Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19082 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15610/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SDF;

– intimati –

avverso la decisione n. 2298/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 2298/13/10 dep. 19 aprile 2010, che confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il contenzioso ha origine dall’impugnazione da parte della società di fatto (OMISSIS) della cartella notificata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con la quale erano stati rettificati i redditi dichiarati per l’anno 1985 (ai fini Irpef e Ilor; con successivo provvedimento effettuato lo sgravio parziale ai fini Ilor). La CTR ha in particolare esclusa la decadenza del potere accertativo, ma ha ritenuto, nel merito, illegittimo il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, prevista solo per la correzione di errori materiali, trattandosi invece, nel caso di specie, di rettifica che implica la soluzione di questioni giuridiche che esige una motivazione esplicita (esclusione di oneri deducibili asseritamente documentati).

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato (in relazione all’art. 360, n. 3), riguardando la cartella impugnata imposte dichiarate e non versate, di cui non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata;

2. col secondo motivo si denunzia violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non avendo i contribuenti documentato gli oneri e interessi passivi indicati nella dichiarazione, per cui correttamente il Centro servizi ha provveduto allo sgravio parziale dell’Ilor, lasciando a ruolo l’Ilor dichiarata e non versata, con invariato recupero dell’Irpef.

3. Preliminare rispetto all’esame dei superiori motivi è la verifica della regolare notifica del ricorso per cassazione, nel caso di specie insussistente. Emerge dalla documentazione in atti che il ricorso, ricevuto in data 1 giugno 2011 dall’ufficiale giudiziario, non è stato notificato all’intimato, come risulta dalla cartolina della raccomandata A.R. del 6.6.2011 (risultando peraltro nel fascicolo di ufficio il piego raccomandato contenente il ricorso non notificato).

La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto statuito la necessità della produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Da ciò discende che in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento attestante la regolare notifica ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (S. U. n. 627 del 2008,; Cass. n. 26108 del 2015).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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