là dove il giudice d’appello ha affermato che:

– gli alloggi di edilizia popolare ed economica possono essere venduti, nell’ambito di una procedura di vendita forzata, indipendentemente dal fatto che l’acquirente possieda, o no, i requisiti prescritti per l’assegnazione dell’alloggio;

– le procedure esecutive devono potersi svolgere senza difficoltà;

– gli alloggi di edilizia popolare ed economica assegnati possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e quindi anche venduti all’asta sebbene non sia ancora trascorso il periodo di inalienabilità prescritto.

Statuizioni, queste, che, secondo la ricorrente, si sono tradotte in un’attività creativa di norme, in parziale abrogazione o modificazione implicita di quelle vigenti, con l’ulteriore effetto di negare la giurisdizione dei giudici amministrativi nella materia delle vendite all’asta degli alloggi in questione, nel contempo invadendo la sfera di competenza dell’autorità amministrativa con riguardo alla posssibilità di esercizio del potere di revoca degli atti di compravendita scaturenti da procedure esecutive.

2.- Fondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta dal Comune di Barletta perchè l’impugnazione denuncia asseriti errores in iudicando del Consiglio di Stato.

2.1- Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è consentito dall’ordinamento entro i limiti fissati dalla Costituzione e dai codici di procedura civile e del processo amministrativo.

Nel raggio d’azione tracciato dall’art. 111 Cost., comma 8 il ricorso per cassazione è proponibile ai sensi dell’art. 362 c.p.c. (“possono essere impugnate con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325, comma 2, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”) e dell’art. 110 c.p.a. (“il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”).

Le sezioni unite (vedi, fra varie, Cass. 15 settembre 2015, n. 18079 e 16 dicembre 2016, n. 25976) hanno più volte precisato il concetto di “motivi attinenti alla giurisdizione”, secondo la terminologia del codice di procedura civile, o inerenti alla giurisdizione, secondo il lessico del codice del processo amministrativo, che richiama quello costituzionale.

2.2.- Quel che conta, ai fini della decisione dell’odierna controversia, è che il motivo attinente alla giurisdizione è una forma speciale di violazione di legge, perchè riguarda specificamente le leggi che disciplinano la giurisdizione, traducendosi nella violazione delle norme di diritto che disciplinano i “limiti esterni” della giurisdizione. Ne deriva che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (ius receptum, per l’espressione del quale vedi, tra le ultime, Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18570).

2.3.- Il vizio rappresentato, di contro, nella sua stessa prospettazione concerne pretesi errores in iudicando, riguardanti la compatibilità tra il regime delle assegnazioni degli alloggi di edilizia economica e popolare e le vendite di essi in esito a procedure esecutive, che non eccedono i limiti interni della giurisdizione amministrativa.

3.- Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.

4.- Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed al 15% a titolo di spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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